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L. R. Friuli Venezia Giulia 01/12/2017, n. 42

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Au

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Art. 2 - Principi

1. La Regione attua le funzioni previste dalla presente legge nell’osservanza dei seguenti principi:

a) la gestione di tutte l

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Art. 3 - Ambito territoriale di applicazione

1. La presente legge si applica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia individuate nella cartografia approvata dalla Giunta re

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Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acque: i corsi e gli specchi d’acqua o loro porzioni;

b) gestione delle risorse ittiche: l’insieme delle attività, ivi compreso il prelievo a fini di pesca, che concorrono a determinare lo stato di conservazione della fauna ittica negli ambienti acquatici;

c) pesca sportiva: l’attività dilettantistica o agonistica diretta alla cattura di fauna ittica a fini ricreativi o sportivi;

d) pesca professionale: l’attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in forma esclusiva o prevalente e consistente:

1) nella cattura di fauna ittica a fini di commercializzazione;

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Art. 5 - Funzioni dell’Amministrazione regionale

1. L’Amministrazione regionale esercita, nei confronti dell’Ente regionale per la tutela del patrimonio ittico (ETPI), le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) defini

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TITOLO II - ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO
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CAPO I - ORDINAMENTO DELL’ENTE TUTELA PATRIMONIO ITTICO
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Art. 6 - Ente tutela patrimonio ittico

1. L’Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regi

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Art. 7 - Funzioni dell’Ente tutela patrimonio ittico

1. L’ETPI esercita le seguenti funzioni:

a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l’incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;

b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell’articolo 17;

c) adotta il piano di gestione ittica di cui all’articolo 19;

d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell’articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acqua

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Art. 8 - Organi dell’Ente tutela patrimonio ittico

1.

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Art. 9 - Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ETPI, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell’Amministrazione regionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale

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Art. 10 - Comitato ittico

1. Il Comitato ittico è l’organo consultivo finalizzato a supportare l’Ente nell’acquisizione di informazioni,

valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti

nell’attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

2.

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Art. 11 - Nomina del Comitato ittico

1. Il Comitato ittico è nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle disposizioni del presente articolo.

2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la procedura consultiva - elettorale dei pescatori sportivi stabilita con decreto del Direttore generale di ETPI, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le operazioni di voto sono indette con decreto del Direttore generale con almeno novanta giorni di anticipo;

b) le operazioni di voto avvengono separatamente nei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.; i Comuni costituiti a seguito di una procedura di fusione rientrano nel collegio in cui è compreso il Comune che ospita la sede municipale del nuovo Comune;

c) possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in Regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale;

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Art. 12 - Funzioni del Comitato ittico

1. Il Comitato ittico esprime parere sugli schemi dei seguenti atti dell’ETPI:

a) piano di gestione ittica di cui all’articolo 19;

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Art. 13 - Modalità di funzionamento del Comitato ittico

1. Il Comitato ittico è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.

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Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali.

2.

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Art. 15 - Autonomia gestionale e patrimoniale

1. L’ETPI è dotato di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale.

2. Il patrimonio dell’ETPI è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei

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Art. 16 - Controllo degli atti dell’Ente tutela patrimonio ittico

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all’articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

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CAPO II - FORME DI COLLABORAZIONE
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Art. 17 - Collaborazione con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato

1. L’ETPI collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato che operano nell’ambito della pesca sportiva e della tutela degli ambienti acquatici per la realizzazione di iniziative rivolte alla conservazione delle risorse ittiche, alla promozione di modalità di pesca non impattanti per l’ambiente e alla diffusione di conoscenze sulla pesca sportiva e sugli ambienti acquatici soprattutto nei confronti della popolazione più giovane.

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Art. 18 - Altre forme di collaborazione con il volontariato

1. Nelle more della stipula delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo 17, comma 3, l’ETPI può avvalersi anche di operatori ittici volontari che vengono selezionati, formati, coordinati ed equipaggiati dall’Ente medesimo se

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CAPO III - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
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Art. 19 - Piano di gestione ittica

1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione

delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli

atti di applicazione della presente legge.

2. Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela della biodiversità;

b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici;

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Art. 20 - Monitoraggi ambientali e della fauna ittica

1. L’ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:

a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;

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Art. 21 - Bacini di gestione delle risorse ittiche

1. Al fine di individuare aree omogenee i

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Art. 22 - Programma delle immissioni

1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall’ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e p

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TITOLO III - GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE
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CAPO I - DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI PESCA
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Art. 23 - Disciplina della pesca sportiva

1. L’esercizio della pesca sportiva è disciplinato dai regimi di pesca, ciascuno dei quali costituisce un insieme organico di regole applicabili a uno o più settori di cui all’articolo 21, comma 2, e riguardanti in particolare:

a) il periodo dell’anno in cui è consentita la pesca sportiva;

b) il numero delle giornate in cui è consentito pescare;

c) la determinazione, per ogni specie ittica, del periodo in cui è consentito trattenere i relativi esemplari, delle quantità massime delle catture e dei limiti minimi o massimi delle taglie degli esemplari che possono essere trattenuti;

d) l’individuazione delle esche, delle modalità di pasturazione e degli attrezzi mobili di pesca ammessi;

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Art. 24 - Disciplina della pesca professionale

1. L’attività di pesca professionale è consentita esclusivamente nelle zone del territorio regionale e nei periodi dell’anno individuati dal regolamento.

2.

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Art. 25 - Disposizioni comuni alla disciplina della pesca sportiva e professionale

1. La liberazione del pesce catturato che non rispetta i limiti minimi o massimi di taglia per essere trattenuto avviene in maniera tale da arrecare il minor danno possibile, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. È vietato esercitare la pesca da sopra ponti e passerelle.

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Art. 26 - Calendari di pesca

1. Con provvedimento del Direttore generale di ETPI sono approvati il calendario della pesca sportiva e il calendario della pe

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CAPO II - ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA
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Art. 27 - Requisiti per l’esercizio della pesca sportiva

1. Ai fini dell’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è richiesto:

a) per effettuare la pesca tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno: il pagamento del canone di pesca sportiva annuale e l’ottenimento della licenza di pesca sportiva; N10

b) per effettuare la pesca per un periodo di tempo limitato: il pagamento del solo canone di pesca sportiva infra - annuale.

2. Il periodo di tempo limitato di cui al comma 1, lettera b), corrisponde:

a) a una giornata ripetibile per massimo dieci volte l’anno, anche non consecutive; N33

b) a una giornata dedicata esclusivamente alla pratica del no-kill ripetibile per ulteriori sei volte l’anno, anche non consecutive. N33

3. Le giornate di cui al comma 2 sono individuate al momento del pagamento del canone infra-annuale.

4. L’ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall’Ente medesimo. La li

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Art. 28 - Autorizzazione per la gestione della pesca sportiva nei laghetti

1. Fatta salva l’osservanza degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia sanitaria, la gestione privata della pesca sportiva negli specchi d’acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell’ETPI ai titolari o ai conduttori che ne fanno richiesta.

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Art. 29 - Requisiti per l’esercizio della pesca professionale

1. L’esercizio della pesca professionale nelle acque interne è subordinato:

a) all’iscrizione presso il registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice civile, con il codice delle attività economiche (ATECO) adeguato all’attività di pesca;

b) al rilascio da parte dell’ETPI della licenza di pesca professionale;

c) all’iscrizione dell’eventuale imbarcazione nel registro previsto dal codice della navigazione e all’esibizione sull’imbarcazione del numero identificativo.

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Art. 30 - Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura

1. L’ETPI rilascia la concessione di acque pubbliche per gli impianti di piscicoltura che siano alimentati da

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Art. 31 - Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia

1. La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte dell’ETPI.

2.

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CAPO III - ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PESCA
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Art. 32 - Autorizzazione per lo svolgimento delle gare di pesca

1. Lo svolgimento delle gare di pesca è consentito esclusivamente dall’1 febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento ed è subordinato al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della gara.

2. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della gara e il procedimento si conclude in trenta giorni.

3.

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CAPO IV - DISCIPLINA DELLE IMMISSIONI
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Art. 33 - Immissioni a scopo di ripopolamento

1. Le immissioni a scopo di ripopolamento sono realizzate e autorizzate dall’ETPI ai fini della conservazione della biodiversità, per compensare la ridotta o mancante riproduzione naturale delle specie ittiche autoctone o al fine di porre rimedio agli squilibri nella struttura delle

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Art. 34 - Immissioni di fauna ittica oggetto di recupero

1. Le immissioni di fauna ittica oggetto di recupero ai sensi degli articoli 40 e 41 sono realizzate e autorizzate dall’ETPI per riportare la fauna ittica in ambienti idonei a ospitare le spec

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Art. 35 - Immissioni a scopo di pesca sportiva

1. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono realizzate e autorizzate dall’ETPI, in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera f), per incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura e ridurre la pressione della pesca sportiva sulle specie di particolare valore naturalistico, nel rispetto dell’articolo 12 del

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Art. 36 - Criteri e modalità per la realizzazione e l’autorizzazione delle immissioni

1. Il regolamento in conformità ai criteri stabiliti dal piano di gestione ittica ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera f):

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Art. 37 - Gestione degli impianti ittici regionali

1. L’ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle orga

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CAPO V - TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
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Art. 38 - Misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo

1. I progetti degli interventi che interessano, anche parzialmente, l’alveo di un corso o di uno specchio d’acqua prevedono adeguati accorgimenti per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti acquatici, anche finalizzati a mantenere la continuità idrologica e biologica.

