Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 06/11/2021, n. 152
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In vigore dal 07/11/2021.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 07/05/2024, n. 60 (L. 04/07/2024, n. 95)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 19/09/2023, n. 124 (L. 13/11/2023, n. 162)
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- D.L. 11/01/2023, n. 3 (L. 10/03/2023, n. 21)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142)
- D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- D.L. 25/02/2022, n. 13
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- L. 29/12/2021, n. 233 (Legge di conversione). In vigore dal 01/01/2022
- Avviso di rettifica in G.U. 16/11/2021, n. 273
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo |
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TITOLO I - MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021 |
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Capo I - TURISMO |
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Art. 1. - Contributi a fondo perduto e credito d’imposta per le imprese turistiche1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024. 2. Ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente: a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento; b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; N4 c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. N4 N3 3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurati ve che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione. |
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Art. 2. - Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico1. Per l’attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI) », Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del presente decreto e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In fase di attuazione l’intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. N3 2. Le garanzie di cui al |
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Art. 3. - Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo1. Per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4. 2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all’articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale. 3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 |
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Art. 3-bis. - Fondo turismo1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 202 |
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Art. 4. - Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator1. Per l’attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025. In fase di attuazione, l’intervento rispetta il principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle atti |
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Capo II - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA E OPERE PUBBLICHE |
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Art. 5. - Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma di cui all’articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l’illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasport |
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Art. 6. - Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente: «Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria). — 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del |
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Art. 6-bis. - Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche |
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Art. 6-ter. - Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR |
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Art. 6-quater. - Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo III - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE |
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Art. 7. - Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole «INVITALIA Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,». 2. All’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «nonché per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,» sono soppresse; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committe |
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Capo IV - PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE |
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Art. 8. - Fondo ripresa resilienza Italia1. Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati Fondo di Fondi della BEI M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. N3 1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano nazionale d |
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Art. 8-bis. - Disposizioni in materia di distretti turistici |
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Art. 9. - Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti1. All’articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». N3 2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»; N4 b) al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»; c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall’ultimo periodo del comma 861». N4 3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull’impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l’avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l’utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria. 4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l’articolo 5 de |
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Art. 9-bis. - Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR |
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Art. 10. - Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali1. Per l’attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall’ |
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Art. 10-bis. - Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv |
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Capo V - ZONE ECONOMICHE SPECIALI |
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Art. 11. - Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5: 1) al comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente: «a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell’istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presenta te allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all’articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmette al Commissario con le modalità de |
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Capo VI - UNIVERSITÀ E RICERCA |
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Art. 12. - Borse di studio per l’accesso all’università1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell’emanazione del decreto di |
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Art. 13. - Supporto tecnico al Ministero dell’università e della ricerca1. All’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inseri |
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Art. 14. - Ulteriori criteri per l’adeguamento delle classi di laurea1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell’ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può esse |
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Art. 14-bis - Patti territoriali dell’alta formazione per le imprese1. Al fine di promuovere l’interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l’offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell’ambito della propria autonomia, la stipulazione di “Patti territoriali per l’alta formazione per le imprese”, di seguito denominati “Patti”, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, all’esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5. 3. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all’effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell’uni |
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Art. 15. - Alloggi per studenti1. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, sono aggiunti, in fin |
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TITOLO II - ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL’ACCELERAZIONE DELLE INIZIATIVE PNRR |
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Capo I - AMBIENTE |
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Art. 16. - Risorse idriche1. All’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell’inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga",»; N4 b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». N4 2. All |
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Art. 16-bis. - Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa1. Al fine di completare il processo di li |
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Art. 16-ter. - Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all' |
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Art. 17-bis. - Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale |
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Art. 18. - Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VA |
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Art. 18-bis. - Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 19. - Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 |
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Art. 19-bis. - Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili1. Con riguardo alla |
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Art. 19-ter. - Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di |
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Capo II - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIGENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E COESIONE TERRITORIALE |
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Art. 20. - Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»; b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali. 31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di "non |
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Art. 20-bis. - Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementar |
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Art. 21. - Piani integrati1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati M5C2 - Investimento 2.2» nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. N44 2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1). 4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell’ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all’articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì |
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Art. 22. - Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico1. N39 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 |
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Art. 23. - Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR1. All’articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisit |
