1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. In relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di Euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 13, comma 1