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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 27/07/2000, n. 212
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- L. 13/12/2010, n. 220
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- L. 24/12/2007, n. 244
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- D.L. 17/06/2005, n. 106 (L. 31/07/2005, n. 156)
- D.L. 30/12/2004, n. 314 (L. 01/03/2005, n. 26)
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 24/06/2003, n. 143 (L. 01/08/2003, n. 212)
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 28/12/2001, n. 448
- L. 23/12/2000, n. 388
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Art. 1 - Principi generali1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario. Le medesime disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. |
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Art. 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi |
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Art. 3 - Efficacia temporale delle norme tributarie |
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Art. 4 - Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre |
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Art. 5 - Informazione del contribuente1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni leg |
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Art. 6 - Conoscenza degli atti e semplificazione1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. 2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. |
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Art. 7 - Chiarezza e motivazione degli atti1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati , a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell’interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. |
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Art. 7-bis - Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria |
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Art. 7-ter - Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria |
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Art. 7-quater - Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria |
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Art. 7-quinquies - Vizi dell’attività istruttoria |
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Art. 7-sexies - Vizi delle notificazioni1. È inesistente la notificazione degli atti i |
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Art. 8 - Tutela dell'integrità patrimoniale1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. 2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. N19 3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile. |
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Art. 9 - Rimessione in termini1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programm |
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Art. 9-bis - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario |
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Art. 9-ter - Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti |
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Art. 10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si |
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Art. 10-bis - Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; |
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Art. 10-ter - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario |
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Art. 10-quater - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria1. L’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manif |
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Art. 10-quinquies - Esercizio del potere di autotutela facoltativa |
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Art. 10-sexies - Documenti di prassi |
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Art. 10-septies - Circolari |
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Art. 10-octies - Consulenza giuridica1 |
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Art. 10-nonies - Consultazione semplificata1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su r |
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Art. 11 - Interpello1. Il contribuente può interpellare l’amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla: a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; c) disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie; d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, |
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Art. 12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha |
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Art. 13 - Garante nazionale del contribuente1. È istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta. 2. Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra: |
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Art. 14 - Contribuenti non residenti1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazi |
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Art. 15 - Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di fi |
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Art. 16 - Coordinamento normativo1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere d |
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Art. 17 - Concessionari della riscossione1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e |
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Art. 18 - Disposizioni di attuazione1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vig |
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Art. 20 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell |
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Art. 21 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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