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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 23/04/2007, n. 9
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 23/07/2009, n. 12
- L.R. 30/12/2008, n. 17
- L.R. 05/12/2008, n. 16
- L.R. 21/07/2008, n. 7
- L.R. 28/12/2007, n. 30
- L.R. 20/08/2007, n. 22
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Principi e finalità1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale. 2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 apr |
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Art. 2 - Collaborazione transfrontaliera e transnazionale1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, geme |
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Art. 3 - Concertazione1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facoltà di utilizzo dei pr |
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Art. 4 - Funzioni della Regione e degli enti locali1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonoie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. N141 2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di con |
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Art. 5 - Semplificazione dei procedimenti1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento. 2. N9 |
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Art. 6 - Definizione di bosco1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento. |
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Art. 7 - Superfici non considerate bosco1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco: a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' |
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Art. 8 - Definizioni terminologiche1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "territorio montano": il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giul |
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TITOLO II - Pianificazione e programmazione forestale |
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Art. 9 - Principi generali e procedure informatizzate1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura nat |
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Art. 10 - Piano forestale regionale1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio fores |
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Art. 11 - Pianificazione delle proprietà forestali1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR. 2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF.N152 |
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Art. 12 - Progetto di riqualificazione forestale e ambientale1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pia |
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TITOLO III - Settori di intervento |
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Capo I - Gestione forestale sostenibile |
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Sezione I - Disciplina delle attività di gestione forestale |
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Art. 13 - Principi |
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Art. 14 - Definizioni1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi: a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazion |
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Art. 15 - Taglio colturale1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo |
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Art. 16 - Divieti e deroghe1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati |
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Art. 17 - Sanzioni1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria “da due a sei volte il” N111 valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale |
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Art. 19 - Certificazione forestale1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltur |
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Art. 21 - Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.N13 1-bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.N10 2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di propriet |
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Art. 23 - Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali di proprietà pubblica1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente |
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Art. 24 - Gestione del patrimonio forestale di proprietà privata1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o alle SF le attività selvicolturali sono effettuate secondo le pr |
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Sezione II - Imprese forestali |
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Art. 25 - Elenco regionale delle imprese forestali1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professio |
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Art. 26 - Esercizio delle attività selvicolturali1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse |
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Sezione III - Associazionismo forestale |
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Art. 27 - Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale g |
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Art. 28 - Ruolo degli enti locali1. I Comuni individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.N5 |
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Art. 29 - Finanziamenti1. L’Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all’articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali certificati ai sensi dell’articolo 19. |
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Sezione IV - Vivaistica forestale e materiale di propagazione |
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Art. 30 - Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di proven |
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Art. 31 - Produzione di piante forestali1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge n. 180/2002, e dal decreto legislativo n. 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee. 2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a: a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno; |
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Art. 32 - Cessione di materiale vivaistico1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esc |
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Art. 33 - Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizio |
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Capo II - Funzione produttiva |
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Art. 34 - Produzione legnosa1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambie |
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Art. 35-bis - Concessioni sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale1. Le Comunità di montagna provvedono, nell'ambito territoriale di competenza, al rilascio delle concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati per la realizzazione o il mantenimento di impianti, condutture e reti tecnologiche sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale di cui all'articolo 35. |
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Art. 36 - Vie aeree d'esbosco1. I procedimenti relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti temporanei di |
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Art. 37 - Meccanizzazione forestale1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazi |
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Art. 38 - Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuo |
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Art. 41 - Arboricoltura da legno1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "arboricoltura": la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata |
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Art. 41-bis - Reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia1. La Regione, n |
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Art. 41-ter - Incentivi a sostegno della multifunzionalità delle foreste1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. N148 2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati o ai loro delegati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF. N162 3. Al fine di favorire la costituzione di forme associative stabili tra proprietari privati o aventi titolo alla conduzione dei boschi, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati. N162 4. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi: a) conversione di cedui ad alto fusto; |
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Capo III - Funzione protettiva e di difesa idrogeologica |
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Sezione I - Tutela dei boschi |
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Art. 42 - Trasformazione del bosco1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale. 2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambie |
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Art. 43 - Rimboschimento compensativo1. La trasformazione del bosco è compensata dalla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della dire |
