Ai sensi dell’art. 21, comma 1, della L.R. 09/06/2022, n. 8, i termini di cui al presente comma, possono essere prorogati, con deliberazione della Giunta regionale, per un periodo massimo di sei mesi.

In applicazione dell’art. 21, comma 1, della L.R. 09/06/2022, n. 8, la proroga di sei mesi dei suddetti termini è stata autorizzata con Deliberaz. G.R. 17/06/2022, n. 873 (Visualizza PDF[P=P01]).

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