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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/09/2021, n. 0152/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/09/2021, n. 0152/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/09/2021, n. 0152/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/09/2021, n. 0152/Pres.
- D. Pres. R. 05/08/2022, n. 0103/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 “Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)” con la quale la Regione ha delineato una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua conc |
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Capo I - Disposizioni generali e ambito di applicazione |
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Art. 1 - (Oggetto)1.Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità per la concessione di appositi contributi per l’ammodernamento delle unità ammobiliate a |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) unità abitative ammobiliate a uso turistico: gli immobili di cui agli articoli 26 e 47bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n, 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive); |
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Art. 3 - (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)1. Possono beneficiare del contributo i proprietari persone fisiche di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale, per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, che si obbligano a collocare e m |
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Art. 3-bis - (Regime di aiuto) |
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Art. 4 - (Elenco delle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica)1. Le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), aggregate in forma di rete di impresa, aventi sede legale o unità locale operativa in Regione, per poter operare e sottoscrivere l’accordo di cui all’articolo 3 comma 2 del presente regolamento e stipulare il successivo contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno otto anni, dovranno iscriversi ad un elenco, tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo, con l’apposita procedura informatica descritta nelle linee guida pu |
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Capo II - Iniziativa finanziabile e spese ammissibili |
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Art. 5 - (Iniziative finanziabili)1. Sono finanziabili le seguenti iniziative: |
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Art. 6 - (Spese ammissibili)1. Per i lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) sono ammissibili: a) Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione); b) Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione); c) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura; d) Riparazio |
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Art. 7 - (Intensità del contributo)1. L’intensità minima e massima del contributo sono pari rispettivamente a euro 10.000 (diecimila) ed euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobi |
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Capo III - Presentazione della domanda e concessione dell’incentivo |
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Art. 8 - (Modalità di presentazione della domanda)1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell’avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il Bando e i relativi modelli per la presentazione della domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata. 2. La domanda di contributo è trasmessa alla Servizio regionale competente in materia di turismo, esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dove sono pubblicati altresì, nella sezione modulistica, il fac-simile della domanda compilato a titolo di esempio e il modulo di delega, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lettera b) del |
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Art. 9 - (Avvio dell’iniziativa)1. Per l’avvio dell’iniziativa, prevista dall’articolo 5, comma 1, si intende: a) |
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Art. 11 - (Istruttoria delle domande)1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal decreto di cui all’articolo 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. 2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’inte |
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Art. 12 - (Divieto generale di contribuzione)1. Ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 7/ |
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Art. 13 - (Modalità di assegnazione del contributo)1. Il contributo è assegnato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, che approva le domande ammesse a contributo tram |
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Art. 14 - (Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro centottanta giorni dalla scadenza del term |
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Capo IV - Rendicontazione della spesa e liquidazione dell’incentivo |
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Art. 16 - (Modalità di presentazione della rendicontazione)1. Sono ammissibili tutte e spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l’inammissibilità delle spese medesime. 2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione: a) la relazione illustrativa dei lavori effettuati; a-bis) copia della documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali “parlanti” che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa de |
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Art. 17 - (Variazione dell’iniziativa in corso di realizzazione)1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all’esecuzione dell’iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. 2. Le p |
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Art. 18 - (Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)1. Il responsabile dell’istruttoria procede all’istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell’iniziativa, verificando la sus |
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Capo V - Obblighi, vincoli, annullamento, revoca e controlli |
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Art. 19 - (Obblighi dei beneficiari)1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi: a) avviare l’iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda; b) mantenere l’iscrizione dell’ |
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Art. 20 - (Variazioni soggettive dei beneficiari)1. In caso di variazioni del proprietario dell’unità ammobiliata ad uso turistico per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; |
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Art. 21 - (Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)1. Il provvedimento di concessione dell’incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) non siano rispettate le modalità contenute nel Bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata; |
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Art. 22 - (Ispezioni e controlli)1. Ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/ |
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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