Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 29/01/1958, n. 645
D. P.R. 29/01/1958, n. 645
D. P.R. 29/01/1958, n. 645
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 28/05/1959, n. 361
- L. 21/07/1960, n. 739
- L. 27/06/1961, n. 551
- L. 28/07/1961, n. 838
- L. 18/04/1962, n. 209
- L. 21/04/1962, n. 226
- L. 04/12/1962, n. 1682
- L. 14/02/1964, n. 38
- L. 01/03/1964, n. 113
- L. 18/11/1964, n. 1271
- L. 14/05/1965, n. 495
- L. 14/05/1965, n. 504
- L. 31/10/1966, n. 958
- Sent. Corte Cost. 12/07/1967, n. 103
- Sent. Corte Cost. 15/12/1967, n. 135
- L. 12/03/1968, n. 428
- D.L. 30/08/1968, n. 917 (L. 21/10/1968, n. 1088)
- L. 28/10/1970, n. 801
- Sent. Corte Cost. 12/11/1970
- D.P.R. 26/10/1972, n. 636
- D.P.R. 29/09/1973, n. 597
- D.P.R. 29/09/1973, n. 600
- D.P.R. 29/09/1973, n. 602
- Sent. Corte Cost. 26/06/1974, n. 189
- Sent. Corte Cost. 25/02/1975, n. 32
- Sent. Corte Cost. 15/07/1976, n. 179
- Sent. Corte Cost. 22/05/1987, n. 200
- Sent. Corte Cost. 22/05/1987, n. 205
- Sent. Corte Cost. 11/11/1987, n. 400
- D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo I - Presupposti della imposizione |
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Art. 1 - Ambito di applicazioneLe disposizioni di questo titolo si applicano alle imposte dirette regolate dal presente testo unico. |
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Art. 2 - Presupposto dell'obbligazione tributariaLe disposizioni relative alle singole imposte indicano i fatti e le situazioni che costituiscono il presupposto dell'obbli |
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Art. 3 - Periodo d'impostaLe imposte sono dovute per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. |
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Art. 4 - Commisurazione delle imposteLe imposte sono commisurate in base ai presupposti esistenti in ciascun periodo di imposta. |
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Art. 5 - Inizio e cessazione del rapporto tributarioLe imposte sono dovute dal periodo nel quale si verificano al periodo nel quale cessano i relativi presupposti. |
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Art. 6 - Territorialità dell'impostaLe imposte sono applicabili se i loro presupposti si verificano nel territorio dello Stato. |
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Art. 7 - Divieto della doppia imposizioneLa stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei con |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo II - Soggetti passivi |
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Art. 8 - Soggetti passiviSoggetti passivi del rapporto tributario sono le persone fisiche e giuridiche, le società e le associazioni. Sono inoltre soggetti passivi le altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica e non appartenenti a soggetti tassabili in base al bilancio, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo. |
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Art. 9 - Domicilio fiscaleAgli effetti della applicazione delle imposte ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. I cittadini italiani hanno al domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe civile sono iscritti. |
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Art. 10 - Domicilio fiscale stabilito dall'AmministrazioneIn deroga alle disposizioni dell'art. 9, l'Intendenza di finanza ha facoltà di stabilire, con provvedimento motivato, il domicilio fiscale nel comune dove il soggetto svolge in modo continuati |
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Art. 11 - Rappresentanza dei soggetti sforniti di personalità giuridicaLa rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, &egrav |
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Art. 12 - Rappresentanza volontaria e assistenza del contribuenteLa rappresentanza per il compimento di atti inerenti al rapporto tributario presso gli uffici finanziari deve essere conferita per iscritto. Se la rappresentanza è |
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Art. 13 - Rappresentanza e assistenza del contribuente da parte di coloro che hanno appartenuto alla Amministrazione finanziariaÈ in facoltà del Ministero delle finanze di autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria i funzionari delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria collocati a riposo dopo almeno venti an |
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Art. 14 - Sostituto d'impostaChi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta, anche a titolo di acconto, in luogo di |
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Art. 15 - Responsabile d'impostaChi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazio |
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Art. 16 - Responsabilità degli eredi del contribuenteGli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del soggetto. |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo III - Dichiarazione |
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Art. 17 - Obbligo della dichiarazioneChiunque possiede redditi o patrimoni soggetti ad imposta è tenuto a dichiararli annualmente all'Amministrazione fin |
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Art. 18 - Modelli e schede per la dichiarazioneI modelli della dichiarazione sono approvati con decreto del Ministro per le finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale |
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Art. 19 - Dichiarazione di redditi altriI redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi degli artt. 14, 127, 128 e 143 devono esser |
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Art. 20 - Esonero dall'obbligo della dichiarazioneSono esonerati dall'obbligo della dichiarazione limitatamente ai redditi accertati col sistema catastale ed a quelli tassa |
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Art. 21 - Termini per la presentazione della dichiarazioneLa dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno. |
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Art. 22 - Termini per la presentazione della dichiarazione nei casi di trasformazione, fusione e liquidazioneNei casi di trasformazione previsti dal quarto comma dell'art. 3 la dichiarazione per il periodo d'imposta anteriore alla trasformazione deve essere presenta |
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Art. 23 - Presentazione tardiva della dichiarazioneLa dichiarazione presentata entro un mese dalla scadenza del termine stabilito dagli artt. 21 e 22 è valida, salvo |
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Art. 24 - Contenuto della dichiarazioneLa dichiarazione deve specificare gli elementi attivi e passivi necessari, secondo le norme concernenti le singole imposte |
