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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/10/2022, n. 0143/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 27/10/2022, n. 0143/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), ed in particolare: - il comma 1 con cui viene riconosciuta l'importanza strategica delle imprese KIBS (Knowledge Intensive Business Service) per favorire la transizione del sistema produttivo e, in particolare del settore manifatturiero, a una produzione a più alto valore aggiunto; - il comma 2, che affida all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa l'effettuazione di un'analisi e uno studio di fattibilità contenenti: |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento stabilisce ai sensi dell'articolo 23, |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) PMI: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); b) rete di trasmissione della conoscenza, di seguito Rete: infrastruttura locale, costituita sulla base di un contratto consortile o altro accordo di collaborazione, volta a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale, costituita tra le KIBS regionali, le imprese del territorio, uno o più cluster e centri di creazione della conoscenza regionali, nazionali e internazionali; c) centri di creazione della conoscenza: organismo di ricerca e diffusione della conoscenza quali le università gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, aventi sede nel territorio regionale, nazionale o internazionale, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; d) progetto di aggregazione: complesso coordinato di azioni di cui all'articolo 6, comma 1 riferibile alla Rete di cui alla lettera b); e) impresa capofila: nel caso di Rete costituita mediante accordo di collaborazione è il soggetto proponente il progetto ed è, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, l'interlocutore unico nei confronti dell'Ufficio competente, individuato in tale ruolo nel progetto di aggregazione, che agisce in veste di mandatario dei soggetti partecipanti. Il soggetto capofila è indiv |
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Art. 3 - Regime di aiuto e limiti1. I contributi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Fermo restando q |
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Art. 4 - Divieto di cumulo1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "d |
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CAPO II - Soggetti beneficiari, progetti e spese ammissibili |
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Art. 5 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità1. Per i progetti di cui all'articolo 6 comma 1 beneficiano degli incentivi i soggetti che realizzano il progetto di aggregazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). 2. La rete deve ricomprendere almeno dieci soggetti, nel quale siano presenti congiuntamente imprese KIBS, imprese del territorio, uno o più cluster e centri di creazione della conoscenza, ed è costituita in forma di consorzio, società consortile o in |
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Art. 6 - Progetti ammissibili1. Il progetto di aggregazione, prevede almeno una delle seguenti azioni: a) sviluppo delle imprese e delle start up regionali, anche al fine di stimolare l'emersione dei bisogni latenti di servizi innovativi nelle imprese; b) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnol |
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Art. 7 - Spese ammissibili1. Per i progetti di aggregazione sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda: a) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione; b) spese per l'acquisto e la realizzazione di spazi e materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione, compreso l'acquisto di spazi promozionali sui media; c) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all'allestimento, all'assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali; d) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gesti |
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Art. 8 - Spese non ammissibili1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giur |
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Art. 9 - Limiti ed intensità del contributo1. Per i progetti di cui all'articolo 6 l'intensità del contributo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. |
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CAPO III - Procedimento contributivo |
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Art. 10 - Presentazione della domanda di contributo1. Le domande di contributo sono presentate all'Ufficio competente dal soggetto proponente, ossia dal rappresentante legale del consorzio, della società consortile, dall'impresa capofila nel caso di accordo di collaborazione e dall'impresa manifatturiera per i contributi di cui all'art 6, co |
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Art. 11 - Documentazione da allegare alla domanda di contributo1. Costituiscono parte integrante della domanda i seguenti documenti, i cui fac-simili sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla linea contributiva: a) la relazione del progetto; per i progetti di cui all'articolo 6, comma 3, la relazione contiene la definizione e quantificazione degli obiettivi del progetto, la descrizione del ruolo delle KIBS nell'ambito dello stesso, nonché la quantificazione degli obiettivi di crescita dell'impresa, ai s |
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Art. 12 - Istruttoria della domanda1. Il contributo è concesso mediante il procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale n. 7/2000. 2. L'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi sono effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. Le iniziative sono oggetto delle verifiche istruttorie da parte dell'Ufficio competente, volte ad accertare l'ammissibilità delle voci di spesa preventivate e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente regolamento. |
