Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/05/2021, n. 6
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/05/2021, n. 6
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/05/2021, n. 6
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/05/2021, n. 6
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/05/2021, n. 6
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 10/08/2023, n. 13
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 29/12/2021, n. 23
- L.R. 07/12/2021, n. 21
- L.R. 06/08/2021, n. 13
Scarica il pdf completo | |
---|---|
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE |
|
Art. 1 - Art. 3 Omissis
|
|
Art. 4 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 5/20201. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 1 apri |
|
Art. 5 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 5/20201. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5/2020 |
|
Art. 6 - Art. 8 Omissis
|
|
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, RISORSE FORESTALI, BIODIVERSITÀ, FUNGHI, GESTIONE VENATORIA, PESCA SPORTIVA |
|
Art. 9 - Omissis
|
|
Art. 10 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 5/20201. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 12 della legge reg |
|
Art. 11 - Aiuti alle filiere agroalimentari nell’ambito del Programma Anticrisi COVID-191. La Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia COVID-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali attribuendo alle stesse un ruolo strategico nelle proprie politiche: a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo; b) di sostegno al p |
|
Art. 12 - Art. 16 Omissis
|
|
Art. 17 - Manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche1. I Consorzi di bonifica, previo parere vincolante del Servizio competente in materia di bonifica e irrigazione, possono delegare, senza oneri a carico dell’Amministrazione regionale, a |
|
Art. 18 - Art. 20 Omissis
|
|
Art. 21 - Modifiche alla legge regionale 10/20101. Alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 22 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 9/20071. All’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme |
|
Art. 23 - Art. 24 Omissis
|
|
Art. 27 - Omissis
|
|
Art. 28 - Disposizione transitoria in materia di incentivi per i conduttori di fondi nei biotopi1. Nelle more della riforma della legge regionale 30 settembre 1996, |
|
Art. 29 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 15/19911. Dopo la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regio |
|
Art. 30 - Art. 35 Omissis
|
|
Art. 36 - Modifiche alla legge regionale 42/20171. All’articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 le parole “nell’intero anno solare” sono sostitute dalle seguenti: “tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno”; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall’Ente medesimo. La licenza rilasciata dall’ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.”; c) al comma 5 le parole “ne |
|
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO |
|
Art. 37 - Art. 38 Omissis
|
|
Art. 39 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 4/20051. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, caus |
|
Art. 40 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12/20021. Il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 22 aprile |
|
Art. 41 - Modifiche agli articoli 26 e 28 della legge regionale 12/20021. Alla legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 42 - Art. 45 Omissis
|
|
Art. 46 - Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG1. In deroga alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Giunta regionale, a fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità, è autorizzata a istituire presso Promo-TurismoFVG uffici speciali, anche con funzione di stazione appaltante, per i quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e competenze, da raggiungere con l’utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate a tal fine a PromoTurismo FVG. |
|
Art. 47 - Omissis
|
|
Art. 48 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 18/20151. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti local |
|
Art. 49 - Omissis
|
|
Art. 50 - Inserimento dell’articolo 15-bis nella legge regionale 21/20161. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente: “Art. 15-bis - Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator |
|
CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, CORREGIONALI ALL’ESTERO E FUNZIONE PUBBLICA |
|
Art. 51 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 19/20201. All’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all’allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 le parole “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”; b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: “6-bis. Nel caso di ricorso all’arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri: a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell’ambito territoriale di una sola Comunità di montagna |
|
Art. 52 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19/20201. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 19/2020 sono apportate le se |
|
Art. 53 - Art. 54 Omissis
|
|
Art. 55 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria1. All’articolo 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), |
|
Art. 56 - Modifiche agli articoli 27 e 27-bis della legge regionale 18/2015 e all’articolo 9 della legge regionale 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali1. All’articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’ente locale comunica la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonché mediante pubblicazione nell’Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’ente locale ne dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente |
|
3. Omissis
|
|
Art. 57 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 18/2015 concernente gli enti locali deficitari o dissestati1. Al comma 1-bis dell’articolo 33 della legge regionale 18/201 |
|
Art. 58 - Art. 66 Omissis
|
|
CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, PROFESSIONI, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA E FAMIGLIA |
|
Art. 67 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13/20041. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 3 della legge regionale 22 |
|
Art. 68 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 13/20041. Dopo il comma 8-bis dell’articolo 5 della legge regionale 13 |
|
Art. 69 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 26/2020 in materia di lavoro1. Dopo il comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 30 di |
|
Art. 70 - Interventi regionali di politica attiva del lavoro1. Al fine di garantire la continuità e l’effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell’ottica dell’efficace fronte |
|
Art. 71 - Interventi regionali di politica del lavoro1. Ai fini del finanziamento previsto dall’articolo 57- |
|
Art. 72 - Omissis
|
|
Art. 73 - Modifica all’articolo 77 della legge regionale 18/20051. Dopo il comma 3-quater dell’articolo 77 della legge regional |
|
Art. 74 - Art. 76 Omissis
|
|
Art. 77 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 27/20171. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 21 lu |
|
Art. 78 - Modifica all’articolo 37-bis della legge regionale 13/20181. Dopo il comma 2 dell’articolo 37-bis della legge reg |
|
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI |
|
Art. 79 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 26/20141. All’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e rialloc |
|
Art. 80 - Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 26/20141. All’articolo 45 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis la parola: “statale” è soppressa; |
|
Art. 81 - Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 26/20141. All’articolo 46 della legge regionale 26/2014 sono appor |
|
Art. 82 - Sostituzione dell’articolo 47 della legge regionale 26/20141. L’articolo 47 della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 83 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 26/20141. All’articolo 48 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita |
|
Art. 84 - Modifiche all’articolo 49 della legge regionale 26/20141. All’articolo 49 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: “, prevedendo la partecipazione di un rappres |
|
Art. 85 - Abrogazione dell’articolo 55-bis della legge regionale 26/2014 |
|
Art. 86 - Sostituzione dell’articolo 55-ter della legge regionale 26/20141. L’articolo 55-ter della legge regionale 26/2014 è sostituito dal seguente: |
|
Art. 87 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 10/20171. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2 |
|
Art. 88 - Inserimento dell’articolo 16-bis nella legge regionale 10/20171. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente: |
|
Art. 89 - Inserimento degli articoli 57-ter e 57-quater nella legge regionale 10/20171. Dopo l’articolo 57-bis della legge regionale 10/2017 sono inseriti i seguenti: “Art. 57-ter - Indennità per l’occupazione senza titolo di beni del demanio maritt |
|
Art. 90 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 20/20181. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2 |
|
Art. 91 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 17/20091. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 14 della legg |
|
Art. 92 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 17/20091. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge reg |
|
Art. 93 - Inserimento dell’articolo 20-bis nella legge regionale 17/20091. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente: |
|
Art. 94 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 17/20091. L’articolo 21 della legge regionale 17/2009 è sostituit |
|
Art. 95 - Modifica all’articolo 22 della legge regionale 17/20091. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 17/2009 |
|
Art. 96 - Modifica all’articolo 24 della legge regionale 17/20091. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 24 della legge regionale 1 |
|
Art. 97 - Demanio regionale1. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finan |
|
CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E VIABILITÀ |
|
Art. 98 - Art. 100 Omissis
|
|
Art. 101 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 5/20071. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia |
|
Art. 102 - Modifica all’articolo 25 della legge regionale 5/20071. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente: |
|
Art. 103 - Inserimento dell’articolo 60-bis nella legge regionale 5/20071. Dopo l’articolo 60 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente: “Art. 60-bis - Direttive, vigilanza e controllo regionale 1. La Regione, ai sensi dell’artic |
|
Art. 104 - Modifiche all’articolo 63-bis della legge regionale 5/20071. All’articolo 63-bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera i) del comma 3 sono aggiunte le seguenti: “i-bis) nei casi previsti dall’articolo 57-quater, comma 2, lettere a) e b), la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo; i-ter) nei casi previsti dall’articolo 57-quater, comma 4, la documentazione per l’adeguamento al PPR recante i contenuti previsti dal comma 3 del medesimo articolo.”; |
|
Art. 106 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19/20091. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice |
|
Art. 107 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19/20091. All’articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole “delle costruzioni esistenti;” sono aggiunte le seguenti: “tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell’immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l’area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti;”. b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediant |
|
Art. 108 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 19/20091. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regi |
|
Art. 109 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 19/20091. All’articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono appor |