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Art. 25 - Contenuto delle dichiarazioni di redditi altruiColoro che corrispondono redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto devono indicare nelle relative dichiarazioni le generalità e il domicilio dei percipienti e l'ammontare delle somme pagate a ciascuno di essi. Questa disposizione non si applica alle aziende ed istituti di credito per gli interessi corrisposti. |
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Art. 26 - Sottoscrizione della dichiarazioneLa dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto o da chi ne ha la rappresentanza legale |
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Art. 27 - Sottoscrizione della dichiarazione dei soggetti tassabili in base al bilancioLa dichiarazione dei soggetti tassabili in base al bilancio deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalle persone che ne hanno la rappresentanza legale. |
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Art. 28 - Allegati alla dichiarazioneI soggetti tassabili in base al bilancio devono allegare alla dichiarazione; a) copia del bilancio e del conto profitti e perdite ovvero copia del rendiconto, sottoscritta dalle persone indicate nell'art. 27; |
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Art. 29 - Presentazione della dichiarazioneLa dichiarazione è presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. L'ufficio deve, anche se non richiesto, rilasciar |
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Art. 30 - Denuncia di cessazioneIn caso di cessazione del presupposto nel corso del periodo d'imposta il contribuente ha facoltà di presentarne den |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo IV - Accertamento |
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Art. 31 - Accertamento |
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Art. 32 - Termine per l'accertamento |
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Art. 33 - Ufficio competente per l'accertamentoCompetente per l'accertamento è l'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il d |
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Art. 34 - Adesione del contribuente all'accertamentoL'imponibile può essere definito con l'adesione del contribuente, mediante redazione di apposito atto scritto, del quale il contribuente ha diritto di avere copia. Tale atto, a pena di nullità, deve essere datato e sottoscritto dal |
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Art. 35 - Integrazione o modificazione dell'accertamentoL'accertamento, ancorché sia intervenuta l'adesione del contribuente, può essere integrato o modificato in base all |
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Art. 36 - Integrazione dell'accertamento su rinvio della commissione tributaria |
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Art. 37 - Motivazione dell'accertamentoGli avvisi di accertamento devono essere analiticamente motivati a pena di nullità. |
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Art. 38 - NotificazioniLa notificazione degli avvisi e degli altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sot |
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Art. 39 - Poteri dell'ufficioAi fini dell'accertamento l'ufficio può: a) inviare al contribuente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, questionari relativi all'accertamento, con invito a restituirli debitamente compilati e firmati in un termine non inferiore a quindici giorni; b) invitare il contribuente, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di un suo mandatario per fornire notizie, delucidazioni o documenti; |
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Art. 40 - Comunicazione di dati ed elenchiLe pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, le società e gli enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e le società ed istituti di assicurazione sono tenuti a fornire, su richiesta dell'ufficio, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, gli elenchi nominativi delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nonché tutti gli elementi, dati ed informazioni in loro possesso riguardanti singoli contribuenti o categorie di contribuenti. |
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Art. 41 - Certificato delle passività bancarieSe il contribuente afferma l'esistenza di elementi passivi nei confronti di aziende e istituti di credito, l'ufficio può invitarlo a presentare entro un termine non inferiore |
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Art. 42 - Ispezione documentaleL'ufficio può procedere alla ispezione delle scritture, dei libri, dei registri e dei documenti che il contribuente ha per legge obbligo |
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Art. 43 - Scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancioI soggetti tassabili in base al bilancio debbono tenere, oltre ai libri ed alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o di leggi speciali: a) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato; b) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite d |
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Art. 44 - Regole sulla tenuta delle scritture contabiliLe scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio debbono essere tenute in modo che se ne possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformità al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio. |
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Art. 45 - Scritture contabili delle imprese commercialiLe disposizioni degli artt. 43 e 44 debbono essere osservate anche dai soggetti che si avvalgono della facoltà prev |
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Capo V - Disposizioni varie |
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Art. 47 - Segreto d'ufficioÈ considerato violazione del segreto d'ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento e |
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Art. 48 - Pubblicazione degli elenchi dei contribuentiIl Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti soggetti all'imposta di r |
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TITOLO II - Imposta sul reddito dominicale del terreni |
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Art. 49 - Presupposto dell'impostaPresupposto dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni è il possesso, a titolo di proprietà, enfiteusi, |
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Art. 50 - Soggetti passiviSoggetti all'imposta sono i titolari dei diritti reali indicati dall'art. 49. |
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Art. 51 - Effetti dell'iscrizione catastaleAi fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun periodo d'imposta, esclusivamente le risultanze del catas |
