Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, in attuazione dell'articolo 41-ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
Articolo 2 - Regime di aiuto
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
b) caldaia a biomassa: generatore, alimentato in maniera manuale o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all'ambiente;
d) pellet di legno: biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 millimetri e 40 millimetri e con estremità spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi, conforme alla UNI EN ISO 17225 - 2:2014;
e) cippato di legno: biocombustibile di dimensioni variabili da alcuni millimetri a qualche centimetro, prodotto a partire da tronchi e ramaglie attraverso macchine cippatrici o trituratrici, conforme alla UNI EN ISO 17225 - 4:2014;
f) potenza termica del focolare: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il chilowatt, di seguito denominato kW;
g) potenza termica utile: la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente; l'unità di misura utilizzata è il kW;
h) potenza termica nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il gene