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Art. 44 - Garanzie1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco può essere subordinato al versamento di un deposi |
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Art. 45 - Deroghe1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi: |
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Art. 46 - Divieti e sanzioni1. È fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, com |
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Sezione II - Vincolo idrogeologico e per altri scopi |
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Art. 47 - Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico |
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Art. 48 - Casi di esonero dall'autorizzazione1. Non è subordinata all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico l'esecuzione d |
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Art. 49 - Garanzie1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico può essere subordin |
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Art. 50 - Casi particolari di progettazione |
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Art. 51 - Zone esenti dal vincolo idrogeologico1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47. Non sono, altresì, sogget |
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Art. 52 - Modifica del vincolo idrogeologico1. La proposta di modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico è presentata da chiunque v |
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Art. 53 - Sanzioni1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in alt |
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Sezione III - Sistemazioni idraulico-forestali |
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Art. 54 - Definizione1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicoltur |
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Art. 55 - Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblic |
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Art. 56 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale n. 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'isti |
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Art. 57 - Lavori di pronto intervento1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a: a) prevenire |
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Art. 58 - Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento1. Gli interventi di cui all'articolo 57“, comma 1,” N139 |
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Capo IV - Funzione ambientale e naturalistica |
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Sezione I - Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale |
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Art. 59 - Divieti1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e f |
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Art. 60 - Raccolta di specie non elencate nel regolamento1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1 |
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Art. 60-bis - Omissis
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Art. 62 - Esclusioni1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effett |
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Art. 64 - Diritti del proprietario del fondo1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legi |
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Art. 65 - Sanzioni1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. “La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla |
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Art. 66 - Vigilanza1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni ammin |
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Sezione II - Tutela degli ecosistemi forestali |
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Art. 67 - Riserve forestali |
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Art. 68 - Finalità e criteri per l'individuazione1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 67 è finalizzata a consentire lo studi |
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Art. 69 - Divieti1. L'ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e naturalisti |
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Art. 70 - Sanzioni1. La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sa |
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Sezione III - Disciplina del transito con mezzi a motore |
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Art. 71 - Divieti di circolazione e sosta |
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Art. 73 - Disciplina del transito1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per: a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio; b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso; c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno; d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito |
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Art. 74 - Sanzioni1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 |
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Sezione IV - Omissis
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Art. 78-bis - Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l’ambiente |
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Art. 78-ter - Modalità di esecuzione dei lavori |
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Capo V - Funzione paesaggistica, turistica e culturale |
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Sezione I - Tutela dei monumenti naturali |
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Art. 79 - Funzioni della Regione1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale |
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Art. 80 - Alberi monumentali1. Ai sensi dell’articolo 7 de |
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Art. 82. - Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza |
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Art. 83 - Sanzioni |
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Sezione II - Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale |
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Art. 84 - Promozione turistica delle aree boscate1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo. |
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Art. 85 - Tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conserv |
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Art. 86 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la |
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Art. 86-bis - Associazioni fondiarie1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali. 2. Ai fini di cui al comma |
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Capo VI - Omissis |
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Capo VII - Disposizioni comuni |
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Art. 90 - Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: «Fondo regionale per i servizi forestali». Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali. |
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Art. 91 - Studi, indagini e ricerche1. Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle |
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Art. 92 - Sanzioni1. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro si applica: a) in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale; b) nei casi di taglio in assenza di PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale. 2. La sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro si applica nei casi di: a) mancata presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento forestale; |
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Art. 93 - Competenza in materia di sanzioni1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'ar |
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TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 96 - Regolamento sulla flora e fauna1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del |
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Art. 98 - Disposizioni transitorie1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione: a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche; b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dice |
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Art. 99 - Omissis
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Art. 101 - Art. 103 - Omissis
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Art. 104 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare: a)-d) omissis e) l'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (modificativo della legge regionale n. 22/1982); f)-j) omissis k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3); l)-q) omissis |
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Art. 105 - Omissis
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Art. 106 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazion |
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Allegato A - Omissis
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13/11/2024
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