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Art. 52 - Reddito imponibileIl reddito imponibile è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni, al ne |
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Art. 54 - Variazioni del reddito imponibile in aumentoDanno luogo a variazioni del reddito imponibile in aumento: |
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Art. 55 - Variazioni del reddito imponibile in diminuzioneDanno luogo a variazioni del reddito imponibile in diminuzione: |
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Art. 56 - Variazioni del reddito imponibile per revisione catastaleIndipendentemente dalle cause di variazione regolate dagli artt. 54 e 55, il reddito imponibile può variare in dipe |
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Art. 57 - Decorrenza delle variazioni del reddito imponibileLe variazioni del reddito imponibile contemplate dagli artt. 54 e 55 debbono essere dichiarate all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 |
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Art. 58 - Esenzione dei terreni montaniSono esenti dall'imposta: a) i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e q |
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Art. 59 - Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiariI terreni rimboscati sotto direzione e vigilanza dell'autorità forestale e le pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi sono esenti dall'imposta per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi di alto fusto. I boschi cedui di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono esenti per venticinque anni. |
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Art. 60 - Decorrenza delle esenzioni temporanee per miglioramenti fondiariLe esenzioni previste dai primi tre commi del precedente articolo decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione |
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Art. 61 - Sgravio per eventi naturaliIn caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo in conseguenza di eventi naturali è accordato, per l'anno in cui si verifica la perdita e su domanda dei singoli possessori danneggiati, o nel loro interesse, da altri soggetti, lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonché delle relative sovrimposte |
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TITOLO III - Imposta sul reddito agrario |
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Art. 62 - Presupposto dell'imposta |
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Art. 63 - Soggetto passivoL'imposta è dovuta dal possessore del fondo con diritto di rivalsa verso gli associati nella conduzione dell'impres |
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Art. 64 - Effetti dell'iscrizione catastaleAi fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun periodo d'imposta, esclusivamente le risultanze del ca |
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Art. 65 - Determinazione del reddito agrarioIl reddito agrario è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati, nei limiti |
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Art. 66 - Aliquota dell'impostaL'imposta è dovuta nella misura di lire dieci per ogni cento lire di reddito agrario imponibile. |
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Art. 67 - Sgravio d'imposta nel caso di affittoLo sgravio dell'imposta per i fondi dati in affitto deve essere richiesto all'ufficio delle imposte entro tre mesi dall'in |
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Art. 68 - Rinvio alle norme dell'imposta sul reddito dominicale dei terreniPer quanto non è stabilito nel presente titolo si applicano le norme contenute negli artt. 50, secondo e terzo comm |
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TITOLO IV - Imposta sul reddito dei fabbricati |
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Art. 69 - Presupposto dell'impostaPresupposto dell'imposta sul reddito dei fabbricati è il possesso, a titolo di proprietà, usufrutto o altro |
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Art. 70 - Soggetti passiviSoggetti all'imposta sono i titolari dei diritti reali indicati dall'articolo 69. |
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Art. 71 - Costruzioni ruraliNon sono soggette all'imposta le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, con le loro pertinenze, appartenenti allo stesso possessore dei terreni cui servono e destinate: |
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Art. 72 - Costruzioni destinate ad attività commercialiLe costruzioni destinate specificatamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destina |
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Art. 73 - Commisurazione dell'impostaL'imposta è commisurata al reddito netto dei fabbricati, determinato a norma dei successivi articoli 74 e 75. |
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Art. 74 - Determinazione del reddito lordoIl reddito lordo dei fabbricati è costituito dai canoni di locazione, risultanti dai relativi contratti. Se il fabbricato non è locato o n |
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Art. 75 - Determinazione del reddito nettoIl reddito netto delle costruzioni si ottiene detraendo dal reddito determinato a norma dell'art. 74 un quarto dello stess |
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Art. 76 - Aliquota dell'impostaL'imposta è dovuta nella misura di lire cinque per ogni cento lire di reddito netto. |
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Art. 77 - Esclusioni dall'impostaSono escluse dall'imposta: a) |
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Art. 78 - Esenzioni dall'impostaSono esenti dall'imposta: a) |
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Art. 79 - Decorrenza dell'impostaIl reddito delle nuove costruzioni, anche se consistenti in sopraelevazioni, trasformazioni radicali ad ampliamenti di edi |
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Art. 80 - Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazioneIn caso di omessa dichiarazione l'imposta è applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente, sa |
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TITOLO V - Imposta sui redditi di ricchezza mobile |
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Capo I - Oggetto dell'imposta |
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Art. 81 - Presupposto dell'impostaPresupposto dell'imposta è la produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, d |
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Art. 82 - Territorialità dell'impostaSi considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi dovuti da soggetti domiciliati o residenti nello Stato; b) i redditi di capitale garantiti da ipoteca su beni situati nello Stato ancorché dovuti da soggetti non domiciliati o reside |