2. Al fine di accertare l’a

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Art. 39 - Obblighi ittiogenici

1. I titolari delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e di piscicoltura, rilasciate, rinnovate o oggetto di variante dopo l’entrata in vigore della presente legge, contribuiscono annualmente alla copertura dei costi per il ripopolamento ittico delle acque i

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Art. 40 - Recupero della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo

1. Nel caso di esecuzione di asciutte artificiali, di lavori in alveo, di manovre idrauliche che riducono in modo anomalo la portata, il livello o l’estensione delle acque o ne modifichino il percorso, il soggetto esecutore ne dà comunicazione scritta all’ETPI, almeno cinque giorni prima dell’es

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Art. 41 - Recupero della fauna ittica in caso di situazioni eccezionali

1. Al manifestarsi di situazioni eccezionali tali da

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TITOLO VI - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
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CAPO I - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI
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4253376 11574357
Art. 42 - Attività di vigilanza e applicazione delle sanzioni

1.

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4253376 11574358
Art. 43 - Guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica

1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conos

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4253376 11574359
Art. 44 - Sanzioni amministrative in materia di pesca sportiva

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca sportiva:

a) da 60 euro a 240 euro in caso di:

1) violazione della disciplina prevista, per ciascun regime di pesca, dal regolamento ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettere a), b), d) ed e);

2) violazione dell’obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera d);

3) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell’articolo 25, comma 1;

4) omessa annotazione delle catture sul documento per le registrazioni di cui all’articolo 27, comma 8, o mancato rispetto delle modalità per la relativa compilazione individuate dal regolamento ai sensi dell’articolo 27, comma 10, lettera b);

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4253376 11574360
Art. 45 - Sanzioni amministrative in materia di pesca professionale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pesca professionale:

a) da 100 euro a 420 euro in caso di:

1) violazione dell’obbligo di trattenere le specie individuate dal regolamento ai sensi dell’articolo 24, comma 4, lettera a);

2) violazione delle modalità per la liberazione del pesce catturato individuate dal regolamento ai sensi dell’articolo 25, comma 1;

3) utilizzo e collocazione di attrezzi di pesca ed esercizio della pesca in violazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 3, e in violazione dei divieti di cui all’articolo 25, comma 2;

4) esercizio della pesca qualo

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Art. 46 - Altre sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di gestione privata della pesca sportiva in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1;

b) da 500 euro a 3.000 euro in caso di utilizzo dell’acqua a scopo di piscicoltura in assenza della concessione di cui all’articolo 30, comma 1;

c) da

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Art. 47 - Disposizioni comuni alle sanzioni

1.

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4253376 11574363
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 48 - Regolamenti di attuazione

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le seguenti materie in conformità a quanto previsto dal piano di gestione ittica di cui all’articolo 19 e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell’articolo 12:

a) i

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Art. 49 - Linee guida per la gestione della fauna ittica

1. Nelle more dell’approvazione del piano di gestione ittica di cui all’articolo 19, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle risorse ittiche di concerto con l’Assessore competente in materia di biodiversità e previo parere del Comitato ittico di cui all’

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Art. 50 - Altre disposizioni transitorie

1. L’ETP, istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 19/1971, continua a operare secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. L’ETPI continua a utilizzare il logo dell’ETP per ripartire nel tempo i costi connessi alla sostituzione graduale dei supporti informatici, cartacei e materiali in cui il logo di ETP è riprodotto.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio direttivo e il Presidente di ETP decadono e il Direttore dell’ente si sostituisce con pienezza di poteri agli organi medesimi.

4. Il Direttore generale dell’ETPI di cui all’articolo 9 è nominato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 51 - Riferimenti

1.

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Art. 52 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 13/2000

1. All’

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4253376 11574370
Art. 53 - Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), a eccezione dell’articolo 6, primo comma;

b) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia);

c) l’articolo 9 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 (Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l’acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, e alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1);

d) l’articolo 6 della legge regionale 27 agosto 1990, n. 37 (Determinazione delle funzioni dei Servizi dell’Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7);

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Art. 54 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2018.

 

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