N185 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 94 - (Incompletezza delle distinte di versamento)

Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000.

L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.”

Dalla redazione