Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 23/12/1999, n. 488
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L. 23/12/1999, n. 488
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- L. 09/03/2022, n. 23
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- L. 27/12/2019, n. 160
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.P.R. 13/09/2005, n. 296
- D.L. 09/09/2005, n. 182 (L. 11/11/2005, n. 231)
- D.L. 12/07/2004, n. 168 (L. 30/07/2004, n. 191)
- L. 24/12/2003, n. 350
- L. 24/11/2003, n. 326
- L. 07/03/2003, n. 38
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 28/12/2001, n. 448
- L. 23/12/2000, n. 388
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TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario
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Art. 1 - (Omissis) |
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TITOLO II - Disposizioni in materia di entrata
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CAPO I - Disposizioni in materia di vendite di immobili
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Art. 2 - (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi: "2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. 2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto |
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Art. 3 - (Omissis)
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Art. 4 - (Patrimonio immobiliare dello Stato)1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere". 2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato. 3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 2 |
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Art. 5 - (Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa)1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: ", avvenute in base a specifiche disposizioni di legge," sono soppresse; |
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CAPO II - Altre disposizioni in materia di entrate
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Art. 6 - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"; b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento"; c) all'articolo 12: 1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002"; 2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni"; d) all'articolo 13: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: "lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000", "lire 1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 1.750.000", "lire 1.650.000", "lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire 1.300.000" e "lire 1.200.000"; 2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una |
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Art. 7 - (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile)1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2003 N2 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; b) N21 le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. 2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000. 3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decre |
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Art. 9 - (Omissis)
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Art. 10 - (Imposta di registro sui conferimenti in società)1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: "Art. 50. - (Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, |
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Art. 11 - (Omissis)
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Art. 12 - (Oli emulsionati)1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce "Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la seguente voce: "Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri; b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri; c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 |
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Art. 13 - Art. 17 - (Omissis)
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Art. 18 - (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente: "f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero c |
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TITOLO III - Disposizioni in materia di spesa |
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CAPO I - Spese delle amministrazioni centrali |
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Art. 19 - Art. 23 - (Omissis)
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Art. 24 - (Affitti e fitti figurativi)1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate e attuate ai sensi dell' |
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Art. 25 - (Omissis)
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Art. 26 - (Acquisto di beni e servizi)1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle s |
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Art. 27 - (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)1-5. Omissis 6. N3 7-10. Omissis 11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 28 - Art. 29 - (Omissis)
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CAPO II - Spese delle Amministrazioni locali e regionali |
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Art. 30 - (Patto di stabilità interno)1-9. Omissis 10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997; |
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Art. 32 - (Omissis)
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Art. 33 - (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2". |
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Art. 34 - (Omissis)
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CAPO III - Interventi in materia previdenziale
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Art. 35 - Art. 36 - (Omissis)
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Art. 37 - (Contributo su pensioni con importo elevato)1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'arti |
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Art. 38 - (Omissis)
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Art. 39 - (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionis |
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Art. 40 - Art. 45 - (Omissis)
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CAPO IV - Strumenti di gestione del debito pubblico
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Art. 46 - (Mutui con oneri a carico dello Stato)1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a |
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Art. 47 - Art. 48 - (Omissis)
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TITOLO IV - Interventi per lo sviluppo
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CAPO I - Disposizioni per agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione |
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Art. 49 - (Omissis)
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Art. 50 - (Misure per l'occupazione) |
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Art. 51 - (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo)1. Omissis 2. Per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultati da atti aventi data certa, svolti in perio |
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Art. 52 - Art. 53 - (Omissis)
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Art. 54 - (Ulteriori finanziamenti)1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 2. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. 3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modific |
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Art. 55 - (Omissis)
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Art. 56 - (Interventi in materia di sicurezza stradale)1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell' |
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Art. 57 - Art. 58 - (Omissis)
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Art. 59 - (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma. N14 1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base |
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Art. 60 - Art. 61 - (Omissis)
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Art. 62 - (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati: |
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Art. 63 - Art. 64 - (Omissis)
|
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CAPO II - (Omissis)
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TITOLO V - Norme finali |
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Art. 68 - (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada) |
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Art. 69 - Art. 70 - (Omissis)
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Art. 71 - (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modific |
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