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Art. 13 - Concessione del contributo1. L'approvazione del progetto e la conseguente concessione del contributo sono subordinati alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento ed all'esito favorevole dell'istruttoria di cui all'articolo 12. 2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della doma |
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Art. 14 - Erogazione in via anticipata1. I contributi possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria, entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo: a) di dichiarazione sostitutiva dell'at |
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Art. 15 - Durata ed avvio del progetto1. La durata massima dei progetti di cui all'articolo 6 è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Entro il medesimo termine le imprese devono presentare la rendicontazione della spesa. 2. |
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Art. 16 - Variazioni del progetto1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi. 2. Eventuali variazioni del proget |
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Art. 17 - Operazioni societarie e subentro1. Ai sensi dell'articolo 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo a |
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CAPO IV - Rendicontazione e obblighi del beneficiario |
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Art. 18 - Presentazione della rendicontazione1. I progetti di cui all'articolo 6 sono conclusi e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla notificazione della concessione del contributo mediante posta elettronica |
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Art. 19 - Documentazione da allegare alla rendicontazione1. La rendicontazione del progetto dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze, suddivisi per voce di spesa e comprende i seguenti allegati: a) la relazione tecnica dell'intervento realizzato, del conseguimento degli |
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Art. 20 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, anche tramite controlli in loco. 2. Le rendicontazioni presentate sono oggetto di verifica, per accertare, in particolare, che: a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 19; b) siano mantenuti i seguenti requisiti di ammissibilità: |
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Art. 21 - Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione1. I beneficiari sono tenuti in particolare a: a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Ufficio competente della domanda di contributo e relativa rendicontazione nonché di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo [email protected]; b) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo, fatta salva la proroga autorizzata dall'Ufficio competente; c) trasmettere la dichiarazione di avvio del progetto; |
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Art. 22 - Vincoli per i beneficiari1. L'attività d'impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni per le PMl e 5 anni per le grandi imprese, decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 7/2000. 2. Il vincolo di cui al comma |
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Art. 23 - Verifiche controlli e revoche1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000. 2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. 3. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario. 4. Il |
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CAPO V - Disposizioni finali |
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Art. 25 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Regime di aiuto "De Minimis" - settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013(riferito all'articolo 3, comma 2)
1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis": a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operan |
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Allegato B - Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese(riferito agli articoli 7, comma 4 e 19 comma 3, lettera a)
1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 LE SPESE Le spese devono: a) rientrare tra le categorie ammissibili del presente regolamento ed essere pertinenti all'iniziativa e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle variazioni autorizzate; b) essere sostenute nell'arco temporale decorrente tra l'avvio e la rendicontazione e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo; c) essere pagate entro la data di rendicontazione; d) essere pagate unicamente a mezzo transazione bancaria/postale, preferibilmente distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, secondo quanto riportato al successivo paragrafo 1.2. La fattura imputabile al progetto e ammissibile al netto delle note di credito e solo per la parte saldata con le suddette modalità di transazione; e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale.
1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA Fatture Le imprese sono tenute a documentare l'investimento realizzato presentando fatture o giustificativi di spesa che: a) includano l'acquisto di servizi inerenti il progetto; b) siano distinte per voci di spesa diverse; c) indichino la natura della prestazione e individuino chiaramente i costi pertinenti al progetto. Non sono ammissibili fatture/giustificativi il cui costo imputabile totale relativo a servizi inerenti il progetto sia inferiore a 100,00 euro. L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso l'impresa deve documentare l'indetraibilità. Casi particolari - I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità: a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento; b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia. - In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana. - Le fatture ed i giustificativi di spesa sono conservati dall'impresa e tenuti a disposizione per eventuali controlli anche a campione e vengono allegati alla rendicontazione. Quietanze La spesa deve essere documentata da: |
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