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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 05/07/2022, n. 081/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 05/07/2022, n. 081/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 05/07/2022, n. 081/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTO l'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa), che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati; |
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CAPO I - Finalità e disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) centro di prototipazione della business idea: struttura immobiliare nella quale sono forniti, tramite adeguate dotazioni e organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità, servizi per promuovere e sostenere le attività di progettazione e di analisi di fattibilità di nuove imprese, finalizzati a conseguire la consonanza fra segmento di mercato, tecniche di produzione, prodotto offerto, abilità, conoscenze e organizzazione interna, struttura economicofinanziaria e sistema di controllo; |
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Art. 3 - Regime di aiuto1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de min |
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Art. 4 - Cumulo1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolame |
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Art. 5 - Sicurezza sul lavoro1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle impres |
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CAPO II - Soggetti beneficiari e spese ammissibili |
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Art. 6 - Soggetti beneficiari e requisiti1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: a) le imprese iscritte al Registro delle imprese; b) gli enti privati, diversi dalle imprese di cui alla lettera a), aventi quale scopo la promozione della cultura d'impresa, l'organizzazione e l'e |
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Art. 7 - Iniziative ammissibili1. Sono ammissibili a contributo le iniziative per la creazione e lo sviluppo di: a |
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Art. 8 - Spese ammissibili1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della domanda concernenti: a) l'acquisto e la locazione finanziaria di macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi; b) l'acquisto e la locazione finanziaria di diritti di licenza e software, anche mediante abbonamento a canone periodico o a consumo, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa e non superiore a diciotto mesi, know-how e brevetti; c) interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali ded |
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Art. 9 - Spese non ammissibili1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, nonché le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a: |
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CAPO III - Procedimento contributivo |
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Art. 10 - Intensità di aiuto e limiti di spesa1. L'intensità del contributo concedibile è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità mi |
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Art. 11 - Ammontare massimo del contributo1. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 75.000,00 euro.
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Art. 12 - Presentazione della domanda di contributo1. La domanda di contributo riguarda una sola sede dell'iniziativa ed è presentata dal soggetto richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammission |
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Art. 13 - Riparto delle risorse su base provinciale1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzio |
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Art. 14 - Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda1. I contributi sono concessi dal soggetto gestore territorialmente competente tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, articolato su base provinciale. 2. Le domande sono is |
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Art. 15 - Concessione del contributo1. A seguito dell'istruttoria, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello. 2. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla presentazione d |
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Art. 16 - Erogazione in via anticipata1. Previa richiesta da presentare entro sei mesi dalla notificazione della concessione, il contributo può essere erogato in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo del contributo concesso. Nel c |
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Art. 17 - Variazioni dell'iniziativa1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando al soggetto gestore territorialmente competente richiesta sottoscritta dal beneficiari |
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Art. 18 - Variazioni soggettive del beneficiario1. In conformità all'articolo 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: |
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CAPO IV - Rendicontazione e obblighi del beneficiario |
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Art. 19 - Presentazione della rendicontazione1. Il beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, nel ri |
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Art. 20 - Documentazione di rendicontazione1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, ai fini della rendicontazione i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), presentano al soggetto gestore territorialmente competente: a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a); d) relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati in termini di promozione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economic |
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Art. 21 - Erogazione del contributo1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazio |
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Art. 22 - Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo |
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Art. 23 - Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione1. In conformità dell'articolo 32-bis, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), anche in conseguenza delle operazioni societarie di cui all'articolo 18, è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione dell'iniziativa finanziata e fino alla scadenza di seguito indicata: a) iscrizione nel Registro delle imprese e mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale: 1) nel caso di impresa avente dimensione di PMI, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rend |
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Art. 24 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000, |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 26 - Rinvio dinamico1. Ai sensi dell'articolo 38-bis della legge regionale n. 7/2 |
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Art. 27 - Abrogazione del D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres.1. Il D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres. è abrogato. 2. Ai procedimenti in corso alla |
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Art. 28 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Regime di aiuto "de minimis". Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013(riferito all'articolo 3, comma 2)
1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis": a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produ |
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Allegato B - Criteri valutativi(riferito all'articolo 14, comma 4)
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