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Art. 83 - Proventi non soggetti all'impostaNon sono soggetti all'imposta: a) le somme percepite a titolo di distribuzione o ripartiz |
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Art. 84 - Redditi esenti dall'impostaSono esenti dall'imposta: a) l'assegno annuo del Presidente della Repubblica; b) i redditi degli ambasciatori e degli altri agenti diplomatici degli Stati esteri, derivanti dall'esercizio delle loro funzioni nello Stato; c) i redditi dei consoli e degli agenti consolari, dei funzionari e degli impieg |
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TITOLO V - Imposta sui redditi di ricchezza mobile |
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Capo II - Determinazione dell'imposta |
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Art. 85 - Classificazione dei redditiAgli effetti dell'applicazione dell'imposta, i redditi di ricchezza mobile sono distinti nelle categorie seguenti: Cat. A. - Redditi di capitale, premi sui prestiti e vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e d |
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Art. 85-bis - Imprese artigiane organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei componenti la famiglia |
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Art. 86 - Redditi di capitaleI redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in somma definita e le rendite |
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Art. 87 - Redditi del lavoro subordinatoIl reddito del lavoro subordinato &egr |
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Art. 88 - Redditi delle categorie B e C/1L'imposta sui redditi delle categorie B e C/1 si applica sulla base del reddito netto determinato secondo le disposizioni |
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Art. 89 - Quota esenteDal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti è detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 è detratta una quota di lire 360.000 annue. Per redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga. Ove concorrano reddit |
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Art. 90 - AliquoteL'imposta si applica con le aliquote seguenti: Categoria A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22% Categoria B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% Categorie C/1 e C/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% |
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TITOLO V - Imposta sui redditi di ricchezza mobile |
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Capo III - Determinazione del reddito netto delle categorie B e C/1 |
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Sezione I - Disposizioni comuni |
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Art. 91 - Reddito nettoIl reddito netto è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto |
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Art. 92 - Interessi passiviGli interessi passivi sono detraibili in quanto dovuti a soggetti domiciliari, residenti o aventi stabile organizzazione n |
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Art. 93 - Passività bancarieGli elementi passivi nei confronti di aziende ed istituti di credito, dei quali sia stata richiesta dall'ufficio la certif |
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Art. 94 - Retribuzione dell'opera del contribuente e dei familiariLe somme imputate a retribuzione dell'attività svolta dal contribuente, dal coniuge e dai figli minori non emancipa |
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Art. 95 - Commisurazione dell'impostaNei confronti di ciascun soggetto l'imposta è commisurata in base al risultato complessivo netto di tutte le attivi |
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TITOLO V - Imposta sui redditi di ricchezza mobile |
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Capo III - Determinazione del reddito netto delle categorie B e C/1 |
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Sezione II - Redditi delle imprese commerciali |
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Art. 96 - Spese generaliLe spese generali dell'impresa sono detraibili nei limiti della quota imputabile alle attività produttive di reddit |
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Art. 97 - Spese pluriennaliLe spese che si riferiscono a più esercizi sono detraibili nei limiti delle quote imputabili a ciascuno di essi. |
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Art. 98 - AmmortamentiLe quote annuali di ammortamento dei costi ammortizzabili a norma degli artt. 2425, nn. 1, 3 e 7, e 2427 del codice civile, sono detraibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei relativi cespiti. |
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Art. 99 - PerditeSono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per la realizzazione di es |
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Art. 100 - Plusvalenze e sopravvenienze imponibiliConcorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze, compreso l'avviamento, derivante dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un prezzo superiore a |
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Art. 101 - Minusvalenze detraibiliAgli effetti della determinazione del reddito imponibile sono ammesse in detrazione, fermo restando il disposto dell'art. |
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Art. 102 - Valutazione delle materie prime e delle merciLa valutazione delle materie prime e delle merci è fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo |
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Art. 103 - Valutazione dei titoliLa valutazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli a reddito fisso non può essere inferiore al minor valore tra quello di costo e quello alla chiusura dell'esercizio. Il costo dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche si determina dividendo la spesa complessiva di acquisto per il numero dei titoli posseduti, compresi quelli acqu |
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Art. 104 - Tassazione facoltativa in base al bilancioLe imprese commerciali non |
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TITOLO V - Imposta sui redditi di ricchezza mobile |
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Capo III - Determinazione del reddito netto delle categorie B e C/1 |
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Sezione III - Redditi dei soggetti tassabili in base a bilancio |
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Art. 105 - Norme applicabiliLe disposizioni di questa sezione si applicano, in aggiunta a quelle delle sezioni precedenti, per la determinazione del r |
