Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Pagamenti delle P.A., diminuzione importo minimo per la verifica preliminare
LA NORMA DI RIFERIMENTO - L’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, comma 1, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare - prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 10.000 euro (in seguito 5.000, se le modifiche in commento verranno confermate) - che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l’agente della riscossione. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il DDL di bilancio prevede inoltre di aumenta da 30 a 60 giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo (art. 3 del D.M. 18/01/2008, n. 40, comma 4).
Si prevede che le nuove disposizioni saranno applicabili dal 01/03/2018.