Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2014, n. 11, così recitava:

“Art. 40 (Mercato del legno) — 1. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno regionale, l'Amministrazione regionale, attua le azioni necessarie finalizzate all'istituzione del distretto del legno ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti al distretto del legno per le seguenti finalità:

a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;

b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;

c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.

2-bis. Ai fini di cui all'articolo 34 e per promuovere lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a erogare ai proprietari di superfici forestali, certificate ai sensi dell'articolo 19, contributi in conto capitale per interventi relativi alla viabilità forestale con priorità per i soggetti che aderiscono a un contratto di filiera;

b) a erogare alle imprese di utilizzazione boschiva che aderiscono a un contratto di filiera o a un contratto di rete d'impresa, contributi in conto capitale o interessi per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture con priorità, nell'ordine, per le imprese che comprendono come soci imprese boschive, per le imprese certificate ai sensi dell'articolo 19 e per le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;

c) a erogare, alle imprese di trasformazione che aderiscono a un contratto di filiera o a un contratto di rete d'impresa, contributi in conto capitale o interessi per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture con priorità per quelle certificate ai sensi dell'articolo 19.

2-ter. L'Amministrazione regionale può concedere i contributi di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), anche attraverso soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale.

2-quater. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2-bis sono disposti con uno o più regolamenti.”

Dalla redazione