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Risoluz. Ag. Entrate 07/04/2005, n. 44/E

Istanza di Interpello - Art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Comuni ad alta tensione abitativa. Benefici fiscali per la locazione di immobili a canone agevolato.
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[Premessa]



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Esposizione del quesito

L'XY, associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari, chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede age

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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'associazione istante, ritenendo che le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8, comma 1, della le

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Parere dell'Agenzia delle entrate

L'istanza di interpello pervenuta è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. M. 26 aprile 2001, n. 209, in quanto presentata da una associazione di categoria non per esprimere interessi personali della stessa ma interessi diffusi.

Con la circolare 31 maggio 2001, n. 50, è stato chiarito espressamente che tra i soggetti abilitati alla presentazione dell'istanza di interpello sono esclusi i «portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta eccezione ovviamente per le istanze che affrontano questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati» (punto n. 3.1).

In presenza di tale causa di inammissibilità, l'istanza presentata non produce gli effetti tipici dell'interpello, di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. R

Ciò premesso, si ritiene comunque opportuno esaminare nel merito la fattispecie prospettata nell'istanza e fornire il seguente parere, reso nel quadro dell'attività di consulenza generica disciplinata dalla circolare 18 maggio 2000, n. 99.

In via preliminare, occorre fare un breve richiamo alla normativa vigente in materia di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione regolamentati.

L'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), prevede che «le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, (…) ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative».

I contratti di locazione sopra citati, ad eccezione di quelli aventi natura transitoria, di cui all'art. 5 della legge n. 431/1998, non possono avere durata inferiore ai tre anni e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo dei medesimi, sono prorogati di diritto per altri due anni (art. 2, comma 5).

Per quanto concerne le loc

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