Fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'art. 98, comma 4, della stessa legge che stabilisce che la presente legge continui a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 73, comma 4, della medesima legge.
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 apr
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3694212142957
Art. 2 - Collaborazione transfrontaliera e transnazionale
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, geme
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3694212142958
Art. 3 - Concertazione
1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facoltà di utilizzo dei pr
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Art. 4 - Funzioni della Regione e degli enti locali
1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonoie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche. N141
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di con
1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura nat
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3694212142966
Art. 10 - Piano forestale regionale
1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio fores
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3694212142967
Art. 11 - Pianificazione delle proprietà forestali
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF.N152
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3694212142968
Art. 12 - Progetto di riqualificazione forestale e ambientale
1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pia
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TITOLO III - Settori di intervento
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3694212142970
Capo I - Gestione forestale sostenibile
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3694212142971
Sezione I - Disciplina delle attività di gestione forestale
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3694212142972
Art. 13 - Principi
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3694212142973
Art. 14 - Definizioni
1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:
a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazion
1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria “da due a sei volte il” N111 valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale
1. La conservazione della biodiversità si basa sulla gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica.
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3694212142978
Art. 19 - Certificazione forestale
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltur
1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.N13
1-bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.N10
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di propriet
1. I Comuni individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.N5
1. L’Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all’articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali certificati ai sensi dell’articolo 19.
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3694212142992
Sezione IV - Vivaistica forestale e materiale di propagazione
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3694212142993
Art. 30 - Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale
1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di proven
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge n. 180/2002, e dal decreto legislativo n. 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:
1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
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3694212143000
Art. 35-bis - Concessioni sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale
1. Le Comunità di montagna provvedono, nell'ambito territoriale di competenza, al rilascio delle concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati per la realizzazione o il mantenimento di impianti, condutture e reti tecnologiche sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale di cui all'articolo 35.
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3694212143001
Art. 36 - Vie aeree d'esbosco
1. I procedimenti relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti temporanei di
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazi
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3694212143003
Art. 38 - Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione
1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. N148
2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati o ai loro delegati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF. N162
3. Al fine di favorire la costituzione di forme associative stabili tra proprietari privati o aventi titolo alla conduzione dei boschi, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati. N162
4. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) conversione di cedui ad alto fusto;
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3694212143009
Capo III - Funzione protettiva e di difesa idrogeologica
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambie
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3694212143012
Art. 43 - Rimboschimento compensativo
1. La trasformazione del bosco è compensata dalla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della dire
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3694212143013
Art. 44 - Garanzie
1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco può essere subordinato al versamento di un deposi
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3694212143014
Art. 45 - Deroghe
1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:
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3694212143015
Art. 46 - Divieti e sanzioni
1. È fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, com
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3694212143016
Sezione II - Vincolo idrogeologico e per altri scopi
1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47. Non sono, altresì, sogget
1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblic
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3694212143028
Art. 56 - Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e f
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3694212143034
Art. 60 - Raccolta di specie non elencate nel regolamento
1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1
1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici, officinali e commerciali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
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3694212143037
Art. 62 - Esclusioni
1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effett
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3694212143038
Art. 63 - Misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. “La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla
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3694212143041
Art. 66 - Vigilanza
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni ammin
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito
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3694212143051
Art. 74 - Sanzioni
1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40
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Sezione IV - Omissis
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3694212143053
Sezione IV-bis - Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l’ambiente
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3694212143054
Art. 78-bis - Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l’ambiente
1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la "Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Direzione centrale competente,”N130 che ne cura la redazione, in
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3694212143062
Art. 82. - Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
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3694212143066
Art. 85 - Tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli
1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conserv
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Art. 86 - Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
2. Ai fini di cui al comma
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3694212143069
Capo VI - Omissis
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3694212143070
Capo VII - Disposizioni comuni
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3694212143071
Art. 90 - Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: «Fondo regionale per i servizi forestali». Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
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3694212143072
Art. 91 - Studi, indagini e ricerche
1. Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:
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3694212143078
Art. 96 - Regolamento sulla flora e fauna
1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;
b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dice
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3694212143081
Art. 99 - Omissis
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3694212143082
Art. 100 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale n. 30/2002
k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
Normativa di riferimento - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 06/07/2012 - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016 - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019.
PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - ASPETTI GENERALI (Categorie di interventi e di soggetti ammessi; Edifici esistenti; Soggetti beneficiari; Tetto massimo cumulato di spesa; Altri soggetti coinvolti nel meccanismo; Definizioni) - DETTAGLIO INTERVENTI INCENTIVABILI - DETTAGLIO SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL’INCENTIVO (Tabella generale; Diagnosi energetica e APE) - CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICI - PROCEDURA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO E LA FRUIZIONE (Procedura per l’accesso; Fruizione dell’incentivo e ammontare; Confronto con Ecobonus e Bonus ristrutturazioni).
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Analisi sistematica della complessa normativa, richiami giurisprudenziali, prassi e orientamenti finalizzati a garantire la completa operatività delle società partecipate alla luce delle criticità più ricorrenti. Aggiornamento di carattere avanzato indirizzato a professionisto già operanti nel settore.
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
Legislazione per l’efficienza energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno energetico - Requisiti minimi per tipologie di edificio e intervento - Classificazione energetica e redazione dell’APE - Esempi pratici su residenze e uffici - Approfondimenti
(Rischio incendio e riqualificazione energetica - Trasmittanza termica media e ponti termici - Ventilazione degli ambienti).
INCLUDE: Rassegna di valutazioni su svariati casi pratici.
DOWNLOAD: Schede rilievo dati per Super-Ecobonus su edifici unifamiliari o condomini - Esempi di impostazione e calcolo parcella per Super-Ecobonus.
Introduzione alla sostenibilità - Cenni di fisica tecnica e di tecnologia dei materiali - Bilancio energetico e dispersioni - Progettare l’involucro edilizio efficiente - Isolamento acustico - Impiantistica per l’efficienza energetica - Salubrità e comfort degli interni - Progetto architettonico dell’edificio sostenibile
Influenza del bilancio energetico sui ponti termici - Conformazione dei ponti termici - Verifica termoigrometrica dei ponti termici - Uso del software Therm con verifica temperature superficiali, calcolo isoterme e potenza termica dispersa - Condizioni al contorno calcolate tramite foglio elettronico - Analisi dei ponti termici tramite termocamera - Analisi dei ponti termici nelle certificazioni CasaClima e Passivhaus
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