Articolo abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998. L’articolo 94 così recitava:

“Art. 95 - (Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte)

Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.”

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