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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 28/05/2021, n. 092/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 28/05/2021, n. 092/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 28/05/2021, n. 092/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)); VISTI in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 79, della legge regionale 3/2021, secondo i quali la Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli-Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggio |
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CAPO I - Disposizioni generali e ambito di applicazione |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) filiere produttive: filiera del pannello in legno e della carta, filiera dell'energia e calore, filiera del sistema casa (strutturale, arredo, infissi, pavimentazione), filiera dell'imballaggio, filiera dell'artigianato artistico; b) imprese delle filiere produttive locali: imprese che svolgono una o più attività delle filiere produttive di cui alla lettera a) e che hanno sede legale o unità operativa nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; |
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Art. 3 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità1. Sono beneficiari degli incentivi le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o aggregate, che esercitano un'attività economica ricompresa nei codici Istat Ateco 2007 di cui all'Allegato A al presente regolamento, e che al momento della presentazione della domanda: a) sono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e |
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Art. 4 - Regime di aiuto e settori esclusi1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti |
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CAPO II - Iniziative finanziabili e spese ammissibili |
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Art. 5 - Iniziative finanziabili1. Sono finanziate le seguenti iniziative: a) efficientamento e innovazione di processi produttivi e commerciali; |
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Art. 6 - Spese ammissibili1. Sono ammissibili le spese al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. 2. Sono ammesse in particolare: a) spese per consulenze e servizi volti: 1) a favorire lo sviluppo o il miglioramento dei processi produttivi aziendali; 2) all'addestramento o formazione del personale; 3) all'implementazione di sistemi gestionali MRP/ERP/MES, CRM ed affini nonché l'integrazione degli stessi con altri sistemi informativi presenti in azienda; |
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Art. 7 - Spese non ammissibili1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché: a) spese di personale; b) beni di consumo o di ordinario consumo; c) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili; |
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Art. 8 - Avvio, durata e conclusione delle iniziative1. I soggetti beneficiari avviano le iniziative a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. |
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Art. 9 - Intensità dell'aiuto e limiti di spesa1. L'incentivo è concesso nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile. |
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Art. 10 - Divieto di cumulo1. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad ogge |
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CAPO III - Presentazione della domanda e concessione dell'incentivo |
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Art. 11 - Presentazione della domanda1. Le domande di incentivo, sono presentate al Cluster prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive e pubblicato sul sito internet del Cluster e della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, e fino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. 2. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC del Cluster e sono redatte secondo uno schema pubblicato sul sito internet del Cluste |
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Art. 12 - Documentazione da allegare alla domanda1. Le domande sono corredate: a) dalla relazione illustrativa dell'iniziativa finanziabile, con indicazione della parte di iniziativa realizzata da ciascuna impresa in caso di imprese aggregate, della data di avvio e conclusione; |
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Art. 13 - Istruttoria della domanda1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'incentivo effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. |
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Art. 14 - Concessione dell'incentivo1. L'incentivo è concesso mediante procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti delle risorse disponibili. |
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CAPO IV - Variazioni |
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Art. 15 - Variazioni1. Sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale dall'iniziativa ammessa a contributo, previa richiesta sottoscritta dal legal |
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Art. 16 - Subingresso1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d' |
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CAPO V - Rendicontazione della spesa e liquidazione dell'incentivo |
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Art. 17 - Presentazione della rendicontazione1. I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo, in ogni caso entro il termine massimo di s |
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Art. 18 - Rendicontazione delle spese1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 e 41-bis della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario presenta: a) relazione concernente la descrizione delle attività svolte e dei risultati prodotti; b) elenco analitico delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative ammesse ad incentivo in coerenza con le voci d |
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Art. 19 - Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione dell'incentivo1. Il Cluster procede all'istruttoria della documentazione presentata dal soggetto beneficiario in sede di rendicontazione verificando i presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dell'incentivo. 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile de |
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CAPO VI - Obblighi, vincoli, annullamento, revoca e controlli |
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Art. 20 - Obblighi dei soggetti beneficiari e vincoli di destinazione1. Ai sensi dell'articolo 32-bis della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario è tenuto a: a) mantenere i requisiti soggettivi fino |
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Art. 21 - Annullamento e revoca della concessione1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinunc |
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Art. 22 - Ispezioni e controlli1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il |
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CAPO VII - Disposizioni finali |
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Art. 24 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A) - ATECO ammissibili(riferito all'articolo 3 comma 1)
Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati, siano essi codici primari o secondari. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi. |
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Allegato B) - Regime di aiuto "De Minimis". Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013(riferito all'articolo 4 comma 2)
1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis": a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, |
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