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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Economia e Fin. 08/10/2009, n. 29
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[Premessa] |
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Premessa e quadro normativoNel quadro generale della normativa inerente ai pagamenti disposti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sicuramente ha assunto una notevole rilevanza, soprattutto per l’ampia sfera di applicazione, la disciplina recata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, R disposizione introdotta dall’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, R successivamente modificata dall’articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall’articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94.R Il citato articolo 48-bis, nella sua attuale formulazione, prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articol |
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Pagamento concomitante di più fattureÈ stata rappresentata, da varie Amministrazioni, la problematica concernente l’esatta individuazione dell’importo da sottoporre alla verifica prevista dall’articolo 48-bis nel caso di pagamento di una pluralità di fatture, anche di importo inferiore a diecimila euro, emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti, ma di importo superiore a detta soglia se complessivamente considerate. Tale situazione, in particolare, assume rilevanza nel caso in cui la stessa Amministrazione procede alla liquidazione delle somme spettanti al fo |
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Chiarimenti integrativi in materia di raggruppamenti temporanei di impreseNella circolare n. 22/2008 è stato chiarito che, nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese e, ora, di raggruppamento temporaneo di imprese (articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), R la verifica prevista dall’articolo 48-bis va effettuata sia in capo all&rsqu |
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LeasingCon riferimento ai pagamenti connessi all’ammortamento dei mutui concessi da società bancarie e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nonché ad altre operazioni di indebitamento della Pubblica Amministrazione, nella più volte richiamata circolare n. 22/2008 è stato espresso l’avviso che non debba essere attivata la procedura di verifica prevista dall’articolo 48-bis, attesa l’esistenza, tra l’altro, di specifiche disp |
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Rapporto tra l’articolo 48-bis e l’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973Alcune Amministrazioni hanno sollevato talune perplessità in ordine al rapporto esistente tra l’articolo 48-bis e l’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Nello specifico, è stato rappresentato che le disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 40/2008, volte a disciplinare gli effetti della verifica in caso di inadempimento da parte del beneficiario, sembrerebbero riguardare solo i crediti per i quali l’agente della riscossione competente per territorio possa procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Infatti, da una prima lettura della citata disposizione regolamentare, potrebbe trarsi il convincimento di una applicazione dell’articolo 48-bis esclusivamente propedeutica e finalizzata all’attivazione dell’articolo 72-bis. Tale conclusione troverebbe notevoli riflessi pratici con riguardo, in particolare, ai crediti pensionistici, per i quali, |
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Chiarimenti integrativi in materia di cessione del creditoCon l’obiettivo di dirimere talune difficoltà interpretative - sorte in occasione dell’emanazione del decreto ministeriale n. 40/2008, nella circolare n. 22/2008 è stato precisato che, in caso di cessione del credito - effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per la cessione dei crediti d’impresa - la verifica prevista dall’articolo 48-bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l’Amministrazione rimanga estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del credito. Ciò nonostante, ferma restando la validità complessiva delle enunciazioni esposte nella menzionata circolare, considerazioni relative alla situazione economica generale del paese nonché alle crescenti difficoltà di piccole e medie imprese ad accedere a finanziamenti attraverso la cessione dei propri crediti impongono, però, un maggiore approfondimento della tematica in discorso, specialmente con riguardo al momento in cui effettuare la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.A. A tal fine, appare quindi opportuno, in linea con lo spirito della più recente normativa in materia di facilitazioni all’accesso al credito delle imprese (basti considerare, in proposito, le disposizioni recate dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) ed in sintonia con il precipuo interesse alla riscossione dei crediti erariali, esaminare gli effetti che produce nei confronti della Pubblica Amministrazione la notificazione o l’accettazione della cessione del credito (articolo 1264, comma primo, del codice civile). Nell’ambito dello scenario della disciplina codicistica, qualora la cessione del credito sia avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ced |
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Errata attivazione dell’articolo 48-bisTalune Amministrazioni hanno segnalato che, prima di effettuare un pagamento, potrebbe avvenire che sia stata erroneamente attivata la verifica prevista dall’articolo 48-bis anche per casi in cui, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti con la circolare n. 22/2008 oppure per altre ragioni, l’obbligo di verifica doveva ritenersi escluso (ad esempio: il beneficiario ha la natura di Pubblica Amministrazione; il pagamento è fondato su r |
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Trattamento di fine rapportoSono state pure sollevate perplessità in ordine al caso in cui il trattamento di fine rapporto, a causa del decesso del lavoratore, venga pagato ad un soggetto diverso. Al riguardo, appare utile premettere che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di mancato preavviso e di fine rapporto (articoli 2118 e 2120 del codice civile), che sarebbero spettate al lavoratore se il rapporto di lavoro si fosse sciolto prima del decesso, spettano nella stessa misura ai superstiti indicati al primo comma dell’articolo 2122 del codice civile. In tale ipotesi, |
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ALLEGATO AAUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003) |
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