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L. R. Friuli Venezia Giulia 06/11/2020, n. 21

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 09/06/2022, n. 8
- L.R. 14/05/2021, n. 6
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CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del

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Art. 2 - Regime delle opere e dei beni

1. Nei casi di scadenza della concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico o di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, il concessionario consegna le opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933, in stato di regolare funzionamento, alla Regione che ne acquisisce la proprietà senza la corresponsione di alcun compenso al concessionario uscente.

2. Le opere di cui al comma 1 entrano a far parte del demanio idrico d

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Art. 3 - Rapporto di fine concessione

1. Il concessionario di una grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti l’esercizio della concessione.

2. Nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione il concessionario

uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 entro il termine fissato dalla struttura

regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Il rapporto di fine concessione contiene:

a) l’inventario delle opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933;

b) l’inventario dei beni di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 1775/1933, e di cui all’articolo 12, commi 1 e 1 ter, lettera n), del decreto legislativo 79/1999;

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Art. 4 - Concessioni di derivazione d’acqua interregionali

1. Nel caso in cui una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico interessi i territori della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto, le modalità di gestione della derivazione di c

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Art. 5 - Valutazione dell’uso idroelettrico

1. Ai fini dell’indizione della procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione di una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, la Regione valuta l’eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un uso diverso delle acque incompatibile, in tutto o in parte, con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico.

2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sen

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Art. 6 - Modalità di assegnazione delle concessioni

1. Le concessioni di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico possono essere assegnate, secondo le seguenti modalità, in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 10:

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Art. 7 - Società a capitale misto pubblico privato

1. Nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), la Regione è autorizzata a costituire società a capitale misto pubblico privato alle quali

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Art. 8 - Durata delle concessioni

1. La concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere

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CAPO II - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
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Art. 9 - Procedura di assegnazione

1. La procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, a esclusione del caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), si articola nelle seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione ai sensi dell’articolo 10;

b) pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 11;

c) presentazione delle istanze di concessione, della documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

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Art. 10 - Indizione della procedura di assegnazione

1. Almeno due anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, ovvero in caso di nuova concessione, nonché nei casi di decadenza o di revoca della concessione o di rinuncia alla concessione, con deliberazione della Giunta regionale è indetta la procedura di assegnazione della concessione. N5

2. La procedura di assegnazione può essere indetta per una singola concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico o per più concessioni insistenti su un medesimo bacino idro

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Art. 11 - Bando di gara

1. Il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico contiene:

a) la descrizione dello stato di consistenza delle opere e dei beni di cui all’articolo 2;

b) l’indennizzo, posto a carico del concessionario subentrante, ai sensi dell’articolo 2, comma 3;

c) il prezzo dei beni di cui all’articolo 2, comma 4;

d) le modalità e gli obblighi per l’utilizzo delle opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933;

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Art. 12 - Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell’assegnazione della concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico sono i seguenti:

a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone di cui all’articolo 21, posto a base di gara, con riferimento sia alla parte variabile sia a quella fissa; N16

b) gli interventi e gli investimenti di cui all’articolo 14 per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, finalizzati all’aumento dell’energia prodotta o della potenza degli impianti o all’aumento del grado tecnologico e di automazione dell’impianto idroelettrico, che conseguano un increment

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Art. 13 - Obblighi e limitazioni gestionali

1. Gli obblighi e le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera g), del decreto legislativo 79/1999, si riferiscono in particolare:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e d

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Art. 14 - Miglioramenti energetici

1. In conformità agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e di fonti energetiche rinnovabili e agli indirizzi dettati dal Piano energetico regionale e dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), nonché nel rispetto delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture idriche, gli obiettivi minimi di miglioramento in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità, da

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Art. 15 - Miglioramento e risanamento ambientale

1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli im

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Art. 16 - Misure di compensazione

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all’articolo 12, comma 1 ter, lettera l), del decreto legislativo 79/1999, le quali non possono avere carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono esser

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Art. 17 - Clausole sociali

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, lettera o), del decreto legislativo 79/1999, e dell’articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, nonché nel rispetto dei principi dell’Unione europea, nelle procedure

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Art. 18 - Cessione di energia

1. I concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione, energia elett

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Art. 19 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’assegnazione di una concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico gli operatori economici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 50/2016:

a) per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del decre

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CAPO III - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI
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Art. 20 - Provvedimento di concessione

1. Entro novanta giorni dall’aggiudicazione della concessione di grande derivazione d’acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di concessione di grande derivazione d’acqua.

2. Entro dieci giorni dall’emissione del provvedimento di concessione di cui al comma 1 la struttura regionale competente

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Art. 21 - Canone di concessione

1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto al netto dell’energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell’energia elettrica. I dati relativi all'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico su base annua sono trasmessi dal gestore della Rete elettrica di

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Art. 22 - Garanzie finanziarie

1. Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b), effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante polizza assicurativa o mediante fidejussione bancaria, di importo almeno pari a cinque volte l’ammontare del canone di cui all’articolo 21, a garanzia del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di assegnazione della con

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CAPO IV - CLAUSOLA VALUTATIVA
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Art. 23 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge al fine di valutare l’efficacia delle politiche poste in essere.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale:

a) decorso un anno dalla data di entrata in

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CAPO V - NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
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Art. 24 - Sanzioni

1. La mancata trasmissione del rapporto di fine concessione entro i termini di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, comporta l’applicazione di una sanzione a

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Art. 25 - Norme transitorie

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1-sexies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d’acqua a uso idroelettrico già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza in data anteriore al 31 luglio 2024 proseguono, per conto della Regione, l’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione della concessione stessa, nel rispetto del disciplinare in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

2. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1-septies, del decreto legislativo 79/1999, a decorrere dall'annualità 2021, i con

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Art. 26 - Norme finanziarie

1. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, avente natura programmatoria, è subordinata all’allocazione delle risorse finanziarie da disp

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Art. 27 - Abrogazioni

1. Il comma 64 dell’articolo 5 della legge regionale

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Art. 28 - Norme di rinvio

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo dell

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Art. 29 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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