Comma abrogato dalla L.R. 26/06/2014, n. 11, così recitava:

“2. La Regione per le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché le Comunità montane, le Province e i Comuni per le funzioni trasferite adeguano i rispettivi procedimenti ai principi indicati al comma 1.”

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