D. P.R. 01/08/2011, n. 151 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.R. 01/08/2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
In vigore dal 07/10/2011.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 23/09/2022, n. 144 (L. 17/11/2022, n. 175)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
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Premessa

 

Il Presidente della Repubblica

 

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del

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Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

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Art. 2. - Finalità ed ambito di applicazione

N5

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'amb

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Art. 3. - Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei proget

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Art. 4. - Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, att

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Art. 5. - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente r

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Art. 6. - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 200

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Art. 7. - Deroghe

1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incend

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Art. 8. - Nulla osta di fattibilità

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'e

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Art. 9. - Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di v

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Art. 10. - Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente d

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Art. 11. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di

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Art. 12. - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b)

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Art. 13. - Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Allegato I (di cui all’articolo 2, comma 2) - Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

 

N.

ATTIVITÀ

CATEGORIA

 

 

A

B

C

1

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.

 

 

Tutti

2

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

 

Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa

tutti gli altri casi

3

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

 

 

 

a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³:

 

rivendite, depositi fino a 10 m³

Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m³

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:

Depositi di GPL fino a 300 kg

rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg

Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg

4

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

 

 

 

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³:

 

fino a 2 m³

oltre i 2 m³

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³

- Depositi di GPL fino a 5 m³

- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m³

- Depositi di GPL da 5 m³ fino a 13 m³

- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m³

 

- Depositi di GPL oltre i 13 m³

5

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³:

 

fino a 10 m³

oltre i 10 m³

6

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.

oltre 2,4 MPa

 

7

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

 

 

tutti

8

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

 

tutti

 

9

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

 

fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

10

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³

 

fino a 50 m³

oltre 50 m³

11

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³.

 

fino a 100 m³

oltre 100 m³

12

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³

liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità compresa da 1 m³ a 9 m³

liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 50 m³, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)

liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m³

13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.

 

 

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Allegato II (di cui all’articolo 11, comma 3) - Tabella di equiparazione relativa alla durata del servizio delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

 

N.

Attività del D.M. 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata

ATTIVITÀ di cui al presente regolamento

NOTE

1

1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h

9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili

10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.

11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h.

 

2

Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h

Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

 

3

3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

compressi:

- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):

- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg

- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³:

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:

 

4

Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:

a) compressi:

- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti:

- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc

- per capacità complessiva superiore a 2 mc

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m³;

b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m³

 

5

Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:

a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc

b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m³:

 

6

6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar

Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa

 

7

96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

 

8

97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.

Oleodotti con diametro superiore a 100 mm

 

9

8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti

Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

 

10

12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc

Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m³

 

11

14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili

Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³.

 

12

15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:

- per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.

- per capacità geometrica complessiva superiore a  25 mc

16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:

- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a  10 mc

- per capacità geometrica complessiva superiore a  10 mc

17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc

Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³

 

13

7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

 

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

 

14

21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti

Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

 

15

22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:

- con capacità da 0,2 a 10 mc

- con capacità superiore a 10 mc.

Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m³

 

16

23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc

Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³

 

17

24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici

Stabilimenti ed impianti ove si producono, impi

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