|
Art. 110 - Inserimento dell’articolo 27-bis nella legge regionale 19/20091. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: |
|
Art. 111 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 19/20091. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
|
Art. 112 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 19/20091. All’articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fi |
|
Art. 113 - Abrogazione dell’articolo 38 della legge regionale 19/20091. L’articolo 38 della legge regionale 19/2009 è abrogato. |
|
Art. 114 - Modifica all’articolo 40 della legge regionale 19/20091. Dopo il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: “1-bis. Per |
|
Art. 115 - Inserimento dell’articolo 40-ter nella legge regionale 19/20091. Dopo l’articolo 40-bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: “Art. 40-ter - Stato legittimo degli immobili |
|
Art. 116 - Modifica all’articolo 45 della legge regionale 19/20091. Dopo il comma 2 dell’all’articolo 45 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: “2 |
|
Art. 117 - Modifica all’articolo 47 della legge regionale 19/20091. Al comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale 19/2009 |
|
Art. 118 - Modifica all’articolo 50 della legge regionale 19/20091. Dopo il comma 3 dell’all’articolo 50 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: |
|
Art. 119 - Modifica all’articolo 52 della legge regionale 19/20091. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 52 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente: |
|
Art. 120 - Inserimento degli articoli 53-bis e 53-ter nella legge regionale 19/20091. Dopo l’articolo 53 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti: “Art. 53-bis - Recupero in autotutela del patrimonio edilizio esistente al 19 novembre 2009 al fine della promozione del miglioramento urbanistico dell’edificato 1. Al fine del recupero e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009, favorendo anche la fruibilità delle misure fiscali di incentivazione connesse a tali finalità, la Regione promuove iniziative di recupero di conformità in autotutela del patrimonio edilizio esistente secondo la disciplina di cui al presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle diverse discipline di cui all’articolo 1, comma 2. 2. Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 19 novembre 2009 interessato da interventi realizzati in assenza di atto abilitativo o con difformità rispetto allo stesso, riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, la conformità è acquisita con la presentazione di una dichiarazione volta al recupero di conformità in autotutela presentata da uno dei soggetti di cui all’articolo 21, con la quale il soggetto si obbliga alla realizzazione degli interventi necessari a rendere l’edificio o l’unità immobiliare conforme rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e adottata al momento della presentazione. Con la dichiarazione il soggetto obbligato presenta: |
|
Art. 121 - Inserimento dell’articolo 56-bis nella legge regionale 19/20091. Dopo l’articolo 56 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: “Art. 56-b |
|
Art. 122 - Rendicontazione di contributi1. In relazione ai procedimenti contributivi attivati ai sensi dell’articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e dell’arti |
|
Art. 123 - Modifiche all’articolo 166 della legge regionale 26/20121. All’articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla let |
|
Art. 124 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 16/20081. All’articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, te |
|
Art. 125 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 22/2010 |
|
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA |
|
Art. 126 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 19/20121. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 11 ottobre |
|
Art. 127 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 19/20121. All’articolo 13 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 3) della lettera c) del comma 4 dopo le parole “ |
|
Art. 128 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 19/20121. Al comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 19/2012 |
|
Art. 129 - Norme transitorie sul procedimento unico di cui alla legge regionale 19/20121. Le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del |
|
Art. 130 - Inserimento del titolo IV-bis nella legge regionale 11/20151. Dopo il titolo IV della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente: “TITOLO IV-bis - TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI Art. 54-bis - Approvazione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane 1. In attuazione dell’articolo 126 del decreto legislativo 152/2006, i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d’ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell’articolo 158-bis del decreto legislativo 152/2006. 2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): a) verifica della situazione dell’agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione; b) definizione della potenzialità dell’impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale; c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare; d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all’obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore; e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale; f) verifica della conformità dell |
|
Art. 131 - Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale1. Le domande di concessione di derivazione d’acqua a uso ittiogenico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono equipar |
|
Art. 132 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 5/20161. All’articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguent |
|
Art. 133 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 12/20161. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 15 lug |
|
Art. 134 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 12/20161. All’articolo 10 della legge regionale 12/2016 sono appor |
|
