N182 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24/12/1976, n. 920; dall'art. 2 del D.P.R. 14/04/1982, n. 309; dall'art. 13 del D.L. 10/07/1982, n. 429 (L. 07/08/1982, n. 516); abrogato del D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 92 - (Ritardati od omessi versamenti diretti)

Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quindici per cento delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Abrogato

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.”

Dalla redazione