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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 23/10/2020, n. 19
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L. R. Friuli Venezia Giulia 23/10/2020, n. 19
- L.R. 14/05/2021, n. 6
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, ai sensi dell’articolo 4, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina le modalità per la costituzione di due Comunità di montagna nell’ambito della zona montana omogenea della |
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Art. 2 - Disposizioni per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane1. Per le finalità di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 28 della legge regionale 21/2019, l’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e l’Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo sono sciolte di diritto a decorrere dall’1 luglio 2021. 2. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 21/2019, nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono essere costituite due Comunità di montagna qualora, entro il 16 novembre 2020, a pena di decadenza, la maggioranza assoluta dei Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane adotti conformi deliberazioni che ne individuino la delimitazione geografica in modo che ciascuna Comunità di montagna sia costituita da Comuni contermini, in numero non inferiore a sei. 3. Entro il 15 dicembre 2020, a pena di decadenza, i Comuni di ciascuna delle due costituende Comunità di montagna, che non hanno adottato la deliberazione di cui al comma 2, possono deliberare l’adesione all’altra Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale. La deliberazione è trasmessa entro cinque giorni al sindaco del Comune più popoloso della zona montana omogenea, per le finalità di cui al comma 4. 4. Entro il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza, la conferenza dei sindaci della zona montana omogenea, convocata dal sindaco del Comune più popoloso, sulla base delle deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, definisce, a maggioranza assoluta dei componenti, la delimitazione geografica di ciascuna Comunità di montagna nel rispetto del principio di contiguità territoriale, del numero minimo di Comuni partecipanti previsto dal comma 2 e delle volontà espresse dai consigli comunali. Le Comunità di montagna, così individuate, sono istituite ex lege dall’1 gennaio 2021. |
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Art. 3 - Disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre e per la trasformazione dell’Unione territoriale intercomunale del Natisone in Comunità1. I Comuni dell’Unione territoriale intercomunale del Natisone, non inclusi nella costituenda Comunità di montagna Natisone e Torre di cui all’articolo 17, comma 1, lettera e), della legge regionale 21/2019, che intendono partecipare alla trasformazione dell’Unione del Natisone in Comunità, approvano lo statuto della Comunità con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni entro il 30 novembre 2020. L’approvazione dello statuto della costituenda Comunità da parte di un Comune determina il superamento del re |
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Art. 4 - Abrogazione |
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Art. 5 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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