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Art. 106 - Plusvalenze e sopravvenienze imponibiliLe plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio concorrono a formare il reddito impo |
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Art. 107 - Riserve occulteI redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio nel q |
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Art. 108 - Compensi degli amministratori e dei revisori o sindaciI compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'eserc |
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Art. 109 - Svalutazioni ammortamenti e speseNon sono detraibili: a) le mi |
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Art. 110 - Interessi passiviGli interessi passivi sono detraibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano |
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Art. 111 - Detrazioni dal reddito dichiarato dalle società cooperativeSono detraibili dal reddito dichiarato: |
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Art. 112 - Compensazione tra perdite ed utili di esercizi diversiLa perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere |
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Art. 113 - Società italiane operanti per conto di società o ditte estereNel reddito dei soggetti, che esplicano la loro attività, nel territorio dello Stato per conto di società, d |
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TITOLO V - Imposta sui redditi di ricchezza mobile |
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Capo III - Determinazione del reddito netto delle categorie B e C/1 |
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Sezione IV - Disposizioni varie |
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Art. 114 - Affittanze agrarieI redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, possono e |
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Art. 115 - Redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioniIl reddito derivante dallo esercizio di arti o professioni è costituito dall'ammontare dei compensi delle attivit&a |
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Art. 116 - Appalti, forniture e incarichiI redditi provenienti da appalti, forniture, amministrazioni, incarichi giudiziari, curatele e simili che si prolungano, o |
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TITOLO V - Imposta sui redditi di ricchezza mobile |
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Capo IV - Accertamento |
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Art. 117 - Accertamento dei redditiPer l'accertamento l'Amministrazione si avvale di tutti gli elementi e dati, indicati dal contribuente e raccolti d'uffici |
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Art. 118 - Accertamento dei redditi delle imprese commercialiIl reddito dell'impresa commerciale è determinato in base alla situazione economica dell'azienda, desunta dagli elementi e dati indicati dal contribuente e raccolti d'ufficio. |
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Art. 119 - Accertamento analitico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio |
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Art. 120 - Accertamento sintetico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancioIn deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, l'Amministrazione ha facoltà di determinare il reddito in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dati comunque raccolti nei seguenti casi: |
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Art. 121 - Motivazione dell'avviso ed onere della provaQuando il reddito è determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 119 o del primo comma dell'art. 120 l'ufficio delle |
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Art. 122 - Applicazione dei precedenti articoli su rinvio della Commissione tributaria |
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Art. 123 - Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione |
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Art. 124 - Fusione e trasformazione di soggetti tassabili in base al bilancioNei casi di fusione di soggetti tassabili in base al bilancio deve essere compilato, a cura della società o ente ri |
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Art. 125 - Liquidazione di soggetti tassabili in base al bilancioQuando la liquidazione dei soggetti tassabili in base al bilancio si protrae oltre l'esercizio nel quale ha avuto inizio, |
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Art. 126 - Ritenuta diretta dell'imposta sui redditi di cat. A e C/2 corrisposti dalle Amministrazioni stataliL'imposta si applica mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto, del pagamento: a) sui redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, sui premi di prestiti emessi dallo Stato, sulle annua |
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Art. 127 - Persone obbligate in luogo di altri al pagamento dell'imposta sui redditi di categoria A e C/2Le persone giuridiche private e pubbliche, ancorché parificate agli effetti tributari all'Amministrazione statale, le società ed associazioni di ogni genere, gli imprenditori ed i professionisti sono obbligati al pagamento dell'imposta con obbligo di rivalsa per i redditi indicati dall'art. 87 corrisposti ai prestatori di lavoro. La rivalsa deve essere op |
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Art. 128 - Ritenuta d'accontoLe imprese commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti per prestazioni artistiche, effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio. Le regioni, le province, i comuni, le persone g |
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Art. 129 - Cessazione dei redditi di categoria ALa cessazione dei redditi di categoria A non soggetti alle disposizioni degli artt. 126 e 127 deve essere provata: |
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TITOLO VI - Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo |
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Art. 131 - Soggetti passiviSoggetti della imposta sono le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, per la somma dei redditi propri nonch&eacu |
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Art. 132 - Persone esenti dall'impostaSono esenti dalla imposta: a) |
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Art. 133 - Reddito complessivoConcorrono a formare il reddito complessivo: a) i redditi prodotti nel territorio dello Stato appartenenti a persone ovunque resident |
