La Circolare in oggetto reca chiarimenti in merito all'applicazione della norma di cui all'art. 1 della L. 205/2017, comma 19.
Detto comma 19 ha a sua volta fornito interpretazione autentica delle norme di cui all’art. 7 della L. 488/1999 (comma 1, lettera b), il quale prevede che sono soggetti all’IVA agevolata con l’aliquota del 10% gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Il citato art. 7 della L. 488/1999 dispone inoltre che, qualora l’intervento preveda anche la fornitura di “beni significativi”, individuati con il D.M. 29/12/1999, l’IVA al 10% si applica sul costo di tali beni solo fino a concorrenza del rimanente valore della prestazione.
L'interpretazione autentica resa con l'art. 1 della L. 205/2017, comma 19, ha chiarito in particolare come trattare a tali fini le parti staccate dei beni significativi, quale deve essere il valore minimo - nell'ambito della prestazione complessiva - da attribuire alla fornitura di tali beni, e come evidenziarlo in fattura. Con la norma legislativa in commento sono state sostanzialmente codificate precedenti interpretazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate, con la Circolare 08/04/2016, n. 12/E e con la Risoluzione 06/03/2015, n. 25/E.
I chiarimenti forniti dalla Circolare focalizzano su tutti gli aspetti oggetto della norma di interpretazione autentica, fornendo anche esempi e casi pratici.