Il provvedimento dà attuazione all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006), concernente l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di verificare, prima di effettuare a qualsiasi titolo pagamenti di importo superiore alla soglia ivi prevista, se il beneficiario sia inadempiente ad obblighi di pagamento di cartelle per un ammontare complessivo almeno pari all'importo medesimo. Detto art. 48-bis inoltre impone, in caso di inadempienza del beneficiario, di non procedere al pagamento e di segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il presente decreto definisce le modalità di espletamento delle norme in oggetto per i soli soggetti pubblici, ossia le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, rinviando ad un futuro regolamento la disciplina concernente le società a prevalente partecipazione pubblica.
In sintesi la procedura di verifica si articola nel seguente modo: i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore alla soglia, inoltrano, previa registrazione, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., la quale controlla se risulta un inadempimento a carico del beneficiario e ne dà comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.
Se Equitalia Servizi S.p.A. non constata un inadempimento, o se non fornisce alcuna risposta entro i cinque giorni lavorativi previsti, il soggetto pubblico è autorizzato al pagamento, mentre se dovesse risultare un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio. In questo caso il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito, a meno che nei sessanta giorni successivi a quello della comunicazione l'agente della riscossione abbia omesso di notificare l'ordine di versamento. Qualora nel suddetto periodo venga meno l'inadempimento o se ne riduca l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento autorizzato.
La L. 27/12/2017, n. 205 ha apportato delle modifiche al decreto, a decorrere dal 01/03/2018.