La nota chiarisce che per le pratiche ricomprese all’art. 27, comma 1-bis, del D. Leg.vo 230/1995 - relative alle sorgenti di radiazioni mobili -, essendo assoggettate all’obbligo di nulla osta, devono essere anche attivate le procedure tecnico autorizzative previste dal Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente sulla sede operativa primaria del titolare del nulla osta, come previsto al n. 58 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, relativo alle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
Inoltre, con riguardo alla fase di valutazione del progetto e la SCIA ex D.P.R. 151/2011, la nota chiarisce che devono essere descritte le principali misure di sicurezza antincendio adottate presso le sedi dove sono detenute e utilizzate le sorgenti di radiazioni mobili e che il comando provinciale dei vigili del fuoco può richiedere al responsabile dell’attività l’obbligo di invio della notifica preventiva.
Infine, con riferimento al caso in cui dette sorgenti di radiazioni sono impiegate presso ditte terze, la nota ricorda che il responsabile della ditta terza è tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio incendio della propria attività in conseguenza del rischio aggiuntivo introdotto dalla presenza non occasionale di sorgenti di radiazioni ionizzanti.