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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 20/01/1992, n. 2
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- L.R. 22/02/2021, n. 3
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- L.R. 11/08/2011, n. 11
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- L.R. 21/03/2003, n. 7
- L.R. 16/01/2002, n. 2
- L.R. 26/06/1995, n. 26
- L.R. 11/03/1993, n. 8
- L.R. 03/02/1993, n. 3
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Capo I - Finalità e norme programmatiche |
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Art. 1 - Finalità1. Con la presente legge, l'Amministrazione regionale persegue la finalità di promuovere lo sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze de |
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Art. 2 - Programma regionale di politica industriale1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel quadro delle procedure per la formazione del Piano regionale di sviluppo di cui alla L.R. 24 gennaio 1981, n. 7, così come integrata e modificata dalla L.R. 5 luglio 1985, n. 27, la Regione predispone il Programma regionale di politica industriale. 2. Il Programma regionale di politica industriale ha durata triennale e costituisce specificazione, articolazione ed aggiornamento su base annuale del Piano regionale di sviluppo per quanto attiene al settore industriale. 3. In particolare il Programma regionale di politica industriale: a) definisce il quadro economico finanziario basato sull'analisi della situazione economico-produttiva della regione e sulla stima delle risorse disponibili nel triennio a favore del se |
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Art. 3 - Conferenza regionale sulla politica industriale1. Con riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, l'Amministrazione regionale convoca, ogni tre anni, la & |
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Art. 4 - Consultazione delle parti sociali1. La Giunta regionale consulta preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni imprenditori |
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Art. 5 - Programma regionale di politica industriale e Piano regionale di sviluppo1. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione promo |
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Art. 6 - Comitato di coordinamento |
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Art. 7 - Criteri di selezione |
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Capo II - Modifiche ed integrazioni della L.R. 5 agosto 1966, n. 18 |
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Art. 8 - Modifica dell'articolo 1 della L.R. 5 agosto 1966, n. 181. Le lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come modificata dall’articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti: “a) mediante parte |
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Art. 9 - Modifica dell'articolo 2 della L.R. 5 agosto 1966, n. 181. Le lettere c), e) ed f) del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, sono sostituite dalle seguenti: “c) che le partecipazioni della costituenda società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell’articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da |
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Art. 10 - Partecipazione della Finanziaria regionale alle società cooperative1. La Finanziaria regionale Friulia S.p.A. è autorizzata a partecipare, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 3, |
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Art. 11 - Modifiche e integrazioni della L.R. 13 maggio 1975, n. 221. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è così modificato dopo le parole “fondo di dotazione”: “Tale fondo viene utilizzato su direttiva della Giunta regionale a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giul |
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Capo III - Modifiche della L.R. 6 dicembre 1976, n. 63 |
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Art. 12 - Integrazione degli articoli 4 e 5 della L.R. 6 dicembre 1976, n. 631. Il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Le domande di contributo devo |
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Art. 13 - Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili |
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Capo IV - Modifiche della L.R. 6 luglio 1970, n. 25 |
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Art. 14 - Modifica dell'articolo 1 della L.R. 6 luglio 1970, n. 251. L' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, è sostituito dal seguente: |
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Capo V - Consorzi provinciali di garanzia fidi per le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione e loro coordinamento regionale per l'operatività a medio termine |
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Art. 15 - Comitato di coordinamento per le operazioni a medio termine1. Al fine di fornire alla Giunta regionale elementi valutativi per promuovere una equilibrata gestione finanziaria delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, favorendo la diversificazione nella provvista dei finanziamenti necessari a sostenere la realizzazione dei programmi di sviluppo aziendale e, in questo contesto, l'utilizzo delle capacità garantistiche a medio termine dei Consorzi di garanzia fidi tra imprese industriali operanti in regione di cui alla L.R. 6 luglio 1970, n. 25 e successive integ |
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Art. 16 - Ampliamento dell'operatività della Finfidi S.p.A.1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della L.R. 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall'articolo 14, comma 3, della L.R. 18 novembre 1987, n. 38, può essere u |
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Capo VI - Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie. Ulteriori incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo dei servizi reali |
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Art. 17 - Centro regionale servizi per le piccole e medie imprese industriali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie di cui al capo V, articolo 7, della L.R. 24 gennaio 1983, n. 10, per il perseguimento delle seguenti finalità: a) promuovere la diffusione delle informazioni relative alle normative ed ai programmi comunitari di interesse |
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Art. 18 - Interventi regionali di sostegno1. Per le finalità di cui all'articolo 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere: a) finanziamenti, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti di interesse regionale finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 17; b) contributi, sino alla mi |
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Art. 19 - Modifica dell'articolo 45 della L.R. 23 luglio 1984, n. 30 |
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Art. 20 - Modifica dell'articolo 46 della L.R. 23 luglio 1984, n. 30 |
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Capo VII - Programma regionale della promozione commerciale all'estero |
