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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 29/11/2018, n. 142
D. Leg.vo 29/11/2018, n. 142
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea; |
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Capo I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi1. L’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza dell’ammontare complessivo: a) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d’imposta; b) degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 6. 2. L’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti ai sensi del comma 7. A tal fine si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d’imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d’imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d’imposta meno recente. 3. La disciplina del presente articolo si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell’articolo 4, commi 7 -quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 fe |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE IN USCITA |
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Art. 2. - Modifiche all’articolo 166 del Testo unico delle imposte sui redditi1. L’articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 166 (Imposizione in uscita). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che esercitano imprese commerciali qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: a) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono all’estero la propria residenza fiscale; b) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi ad una loro stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 168 -ter; c) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero; d) sono fiscalmente residenti all’estero, possiedono una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferiscono attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero; e) sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e sono stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure hanno effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure hanno effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all’estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all’estero. 2. Ai fini delle lettere b) e d) del comma 1, il trasferimento di attivi a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, in applicazione dei criteri definiti dall’OCSE, considerando la stabile organizzazione un’entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 sono imponibili i seguenti redditi: a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 la plusvalenza, unitariamente determinata, pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività del soggetto che trasferisce la residenza fiscale che non sono confluite nel patrimonio di una stabile organizzazione di tale soggetto situata nel territorio dello Stato; b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 la differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all’estero; c) |
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Art. 3. - Modifiche all’articolo 166 -bis del Testo unico delle imposte sui redditi1. L’articolo 166 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 166-bis (Valori fiscali in ingresso). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti ipotesi: a) un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale; b) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; c) un soggetto fiscalmente residente all’estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale; d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all’estero con riferimento alla quale si applica l’esenzione degli utili e delle perdite d |
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ CONTROLLATE NON RESIDENTI |
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Sezione I - Disposizioni in materia di società controllate estere |
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Art. 4. - Modifiche all’articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi1. L’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art. 167 (Disposizioni in materia di imprese estere controllate). — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle persone fisiche e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c), nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), che controllano soggetti non residenti, come definiti ai commi 2 e 3. 2. Ai fini del presente articolo si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da parte di un soggetto di cui al comma 1; b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano altresì soggetti controllati non residenti: a) le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti di cui al comma 2; |
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Sezione II - Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze |
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Art. 5. - Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1; a tali fini, si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, in società residenti all’estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell’articolo 167 o sia dimostrato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 3 dell’articolo 47-bis, il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 47-bis, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47 -bis ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47 -bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.»; b) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente: «Art. 47-bis (Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati). — 1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati: a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167; |
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Capo IV - Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi |
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Art. 6. - Definizioni1. Ai fini degli articoli del presente Capo si intende per: a) «disallineamento», un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione; b) «doppia deduzione», una deduzione dello stesso componente negativo di reddito nella giurisdizione in cui è sostenuto ovvero che si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore e in un’altra giurisdizione, ossia la giurisdizione dell’investitore. Nel caso di un componente negativo di reddito sostenuto da un’entità ibrida o da una stabile organizzazione, la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l’entità ibrida o la stabile organizzazione è stabilita o localizzata; c) «deduzione senza inclusione», la deduzione di un componente negativo di reddito in qualsiasi giurisdizione in cui lo stesso sia sostenuto ovvero si ritiene sia sostenuto, ossia la giurisdizione del pagatore, senza la corrispondente inclusione, a fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella diversa giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il componente positivo di reddito è conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione; d) «deduzione», l’importo considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell’investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza; e) «inclusione», l’importo che rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un componente positivo di reddito conseguito in base alle previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario non è considerato incluso nella misura in cui esso beneficia di sgravi fiscali che sono esclusiva conseguenza della sua qualificazione in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza; f) «sgravio fiscale», l’esenzione totale o parziale dall’imposizione, l’esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile, la riduzione dell’aliquota d’imposta applicabile ovvero un qualsiasi credito o rimborso di imposta, diverso da un credito per ritenute alla fonte; g) «reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento; h) «soggetto» un individuo o un’entità; i) «entità ibrida», qualsiasi entità o accordo che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un’altra giurisdizione; l) «strumento finanziario», qualsiasi strumento che dà origine a componenti positivi di reddito propri di un rapporto giuridico di finanziamento ovvero di un investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo le corrispondenti regole riguardanti i rapporti di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del benefici |
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Art. 7. - Giurisdizione1. Lo Stato italiano è lo Stato del pagatore qualora il componente negativo di reddito sia deducibile ai fini della determinazio |
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Art. 8. - Disallineamenti da ibridi1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito è negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell’investitore ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato dell’investitore. L’indeducibilità nello Stato dell’investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi. 2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una deduzione senza inclusione: a) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del paga |
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Art. 9. - Disallineamenti da ibridi inversi1. Se una o più imprese associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore a |
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Art. 10. - Disallineamenti da residenza fiscale1. Un componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che è anche residente ai fini fiscali in un altro Stato membro dell’Unione europea in base alla legge interna di tale Stato ed è ivi considerato residente ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra |
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Art. 11. - Disposizioni in materia di controlli1. Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice, l’accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni del presente Capo deve essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla not |
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Capo V - Definizioni e disposizioni di coordinamento |
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Art. 12. - Definizione di intermediari finanziari1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 96, comma 5, nel testo in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi»; b) all’articolo 106: 1) al comma 3, le parole «enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»; 2) al comma 4, le parole «enti creditizi e finanziari » sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»; c) all’articolo 113: 1) ai comma 1 e 5, le parole «enti creditizi» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»; 2) al comma 2, lettera b), le parole: «enti creditizi o finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «intermediari finanziari»; 3 |
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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 13. - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. 2. Il comma 5 dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari assimilati che al termine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina contenuta nell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con il medesimo articolo 1. 3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma 4 dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall’articolo 1 del presente decreto: a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all’interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni: ai fini dell’articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’articolo 1, hanno concorso a |
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Art. 14. - Abrogazioni1. Il comma 6 dell’articolo 179 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato con effetto |
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Art. 15. - Disposizioni finanziarie1. Il fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla |
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