Risoluz. Ag. Entrate 03/08/2006, n. 96/E | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Risoluz. Ag. Entrate 03/08/2006, n. 96/E

Interpello - Cessione di immobile strumentale
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TESTO DEL DOCUMENTO



La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, R dalla Fondazione Beta, concernente il corretto inquadramento tributario relativamente alla fattispecie di seguito specificata.


Quesito

La Fondazione Beta (di seguito, in breve, la «Fondazione») dichiara di essere un ente non commerciale, costituitosi nel 1971, il cui scopo, come da Statuto, è quello di tramandare e promuovere la conoscenza, lo sviluppo e l'attuazione dei processi di fabbricazione del tessuto d'arte con metodi tradizionali.

In particolare, l'istante dichiara che la sua attività si concretizza su quattro settori:

1) produzione secondo tecniche antiche su telai manuali del tessuto d'arte in seta i cui prodotti vengono ceduti;

2) attività culturale costituita dall'edizione di una rivista distribuita ad abbonati che accoglie pubblicità a pagamento;

3) organizzazione di corsi di formazione per i quali gli stessi corsisti rimborsano i costi di diretta imputazione con una maggiorazione non superiore al 50 per cento dei costi stessi;

4) concessione in locazione di una azienda commerciale (c.d. contratto di affitto d'azienda), costituita da un opificio industriale, da telai manuali e non, da progetti di disegni antichi e da know-how per la riproduzione del disegno antico.

Al riguardo, viene specificato che le attività di cui al punto 1), 2) e 4) pur rientrando tra le finalità istituzionali, sono considerate attività commerciali e, come tali, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, mentre l'attività di cui al punto 3) viene «considerata attività istituzionale non tassata ai fini del Tuir».

Relativamente al contratto di affitto d'azienda di cui al punto 4), l'istante dichiara di averlo stipulato in data 1° febbraio 1998, con scadenza fissata il 31 gennaio 2007, e di averlo risolto anticipatamente nel novembre 2003 con la conseguenza che i beni, oggetto del medesimo contratto, sono rientrati nella disponibilità della Fondazione stessa. Al riguardo, l'istante fa presente che i suddetti beni sono stati utilizzati per lo svolgimento dell'attività di produzione e di commercializzazione di cui

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