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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 29/09/1973, n. 602
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- D.M. 21/05/2009
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- Sent. C. Cost. 07/11/2007, n. 366
- D.L. 01/10/2007, n. 159 (L. 29/11/2007, n. 222)
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- Sent. C. Cost. 15/07/2005, n. 280
- D. Leg.vo 30/05/2005, n. 143
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- L. 28/12/1995, n. 549
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- D.L. 29/04/1994, n. 260
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- D.L. 30/08/1993, n. 331
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- Sent. C. Cost. 09/03/1992, n. 89
- L. 30/12/1991, n. 413
- L. 29/12/1990, n. 408
- D.L. 15/09/1990, n. 261
- D.L. 02/03/1989, n. 69
- L. 11/03/1988, n. 67
- D.L. 30/12/1982, n. 953
- L. 02/08/1982, n. 512
- D.L. 10/07/1982, n. 429 (L. 07/08/1982, n. 516)
- D.P.R. 14/04/1982, n. 309
- D.L. 30/12/1981, n. 792
- L. 04/11/1981, n. 626
- D.L. 02/10/1981, n. 546
- D.P.R. 28/11/1980, n. 787
- L. 28/02/1980, n. 46
- D.L. 30/12/1979, n. 660
- D.P.R. 27/09/1979, n. 506
- D.P.R. 26/05/1979, n. 249
- D.P.R. 13/12/1977, n. 1119
- L. 31/05/1977, n. 247
- L. 13/04/1977, n. 114
- Comunicato in G.U. 26/01/1977, n. 23
- D.P.R. 24/12/1976, n. 920
- D.L. 04/03/1976, n. 30
- L. 02/12/1975, n. 576
- D.P.R. 30/09/1975, n. 483
- D.P.R. 28/03/1975, n. 60
- D.P.R. 23/12/1974, n. 690
- D.L. 06/07/1974, n. 260
- D.L. 06/07/1974, n. 259
- D.P.R. 20/04/1974, n. 116
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TITOLO I - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE |
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Capo I - VERSAMENTI DIRETTI |
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Art. 1 - (Modalità di riscossione)Le imposte sui redditi sono riscosse mediante: |
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Art. 2 - (Riscossione per ritenuta diretta)Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le mod |
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Art. 3 - (Riscossione mediante versamenti diretti)Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario N1; 1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli artt. 23, 24, 25, 25 bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; N3 2) N4 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva |
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Art. 3-bis - (Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinci |
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Art. 5-bis - (Versamento ad ufficio incompetente)Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali � |
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Art. 6 - (Distinta dei versamenti diretti)Il versamento diretto è ricevuto dai concessionari N1 in base a distinta di versamento. La distinta di versam |
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Art. 7 - (Versamento diretto mediante conti correnti postali)Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato |
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Art. 8 - (Termini per il versamento diretto)I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario N1 devono essere eseguiti: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma; N20 |
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Capo II - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI |
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Art. 10 - (Definizioni) |
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Art. 11 - (Oggetto e specie dei ruoli) |
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Art. 12 - (Formazione e contenuto dei ruoli)1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. 2. Con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i te |
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Art. 14 - (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo)Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli: |
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Art. 15 - (Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi)Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. N40 |
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Art. 15-bis. - (Iscrizioni nei ruoli straordinari) |
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Art. 15-ter - (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. |
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Art. 19 - (Dilazione del pagamento)1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. N49 1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per |
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Art. 19-bis. - (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali) |
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Art. 20 - (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)Sulle imposte o |
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Art. 21 - (Interessi per dilazione del pagamento)Sulle somme il cui pagamento |
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Art. 22 - (Attribuzione degli interessi)Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito dell |
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Art. 23 - (Esecutorietà dei ruoli) |
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Art. 24 - (Consegna del ruolo al concessionario) |
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Art. 25 - (Cartella di pagamento)1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) N219 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91 |
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Art. 25-bis - (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria) |
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Art. 26 - (Notificazione della cartella di pagamento)La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di |
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Art. 26-bis - (Comunicazioni al domicilio digitale) |
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Art. 27 - (Luogo e tempo del pagamento) |
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Art. 28 - (Modalità di pagamento)1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento pres |
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Art. 28-bis - (Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali)I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'a |
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Art. 28-ter - (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta) |
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Art. 28-quater - (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo).1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture, prestazioni professionali |
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Art. 28-quinquies - (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario)1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia |
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Art. 28-sexies - (Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati)1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17 del decreto legislativ |
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Art. 31 - (Imputazione dei pagamenti)Il concessionario N1 non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute. |
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Art. 32 - (Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili)Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali |
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Art. 33 - (Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi)Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confro |
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Art. 34 - (Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche)Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto mede |
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Art. 35 - (Solidarietà del sostituto di imposta)Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a |
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Art. 36 - (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci)I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero tr |
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Art. 37 - (Rimborso di ritenute dirette)Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o in |
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Art. 38 - (Rimborso di versamenti diretti)Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario N1 presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento N100. |
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Art. 39 - (Sospensione amministrativa della riscossione) |
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Art. 41 - (Rimborso d'ufficio)Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. |
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Art. 42 - (Esecuzione del rimborso)Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'articolo 43-bis. N109 |
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Art. 42-bis - (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata)Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo. N112 Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente |
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Art. 43 - (Recupero di somme erroneamente rimborsate)L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notif |
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Art. 43-bis - (Cessione dei crediti di imposta) |
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Art. 43-ter - (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo)Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è eff |
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Art. 44 - (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate)Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettiv |
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Art. 44-bis - (Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata)Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazi |
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TITOLO II - RISCOSSIONE COATTIVA |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 45 - (Riscossione coattiva) |
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Art. 46 - (Delega ad altro concessionario) |
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Art. 47 - (Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche) |
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Art. 47-bis - (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili) |
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Art. 48 - (Tasse e diritti per atti giudiziari) |
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Art. 48-bis - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazio |
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Capo II - ESPROPRIAZIONE FORZATA |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 49 - (Espropriazione forzata) |
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Art. 50 - (Termine per l'inizio dell'esecuzione)1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata q |
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Art. 51 - (Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati) |
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Art. 52 - (Procedimento di vendita)1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione. |
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Art. 53 - (Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione) |
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Art. 54 - (Intervento dei creditori) |
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Art. 56 - (Deposito degli atti e del prezzo)1. Gli att |
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Art. 57 - (Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi)1. Non sono |
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Art. 58 - (Opposizione di terzi)1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere |
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Sezione II - Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare |
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Art. 62 - (Disposizioni particolari sui beni pignorabili) |
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Art. 64 - (Custodia dei beni pignorati) |
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Art. 66 - (Avviso di vendita dei beni pignorati) |
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Art. 68 - (Prezzo base del primo incanto) |
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Art. 70 - (Beni invenduti) |
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Art. 71 - (Intervento degli istituti vendite giudiziarie) |
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Sezione III - Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi |
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Art. 72 - (Pignoramento di fitti o pigioni) |
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Art. 72-bis - (Pignoramento dei crediti verso terzi) |
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Art. 72-ter - (Limiti di pignorabilità)1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dal |
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Art. 73 - (Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi) |
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Art. 74 - (Vendita e assegnazione dei crediti pignorati) |
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Art. 75 - (Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni) |
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Art. 75-bis - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo) |
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Art. 75-ter. - (Cooperazione applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo)1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di |
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Sezione IV - Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare |
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Art. 76 - (Espropriazione immobiliare)1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: |
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Art. 77 - (Iscrizione di ipoteca)1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un impo |
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Art. 78 - (Avviso di vendita)1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; |
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Art. 79 - (Prezzo base e cauzione)1. Il prezzo base dell'incanto è par |
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Art. 80 - (Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita)1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giu |
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Art. 82 - (Versamento del prezzo) |
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Art. 84 - (Distribuzione della somma ricavata) |
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Art. 85 - (Assegnazione dell'immobile allo Stato)1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, |
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Capo III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE DI BENI MOBILI REGISTRATI |
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Art. 86 - (Fermo di beni mobili registrati)1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati is |
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Capo IV - PROCEDURE CONCORSUALI |
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Sezione I - Fallimento e liquidazione coatta amministrativa |
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Art. 87 - (Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo)1. Il concessionario può, per conto dell'A |
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Art. 88 - (Ammissione al passivo con riserva)1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'artico |
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Sezione II - Concordato preventivo e amministrazione controllata |
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Art. 90 - (Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata) |
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TITOLO III - SANZIONI |
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Art. 97 - (Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli) |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 99 - (Versamento delle ritenute sui dividendi)Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1 |
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Art. 100 - (Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi)Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai |
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Art. 100-bis - (Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974)I soggetti che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile |
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Art. 100-ter - (Ammontare degli acconti)Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura: |
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Art. 100-quater - (Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974)Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'im |
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Art. 100-quinquies - (Riscossione degli acconti)Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono |
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Art. 100-sexies - (Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974) |
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Art. 101 - (Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi)I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale |
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Art. 102 - (Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi)Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni |
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Art. 103 - (Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato)Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivam |
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Art. 104 - (Disposizioni abrogate)A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al tit |
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Art. 105 - (Entrata in vigore)Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.
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