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Art. 134 - Redditi esclusi dal computo del reddito complessivoNon concorrono a formare il reddito complessivo: a) l'assegno spettante al Presidente della Repubblica; |
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Art. 135 - Determinazione analitica del reddito complessivo nettoIl reddito complessivo netto viene determinato sommando i singoli redditi e detraendo gli oneri indicati dall'articolo 136. I singoli redditi sono valutati nel modo seguente: a) i redditi domi |
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Art. 136 - Oneri detraibiliDalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dello articolo precedente si detraggono: a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobili e sempreché siano indic |
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Art. 137 - Determinazione sintetica del reddito complessivo nettoSe il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore |
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Art. 138 - Quote esentiDal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonché di una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta.N32 |
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Art. 139 - Aliquote dell'impostaL'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile con aliquota progressiva, formulata in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore corrisponda l'aliquota del 2 per cento, al reddito imponibile di lire 5 milioni corrisponda l'aliquota del 6 per cento, ed al reddito imponibile di lire 500.000.000 o superiore corrisponda l'aliquota del 65 per cento. Le aliquote sono determinate in base alle formule: a) y = 0,023025 √ x - 0,0000472 x *+ 0,00874 per i redditi fino a lire 5.000.000; b) y = 0,06 *+ 0,02652 √ x - 5 per i redditi superiori a lire 5.000.000 (ove con X si indica il reddito imponibile in milioni di lire e con y l'aliquota unitaria) e presentano la seguente progressione: |
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Art. 140 - Determinazione della aliquota in rapporto a particolari categorie di redditiI redditi percepiti in dipendenza della liquidazione di una azienda e i redditi inerenti alla realizzazione dell'avviamento in caso di cessione dell'azienda si sommano agli altri redditi del contribuente, ai fini della determinazione dell'aliquota, nell'impor |
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Art. 141 - AccertamentoL'accertamento dei redditi del contribuente soggetti alle imposte di ricchezza mobile o sui fabbricati nonché l'aum |
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Art. 142 - Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione |
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Art. 143 - Ritenute d'accontoNei casi previsti dall'art. 127, commi primo e secondo, deve essere operata in ciascun periodo di paga, a titolo di acconto dell'imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione, la ritenuta con le seguenti aliquote: a) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 960.000 fino a lire 5.000.000 rapportate entrambe le somme a ciascun periodo di paga . . . . . . . . . . . . 1,50% b) sulla parte del reddito corrisposto ai prestatori di lavoro che eccede le lire 5.000.000 rapportate a ciascun periodo di paga . . . . . . . . . . . . 4% |
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Art. 144 - Denuncia di cessazioneLa denuncia di cessazione prevista dall'art. 30 può essere presentata, ai fini dell'imposta complementare soltanto |
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TITOLO VII - Imposta sulle società |
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Art. 145 - Presupposto e soggetti passiviPresupposto dell'imposta è il possesso di un patrimonio o di un reddito da parte di soggetti tassabili in base al b |
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Art. 146 - AliquotaL'imposta è dovuta in ragione del 7,50 per mille del patrimonio imponibile e del 15 per cento della parte del reddi |
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Art. 147 - Patrimonio imponibileIl patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio; |
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Art. 148 - Reddito complessivoIl reddito complessivo è costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) reddito di ricchezza mobile di categoria B, determinato ai fini della relativa imposta, esclusa la compensazione prevista dall'art. 112; b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, rivalutati con i coefficienti previsti dalla lettera a) dell'art. 135; c) redditi dei fabbricati, determinati ai fini del |
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Art. 149 - Riduzione dell'imposta in caso di perdita complessivaSe la somma degli elementi attivi indicati nel primo comma dell'articolo precedente è inferiore a quella degli elem |
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Art. 150 - AccertamentoIl patrimonio ed il reddito imponibili dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze dei bilanci. |
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Art. 151 - EsenzioniSono esenti dall'imposta: a) le società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi, le società cooperative indicate dalla lettera i) dell'art. 84 e le società cooperative di servizi tra coltivatori diretti, a condizione che il capitale sociale versato non superi i quattro milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli otto milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l' |
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Art. 152 - Applicazione dell'imposta alle cooperativePer le cooperative e loro consorzi indicati alla lettera a) del precedente articolo, quando pur sussistendo le altre condi |
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Art. 153 - Riduzione d'imposta per gli istituti e le aziende di creditoL'imposta è ridotta del venticinque per cento nei confronti delle aziende ed istituti di credito. |
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Art. 154 - Riduzione d'imposta per le società finanziarieL'imposta è ridotta del venticinque per cento nei confronti delle società ed enti che rispondono ai seguenti requisiti: a) non abbiano per oggetto statutario attività diverse dall'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, dal finanziamento o dal coordinamento tecnico o finanziario delle società od enti nei quali |
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Art. 155 - Tenuta dell'albo e disciplina dell'iscrizione |
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TITOLO VIII - Imposta sulle obbligazioni |
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TITOLO IX - Agevolazioni per le famiglie numerose |
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Art. 161 - Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presuppostiI contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali ri |
