Il Dipartimento dei VV.F. ha fornito chiarimenti in merito alle verifiche, ed ai conseguenti adempimenti di prevenzione incendi, da porre in essere in caso di installazione di un nuovo impianto fotovoltaico in attività esistenti soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Le considerazioni formulate si riferiscono ad impianti fotovoltaici “incorporati”, ove per “incorporato” si intende un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato (inclusi aggetti e sporti di gronda).
Non rientra in quanto esaminato, invece, il caso descritto al punto C dell’Allegato IV al D. Min. Interno 07/08/2012 (che elenca le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio), riferibile alle modifiche ad impianti fotovoltaici esistenti in attività esistenti, e non invece ad impianti di nuova installazione.
VALUTAZIONE DELL’EVENTUALE AGGRAVIO DEL RISCHIO - In primo luogo viene chiarito che l’installazione di un impianto fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, e pertanto - anche in caso di impianto fotovoltaico progettato secondo la linea guida allegata alla Nota Min. Interno 07/02/2012, n. 1324 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012) - devono essere effettuate le pertinenti verifiche al fine di stabilire se la modifica comporti o meno un aggravio del rischio.
Nel valutare l'eventuale aggravio del preesistente livello di rischio di incendio devono essere considerati i seguenti aspetti (1° chiarimento della tabella allegata alla Nota Min. Interno 04/05/2012, n. 6334, recante Chiarimenti alla citata Nota Min. Interno 07/02/2012, n. 1324):
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
- sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione;
- sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.
Detta valutazione, composta da una relazione tecnica ed elaborati grafici del caso (possibilmente conformi a quanto indicato nell’Allegato I al D. Min. Interno 07/08/2012), dovrà essere avallata dal Comando dei VV.F. territorialmente competente.
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - In seguito, qualora dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovranno essere assolti i seguenti adempimenti riferiti al D.P.R. 151/2011:
- per le attività in categoria A: presentazione di SCIA a lavori ultimati;
- per le attività in categoria B e C: presentazione del progetto ai fini della valutazione e SCIA a lavori ultimati.
Qualora invece dalla valutazione del rischio incendio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della SCIA. In caso di presentazione della SCIA senza preventiva approvazione del progetto, la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del rischio.
Si rammenta in proposito che le soluzioni tecniche contenute nella citata Nota Min. Interno 04/05/2012, n. 6334 nonché nella citata Nota Min. Interno 07/02/2012, n. 1324, non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive; dunque il professionista, attraverso lo strumento della valutazione del rischio, può individuare soluzioni alternative al fine del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.