Di seguito i principali contenuti del provvedimento.
Le regioni, le province ed i comuni, possono adottare misure volte a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto «isola di calore estiva», con particolare riferimento a:
- nuove edificazioni, tramite la riduzione dell’impatto edilizio e il rinverdimento dell’area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- edifici esistenti, tramite l’incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- coperture a verde, quali strutture dell’involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
- rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
- previsione e realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell’ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
- previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l’obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali,
- creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.
L’art. 3 istituisce il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, con il compito di monitorare l’attuazione della L. 113/1992 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) e delle leggi finalizzate all'incremento del verde pubblico e privato, promuovere l’attività degli enti locali per garantire l’attuazione di dette leggi, promuovere un piano nazionale per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per garantire un adeguamento dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici.
Modificando l’art. 43 della L. 449/1997, si introduce la possibilità per le amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di anidride carbonica tramite l’incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo.
Sono previste, infine, disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, prevedendo in particolare l'istituzione di un elenco degli alberi monumentali d'Italia, e la sanzione da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento o danneggiamento di un esemplare.