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Art. 162 - Figli a caricoNon si considerano a carico i figli di età superiore a 28 anni, a meno che siano inabili al lavoro e privi di mezzi |
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Art. 163 - Agevolazioni ridotte |
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Art. 164 - Decorrenza e cessazione delle agevolazioniLe agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richies |
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Art. 165 - Modalità di applicazione delle agevolazioniLe agevolazioni sono applicate d'ufficio in base alle risultanze della dichiarazione annuale presentata dal contribuente purché completa dei dati anagrafici. I contribuenti non tenuti a presentare la dichiaraz |
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Art. 166 - Domande tardiveLe domande di agevolazione presentate oltre i termini stabiliti dall'art. 165 hanno effetto dall'anno successivo a quello |
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TITOLO X - Riscossione |
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TITOLO XI - Sanzioni |
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Capo I - Sanzioni in sede di accertamento |
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Art. 243 - Omessa o tardiva dichiarazioneNel caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 17 si applicano l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 e la sopratassa, per ciascuna delle imposte dovute, nella misura di un terzo del rispettivo ammontare. |
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Art. 244 - Dichiarazione incompletaSe la dichiarazione presentata non comprende tutti i redditi e i patrimoni posseduti dal soggetto si applicano, per ciascuna delle relative imposte, l'ammenda |
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Art. 245 - Infedele dichiarazioneChi nella dichiarazione indica un imponibile inferiore di almeno un quarto a quello definitivamente accertato è soggetto a sopratassa nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta dovuta e quella corrispondente a |
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Art. 246 - Dichiarazione di redditi altrui.Nei casi di omessa tardiva, o infedele dichiarazione di redditi altrui tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d |
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Art. 247 - Omessa dichiarazione delle variazioni in aumento dei redditi terreniChi omette di dichiarare nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 57 le variazioni in aumento ai fini dell'imposta |
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Art. 248 - Inapplicabilità delle sanzioniLe sanzioni previste per l'omissione, la tardività e l'incompletezza della dichiarazione non si applicano se l'obbl |
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Art. 249 - Riduzione delle sanzioniQuando l'imponibile è definito senza opposizione del contribuente all'accertamento dell'ufficio ovvero con l'adesio |
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Art. 250 - Omessa dichiarazione di redditi di categoria AChiunque vanti un credito produttivo di reddito di ricchezza mobile di categoria A non può esercitare le azioni che gli competono se non dimostra alle autorità giudiziarie, me |
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Art. 251 - Mancanza o incompletezza di elenchi e distinteNei casi di mancanza o incompletezza della distinta prescritta dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 25 o degli ele |
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Art. 252 - Frode fiscaleÈ punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili: a) chi, essendo tenuto a sottoscriver |
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Art. 253 - Violazione degli obblighi degli organi societariSono puniti con la multa da lire 15.000 a 1 milione gli amministratori ed i componenti degli organi di controllo di sogget |
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Art. 254 - Inosservanza di richieste e disposizioni dell'ufficio delle imposteChi non restituisce nel termine assegnatogli i questionari previsti dalla lettera a) dell'art. 39 o li restituisce con risposte incomplete o non veritiere è punito con l'ammenda da lire 2000 a |
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Art. 255 - Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche AmministrazioniIn caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 |
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Art. 256 - Omessa comunicazione di variazioni intervenute nei registri e negli albi professionaliIn caso di violazione della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 40 il segretario della Camera di commercio o dell'Ord |
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Art. 257 - Tardiva o infedele attestazione delle aziende di creditoSe il certificato previsto dall'art. 41 contiene attestazioni non rispondenti al vero si applicano la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 5 mi |
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Art. 258 - Irregolare vidimazione delle scritture contabiliÈ punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri o |
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Art. 259 - Pene accessorieColoro che sono stati condannati per i reati previsti dagli artt. 252 e 253 non possono far parte degli organi di controll |
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Capo II - Sanzioni in sede di riscossione |
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Capo III - Disposizioni comuni |
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Art. 266 - Esercizio abusivo di funzioni di assistenza e rappresentanzaChiunque esercita funzioni di assistenza o di rappresentanza in materia tributaria in violazione delle disposizioni dell'a |
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Art. 267 - Applicazione delle sanzioniL'applicazione delle sanzioni è regolata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, salvo il disposto dell'art. 262 e degli art |
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Art. 268 - Applicazione delle sopratasseLe sopratasse sono applicate dall'ufficio delle imposte, che ne dà comunicazione al contribuente con l'avviso di ac |
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Art. 269 - Applicazione delle sanzioni a carico delle aziende di creditoLa pena pecuniaria stabilita dai commi primo e terzo dell'art. 257 è applicata con decreto del Ministro per le fina |
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Art. 270 - Procedura per l'applicazione delle sanzioniL'ufficio delle imposte, in caso di violazioni soggette a sanzioni diverse dalla sopratassa, redige il relativo processo v |
