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L. R. Friuli Venezia Giulia 21/07/2008, n. 7

Disposizione per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CEE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
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Capo I - Adeguamento all'ordinamento comunitario
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della

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Art. 2 - Adeguamento della normativa

1. La presente legge dà attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alle diretti

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Capo II - Attuazione della direttiva 2006/123/ce
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Art. 3 - Principi e modalità

1. Il processo di attuazione della direttiva 2006/123/CE nell'ambito dell'ordinamento regionale è finalizzato a rendere effettive al suo interno la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

a) la crescita economica e la cre

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Art. 4 - Censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attività di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4

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Art. 5 - Adeguamento dell'ordinamento regionale

1. In conformità agli esiti del censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione previsti dall'articolo 4, entro il 28 dicembre 2009, l'ordinamento regionale è adeguato alla direttiva 2006/123/CE mediante l'emanazione di leggi regionali di settore e regolamenti regionali, anche di delegificazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 10/2004.

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Capo III - Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 92/43/cee
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Art. 6 - Rete natura 2000

1. L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.

2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonché delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente

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Art. 7 - Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000

1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

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Art. 8 - Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000

1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. Al moni

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Art. 9 - Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC

1. Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, nei pSIC e nei SIC sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli habitat naturali e degli habitat di specie e le perturbazioni delle specie per cui le zone sono state designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nei pSIC e SIC, sono vietati:

a) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

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Art. 10 - Misure di conservazione specifiche e piani di gestione

1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).N12

2. Le misure di conservazione specifiche sono elaborate sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l’uniformità della ges

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Art. 11 - Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette

1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'ar

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Art. 12 - Sanzioni

1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) articolo 9, comma 2, lettere c) e i): da 100 euro a 500 euro;N8

c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;

d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;

e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.

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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale n. 9/2005

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato dall'

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Art. 14 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 42/1996

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articol

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Art. 15 - Omissis
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Capo IV - Modifiche alle leggi regionali 14/2007, 9/2007 e 17/2006, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE

 

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Art. 16 - (Modifiche all'articolo 3 della Legge Regionale 14/2007)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 14  (Legge comunitaria 2006), è sostituita dalla seguente:

"a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:

"b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della Legge Regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione

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Art. 17 - (Modifica all'articolo 5 della Legge Regionale 14/2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della Legge Regionale 14/2007 è sos

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Art. 18 - (Modifica all'articolo 6 della Legge Regionale 14/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della Legge Regi

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Art. 19 - (Modifica all'articolo 7 della Legge Regionale 14/2007)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 della Legge Regi

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Art. 20 - (Modifiche all'articolo 13 della Legge Regionale 14/2007)

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della Legge Regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:

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Art. 21 - (Disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 14/2007, come sostituita dall'articolo 16, comma 2, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza de

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Art. 22 - Art. 23 - Omissis

 

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Capo V - Attuazione del por FESR competitività regionale e occupazione 2007-2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006
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Art. 24 - Art. 31 - Omissis

 

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Art. 32 - Modifiche alla legge regionale n. 4/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo di cui al comma 7, mediante una commissione composta da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive. La sede della commissione è presso il soggetto gestore, che svolge anche l'attività di segreteria della commissione.».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4/2005 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti della commissione devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese

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Art. 33 - Omissis

 

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Capo VI – VII – Omissis
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Capo VIII - Disposizioni finali
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Artt. 40-42 - Omissis

 

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Art. 43 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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