N183 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 31/05/1994, n. 330 (L. 27/07/1994, n. 473); abrogato dal D. Leg.vo 18/12/1997, n. 471, a decorrere dal 01/04/1998 e, successivamente, confermata l’abrogazione dall’art. 101, comma 2, del D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173, a decorrere dal 01/01/2026, così recitava:

“Art. 92-bis - (Mancata o irregolare documentazione probatoria)

1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.”

Dalla redazione