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24/11/2017

Pagamenti delle P.A., diminuzione importo minimo per la verifica preliminare

L’art. 82 del DDL di bilancio 2018, all’esame in Parlamento, riduce - a decorrere dal 01/03/2018 - da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare, anche per via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

LA NORMA DI RIFERIMENTO - L’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, comma 1, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare - prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 10.000 euro (in seguito 5.000, se le modifiche in commento verranno confermate) - che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l’agente della riscossione. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il DDL di bilancio prevede inoltre di aumenta da 30 a 60 giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo (art. 3 del D.M. 18/01/2008, n. 40, comma 4).

Si prevede che le nuove disposizioni saranno applicabili dal 01/03/2018.

Dalla redazione