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Art. 21 - Programma regionale della promozione commerciale all'estero1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di politica industriale, predispone il programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'articolo 2. 2. Con detto programma l'Amministrazione regionale persegue lo scopo di coordinare in un contesto unitario le azioni promozionali di enti pubblici e di organismi operanti in questo settore, destinatari di contribuzioni regionali e di pr |
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Art. 22 - Modifica dell'articolo 8 della L.R. 23 febbraio 1981, n. 10 |
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Art. 23 - Modifica dell'articolo 14 della L.R. 23 febbraio 1981, n. 10 |
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Capo VIII - Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese |
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Art. 24 - Contributi per l'internazionalizzazione |
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Art. 25 - Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management |
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Art. 26 - Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri |
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Art. 26-bis - Internazionalizzazione digitale1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernent |
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Art. 27 |
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Capo IX - Modifiche della L.R. 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni |
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Art. 28 - Modifica dell'articolo 1 della L.R. 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni |
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Capo X - Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero |
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Art. 29 - Costituzione dell'Agenzia1. Al fine di promuovere, agevolare e favorire, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese della regione e dei consorzi e ra |
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Art. 30 - Compiti dell'Agenzia1. L'oggetto sociale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici: a) |
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Art. 31 - Attività dell'Agenzia1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Agenzia può, tra l'altro: |
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Art. 32 - Concessioni di contributi1. Al fine di sostenere l'avvio delle attività dell'Agenzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a con |
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Art. 33 - Adempimenti dell'Agenzia1. L'Agenzia presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. |
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Capo XI - Modifica e integrazioni al Capo VI della L.R. 3 giugno 1978, n. 47 |
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Art. 34 - Modifica dell'articolo 15 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47 |
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Art. 35 - Modifica dell'articolo 16 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47 |
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Art. 36 - Modifica dell'articolo 17 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47 |
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Art. 37 - Abrogazione dell'articolo 18 della L.R. 3 giugno 1978, n. 471. L'articolo 18 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47, come integrato dall'articolo 9 della L.R. 8 aprile 1982, n. 23, è |
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Art. 38 - Bonifica di aree industriali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica d |
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Capo XII - Provvedimenti per le piccole imprese edili |
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Art. 39 - Sostegno alle operazioni di cessione di crediti1. Al fine di conseguire l'obiettivo di rafforzare la struttura industriale del Friuli-Venezia Giulia nel settore dell'edilizia, l'Amministrazione regionale &egr |
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Art. 40 - Modalità attuative1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, l'Amministrazione regionale si avvale della Friulia Factor S. |
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Art. 41 - Costituzione di un fondo speciale presso la Friulia Factor S.p.A.1. Per le finalità di cui all'articolo 39, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia Factor S.p.A. un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto di mandato alla predetta società con contabilità separata. A tal fine l'Assessore alle finanze, su conforme delib |
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Capo XIII - Modifiche della L.R. 18 marzo 1991, n. 12 |
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Art. 42 - Modifiche degli articoli 6, 8 e 9 della L.R. 18 marzo 1991, n. 121. All'articolo 6, comma 1, della L.R. 18 marzo 1991, n. 12, la parola «destinate» è sostituita dalla parola «destinati». 2. Il comma 2 del |
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Capo XIV - Comitato tecnico consultivo per la politica industriale |
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Art. 43 - Comitato tecnico consultivo per la politica industriale |
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Capo XV - Norme transitorie e finali |
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Art. 44 - Modifiche ed integrazioni dell'articolo 10 della L.R. 27 novembre 1967, n. 26 e dell'articolo 1 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 741. N18 |
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Art. 45 - Tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale a favore delle imprese del settore i |
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Art. 46 - Analisi degli effetti degli incentivi regionali1. Ai fini dell'analisi della coerenza degli obiettivi aziendali con le indicazioni del Programma regionale di politica in |
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Art. 47 - Adempimenti delle imprese1. Le imprese che richiedono le agevolazioni di cui alla L.R. 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazi |
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Art. 49 - Anticipazioni del contributo1. A domanda dell'impresa, previa dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori o dell'investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di po |
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Art. 50 - Soppressione di Comitati1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Comitato tecnico con |
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Art. 51 - Procedure per la liquidazione e l'erogazione dei contributi1. Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale |
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Art. 52 - Regolamenti di esecuzione1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno adottati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consigl |
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Art. 53 - Regolazione effetti finanziari1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 38, nonché dal capo |
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Art. 54 - Entrata in vigoreLa presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992. |
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