Ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67), il presente comma si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Dalla redazione