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L. R. Friuli Venezia Giulia 27/02/2012, n. 2

Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l’accesso al credito, al fine di promuov

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Art. 2 - Strumenti di intervento

N32

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabiliment

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Art. 3 - Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito

N32

1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia.

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Art. 4 - Convenzionamento con le banche

1. Nel rispetto dell’articolo 47 del decreto

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CAPO II - INTERVENTI REGIONALI PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

 

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Art. 5 - Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale

N32

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Art. 5-bis - Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive

N31

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1,

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Art. 6 - Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti

N32

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sost

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Art. 6-bis - Sezione smobilizzo crediti PA

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Art. 6-ter - Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito

N31

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle impre

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Art. 6-quater - Microcredito

N31

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Art. 6-quinquies - Fondo credito turismo

N31

1. Al fine di promuovere e sostenere

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Art. 6-sexies - Prestiti partecipativi

N31

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Art. 7 - Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine

N32

1. In attuazione dell'artico

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Art. 7-bis - Contribuzione integrativa

N31

1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:

1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti

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Art. 8 - Disposizioni di attuazione ed esecuzione

N32

1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevola

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Art. 9 - Spese ammissibili, vincoli e subentro

N33

1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a

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CAPO III - LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI INTERVENTO
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Art. 10 - Comitato di gestione

1. In conformità all’articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all’articolo 8 del decreto legislativo 110/2002, l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli-Venezia Giulia e della Gestione FRIE e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive. N13

2. Il Comitato di gestione è composto da:

a) un Presidente;

b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all’articolo 1, comma 1, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale.

3. I componenti del Com

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Art. 11 - Vigilanza

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso la Direzione cent

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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE, FINANZIARIE E TRANSITORIE
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Art. 12 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8-bis, 9 e 10 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del

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Art. 13 - Disposizioni attuative, finanziarie e transitorie

1. N30

2. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le somme giacenti sul FRSC confluiscono al FRIE. Nel medesimo FRIE confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

3. All’articolo 5 della legge regionale 9/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola “Comitato” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE,”;

b) al comma 3 le parole “Fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell’artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia)” sono sostituite dalla seguente: “FRIE”.

4. Il Fondo per lo sviluppo prosegue senza soluzione di continuità nell’attività della gestione relativa al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 98 della legge regionale 29/2005.

5. All’articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi”;

b) al comma 12 le parole “al funzionamento del Comitato, ivi compresa l’indennità di carica e di presenza di cui al comma 10,” sono sostituite dalle seguenti: “alle attività di cui al comma 14”;

c) al comma 14 dopo le parole “Comitato di gestione” sono inserite le seguenti: “, di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi,”.

6. Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato “FRIA”.

7. Ai fini di cui al comma 6, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRIA e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRIA, ivi compresi quelli che discendono dall’applicazione dell’articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009.

8. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, le somme giacenti sul FRIA confluiscono al Fondo per lo sviluppo. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

9. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l’Amministrazione regionale stipula una convenzione con l’istituto bancario di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione del FRIA. Tale istituto bancario co

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CAPO V - FINANZIAMENTI PER PROGETTI A FAVORE DEI SETTORI PRODUTTIVI IN CRISI
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Art. 14 - Finanziamenti per progetti a favore dei settori produttivi in crisi

1. L’Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle N4 imprese e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione e scambio reciproco di conoscenze, è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone per sostenere l’attuazione di progetti, oggetto di apposito

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CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE
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Art. 15 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

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