Circ. Ag. Territorio 10/08/2010, n. 3/T | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Circ. Ag. Territorio 10/08/2010, n. 3/T

Art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - Aggiornamento del catasto.
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[Premessa]



Come noto, l’articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 7

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1. Le nuove disposizioni in materia di aggiornamento del catasto: considerazioni generali

Le disposizioni dell’art. 19 in argomento realizzano un complesso intervento finalizzato, in un’ottica generale di contrasto all'evasione ed elusione fiscale nel settore immobiliare, all’aggiornamento e all’allineamento delle banche dati catastali con quelle di pubbli

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2. L’Anagrafe Immobiliare Integrata

L’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, la cui costituzione è già prevista dall’art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, R consente all’Agenzia del Territorio di perseguire l’obiettivo della piena integrazione, ai fini fiscali, delle banche dati dell’Agenzia stessa.

Finalità precipua dell’Anagrafe Immobiliare Integrata è quella di fornire un efficace supporto alla fiscalità immobiliare, allo scopo di individuare correttamente gli immobili, la relativa base imponibile, nonché il soggetto titolare di diritti reali, in quanto soggetto passivo

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3. Fabbricati non dichiarati in catasto

Come noto, l’art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, R come sostituito dall’art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, prevede fra l’altro che l’Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), proceda all’individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto.

Sulla base di tali disposizioni, l’Agenzia ha condotto, una attività di indagine che, negli anni 2007, 2008 e 2009, ha interessato tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano ed ha consentito l’individuazione dei fabbricati non dichiarati in catasto, attraverso procedure avanzate di confronto tra le ortofoto digitali ad alta risoluzione e la cartografia catastale.

Il comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010 prevede la conclusione di detta

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4. Poteri istruttori degli Uffici

Fra le novità introdotte dall’art. 19 del decreto legge n. 78 del 2010, si segnalano, per il rilievo e l’incidenza delle stesse sull’attività degli Uffici Provinciali, le disposizioni del comma 13, il quale prevede che «gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli

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5. Le modifiche introdotte all’art. 19, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 dalla legge di conversione n. 122 del 2010 - Adempimenti previsti

La legge di conversione n. 122 del 2010 ha apportato modificazioni anche al comma 14 dell’art. 19, con riferimento agli adempimenti da porre in essere in sede di stipula di atti pubblici e di scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti.

Le novità si innestano nell’intervento normativo che ha introdotto il comma 1bis all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sul cui ambito applicativo si richiamano le indicazioni di carattere generale già fornite con la citata circolare n. 2 del 2010.

Per effetto della novella, la nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 29 della legge n. 52 del 1985, è la seguente:

«1bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».

Come illustrato nella circolare n. 2 del 2010, il primo periodo del comma 1bis, di cui trattasi, prevede che «gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi …», relativi alle unità immobiliari urbane, debbano contenere, a pena di nullità, oltre che i dati di identificazione catastale del bene, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e

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