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Capo III - SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MOBILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI |
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Art. 24. - Progettazione di scuole innovative1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, è prevista l’indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell’istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l’attuazione delle misure della Missione 2 Componente 3 Investimento 1.1. In fase di attuazione l’intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all’ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. N3 2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L’intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità. Al termine del concorso di progettazione, tal |
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Art. 24-bis. - Sviluppo delle competenze digitali1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze |
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Art. 25. - Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 25-bis. - Misure di semplificazione nel campo della ricerca1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di so |
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Art. 25-ter. - Progetto di rilevante interesse internazionale "Legacy Expo 2020 Dubai"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambi |
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Art. 26. - Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari1. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali."; N12 |
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Capo IV - SERVIZI DIGITALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA |
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Art. 27. - Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3-bis, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «di cui all’articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all’articolo 62, ovvero recandosi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»; N4 b) all’articolo 5: 1) il comma 2-bis è abrogato; 2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le seguenti: «l’attuazione del presente articolo e per»; c) all’articolo 6-quater, comma 3, le parole «Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole «al presente articolo nell’ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero dell’interno provvede costantemente all’aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell’elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; N4 d) all’articolo 32-bis, comma 1, le parole «, sentito il Comitato di indirizzo» sono soppresse; e) articolo 62: 1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «svolgimento delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando l’offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all’erogazion |
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Art. 28. - Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati1. Nell’ambito dell’intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effett |
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Art. 28-bis. - Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche1. Nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risor |
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Art. 29. - Omissis
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Art. 30. - Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del |
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Art. 30-bis. - Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - "Intermodalità e logistica integrata", nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1696 è sostituito dal seguente: "Art. 1696. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate). - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto |
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Art. 30-ter. - Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati |
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Art. 30-quater. - Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori |
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Art. 30-quinquies. - Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa |
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Art. 30-sexies. - Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati |
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Capo V - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZIO CIVILE |
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Art. 31. - Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti: «7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto |
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Art. 31-bis. - Omissis
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Art. 31-ter. - Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca1. Dopo il comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente: "6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge |
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Art. 32. - Omissis
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Art. 33. - Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». N3 2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026. 3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a: a) curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali; b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le a |
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Art. 34. - Art. 34-ter. - Omissis
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Art. 35. - Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia1. All’articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell’attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.». N3 2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell’attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all’amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 16, comma 3: 1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse; 2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ad ess |
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Art. 35-bis. - Art. 35-ter. - Omissis |
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Art. 36. - Potenziamento dell’unità per la semplificazione1. All’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è co |
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Art. 36-bis. - Omissis
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Art. 36-ter. - Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza |
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Art. 38. - Art. 38-bis. - Omissis
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Art. 38-ter. - Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza |
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Art. 38-quater. - Art. 38-quinquies. - Omissis
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Art. 39. - Inviato speciale per il cambiamento climatico1. All’articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 40. - Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2: 1) alla lettera a), le parole «per piani annuali, articolati» |
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Art. 40-bis. - Omissis
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TITOLO III - GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT |
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Capo I - GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA |
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Art. 41. - Comprensorio Bagnoli-Coroglio1. All’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; b) dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Ferma restando l’applicazione del comma 9 relativamente alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all’elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»; N4 c) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commi |
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Art. 42. - Città di Taranto1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023»; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali, posta alle d |
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Art. 43. - Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive1. All’articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 43-bis. - Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terre |
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Art. 43-ter. - Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 |
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Art. 43-quater. - Omissis
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Art. 44. - Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria |
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Art. 44-bis. - Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti: “132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla |
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Capo II - Capo III - Omissis
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TITOLO IV - INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA |
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Capo I - INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA |
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Art. 47. - Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende1. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente perio |
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Art. 48. - Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’interdittiva antimafia1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 92: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»; 2) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti: «2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà te |
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Art. 48-bis. - Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia |
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Art. 49. - Prevenzione collaborativa1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 94, è inserito il seguente: «Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) — 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; |
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Art. 49-bis. - Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, son |
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TITOLO V - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI |
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Capo I - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 50. - Abrogazioni1. All’articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell’articolo 514 d |
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Art. 51-bis. - Clausola di salvaguardia |
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Art. 52. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1(art. 21, comma 3)
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Tabella 1 - Omissis
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