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TITOLO XII - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 271 - Avocazione dei profitti eccezionali di contingenzaLe disposizioni del presente testo unico si osservano, in quanto applicabili, per l'applicazione dei profitti eccezionali |
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Art. 272 - Addizionale a favore degli enti comunali di assistenzaRestano ferme le disposizioni del R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella L. 25 aprile 1938, n. 614, e successi |
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Art. 273 - Ritenuta d'acconto per i tributi localiLe disposizioni dell'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti. |
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Art. 274 - Agevolazioni previste da leggi specialiRestano ferme le disposizioni di leggi speciali che prevedono riduzioni o esenzioni da imposte regolate nel presente testo |
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Art. 275 - Riscossione di entrate di enti diversi dallo StatoLe norme del Titolo decimo si applicano, in quanto non diversamente disposto, per la riscossione delle entrate tributarie o di altra natura di enti diversi dallo |
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Art. 275-bis - Maggiorazione dei tributi di enti diversi dallo Stato |
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Art. 276 - Imprese assicuratriciNei riguardi delle imprese private di assicurazione e riassicurazione restano ferme le disposizioni dell'art. 3 della L. 1 |
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Art. 277 - Data di applicazioneIl presente testo unico si applica dal 1° gennaio 1960, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti. |
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Art. 278 - Applicazione delle imposte per il secondo semestre dell'anno 1959Il secondo semestre dell'anno 1959 costituisce un periodo d'imposta. |
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Art. 279 - Commisurazione delle imposte per il secondo semestre dell'anno 1959Le imposte dovute a norma dell'articolo precedente per il secondo semestre dell'anno 1959 sono commisurate: a) le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare, sulla metà dei redditi netti, prodotti nell'anno 1959, diminuiti delle quote detraibili ai sensi degli articoli 13, primo comma, e 15 della L. 11 gennaio 1951, n. 25; |
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Art. 280 - Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio per il secondo semestre dell'anno 1959Le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 secondo le disposizioni degli artt. 278 e 279 sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio nella misura corrispondente alla metà dei redditi |
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Art. 281 - Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio per gli anni 1960 e 1961Le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare sono iscritte nei ruoli a titolo provvisorio, salve le ulteriori iscrizioni in applicazione degli artt. 174 e 175: a) per l'anno 1960, nella misura corrispondente ai redditi prodotti nel 1958 risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1959 ai sensi del testo uni |
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Art. 282 - Iscrizione provvisoria per i soggetti tassabili in base al bilancio che chiudono l'esercizio nel primo semestre dell'annoPer l'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie A e B dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio che |
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Art. 283 - Iscrizioni provvisorie delle imposte dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale dipendentePer l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C/2 e per l'imposta complementare dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti al personale |
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Art. 284 - Conguaglio di ritenute d'accontoLo ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della L. 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'articolo 2 della L. 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della L. 5 gennaio 1956, n. 1, sulle som |
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Art. 285 - Ruoli per il secondo semestre dell'anno 1959Le imposte dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 ai sensi del primo comma lettera b), dell'art. 279, dell'art. 280 |
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Art. 286 - Ruoli per l'anno 1960Nei ruoli suppletivi di seconda serie formati nel dicembre 1959 ai sensi delle vigenti disposizioni, si procede: |
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Art. 287 - Esenzione per i terreni bonificatiFino al 1° gennaio 1960 l'esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni disciplinata dagli artt. da 3 a 6 del R.D.L. 27 marzo 1939, |
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Art. 288 - Norme abrogateA decorrere dal 1° gennaio 1960 sono abrogati: A) La L. 11 aprile 1889, n. 6010; il R.D. 16 dicembre 1922, n. 1660; il R.D. 21 dicembre 1922, numero 1661; il R.D. 4 gennaio 1923, n. 16; il R.D. 12 marzo 1923, n. 505; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3024; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3062; il R.D.L. 12 ottobre 1924, n. 1576; il R.D.L. 7 maggio 1925, n. 587; il R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1802; il R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 183, convertito nella L. 24 aprile 1927, n. 603; la L. 20 marzo 1930, numero 159; la L. 8 gennaio 1931, n. 9; il R.D. 18 giugno 1931, n. 855; il R.D.L. 30 gennaio 1933, numero 18, convertito nella L. 5 giugno 1933, numero 633; il R.D.L. 29 luglio 1933, n. 1027, convertito nella L. 4 gennaio 1934, n. 180; il R.D.L. 3 dicembre 1934, n. 1979, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 662; il R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1823, convertito nella L. 2 gennaio 1936, n. 66; la L. 30 novembre 1939, n. 1884; il D.Lgs. 24 agosto 1945, n. 585; il D.Lgs. 1° aprile 1948, numero 300; il testo unico 5 lu |
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Art. 289 - Scorta permanenteLe disposizioni degli artt. 9, 10 e 11 della L. 11 gennaio 1951, n. 25 continuano ad esplicare i loro effetti nei riguardi |
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Art. 290 - Cessazione dell'efficacia degli artt. da 4 a 10 del R.D.L. 21 dicembre 1922, n. 1661Le disposizioni contenute negli artt. da 4 a 10 del R.D.L. 21 dicembre 1922, n. 1661, cessano di avere effetto per le retr |
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Tabella - Omissis |
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