Ai sensi dell’art. 1, commi 1-3, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157), chiunque, ai sensi del presente comma, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

I versamenti in violazione del precedente comma si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471.

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