Art. 135 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 12/20161. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 12/2016 le |
|
Art. 136 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 12/20161. All’articolo 13 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole “con le modalità di cui all’articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive”; b) dopo il comma 1 so |
|
Art. 137 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 12/20161. All’articolo 14 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nei ca |
|
Art. 138 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 12/20161. All’articolo 15 della legge regionale 12/2016 sono appor |
|
Art. 139 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 12/20161. All’articolo 16 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dopo le parole “cinque anni ciascuna” sono inserite le seguenti: “e, in ogni caso |
|
Art. 140 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 12/20161. All’articolo 17 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: |
|
Art. 141 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 12/20161. Al comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 12/2016 |
|
Art. 142 - Modifica all’articolo 28 della legge regionale 12/20161. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regio |
|
Art. 143 - Modifica all’articolo 37 della legge regionale 12/20161. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 37 della legge regionale 1 |
|
Art. 144 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13/20191. All’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019- 2021), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 24 le parole “ai soggetti di cui al comma 26” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione autonoma F |
|
Art. 145 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21/20201. All’articolo 4 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di gr |
|
Art. 146 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 21/20201. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 21/2020 |
|
Art. 147 - Modifica all’articolo 9 della legge regionale 21/20201. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 21/2020 |
|
Art. 148 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 21/20201. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 21/2020 |
|
Art. 149 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 21/20201. All’articolo 11 della legge regionale 21/2020 sono appor |
|
Art. 150 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 21/20201. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 21/20 |
|
Art. 151 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 21/20201. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 21/2020 |
|
Art. 152 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 21/20201. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regio |
|
Art. 153 - Modifica all’articolo 20 della legge regionale 21/20201. Al comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 21/2020 |
|
Art. 154 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 21/20201. All’articolo 21 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole “dovuto dal concessionar |
|
Art. 155 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 34/20171. Al comma 7-bis dell’articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2017, n 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia |
|
Art. 156 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 45/20171. Alla fine del comma 21 dell’articolo 4 della legge regionale |
|
Art. 157 - Omissis
|
|
CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT |
|
Art. 158 - Omissis
|
|
Art. 159 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 13/20201. Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 29 giugno |
|
Art. 160 - Omissis
|
|
CAPO X - Omissis
|
|
CAPO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE |
|
Art. 162 - Proroga dell’accreditamento di strutture sanitarie private |
|
Art. 163 - Art. 171 Omissis
|
|
CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI |
|
Art. 172 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regiona |
Dalla redazione
- Fonti alternative
- Leggi e manovre finanziarie
- Disposizioni antimafia
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e reti di energia
- Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
- Patrimonio immobiliare pubblico
- Pianificazione del territorio
- Programmazione e progettazione opere e lavori pubblici
- Enti locali
- DURC
- Impresa, mercato e concorrenza
- Marchi, brevetti e proprietà industriale
- Mediazione civile e commerciale
- Ordinamento giuridico e processuale
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Appalti e contratti pubblici
- Imposte sul reddito
- Partenariato pubblico privato
- Imposte indirette
- Compravendita e locazione
- Lavoro e pensioni
- Servizi pubblici locali
- Edilizia scolastica
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Terremoto Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
- Finanza pubblica
- Fisco e Previdenza
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Professioni
- Urbanistica
- Pubblica Amministrazione
- Protezione civile
- Energia e risparmio energetico
- Edilizia e immobili
- Impianti sportivi
Il D.L. 50/2017 comma per comma
- Dino de Paolis
- Alfonso Mancini
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Fisco e Previdenza
- Finanza pubblica
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Imprese
- Trasporti
- Calamità
- Edilizia e immobili
- Protezione civile
- Previdenza professionale
- Provvidenze
- Imposte sul reddito
- Calamità/Terremoti
Le misure introdotte dal D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
27/12/2024
- Omesse ritenute, non esime la difficoltà economica da Italia Oggi
- Rivalutazione terreni più cara da Italia Oggi
- Ok a cessione del superbonus 2022 anche se non indicata da Italia Oggi
- Rinnovabili col supporto Pnrr da Italia Oggi
- Via libera al conguaglio contributivo da Italia Oggi
- Per le professioni una sfilza di stop and go da Italia Oggi