D. Leg.vo 05/02/1997, n. 22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 05/02/1997, n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 08/11/1997, n. 389
- L. 24/04/1998, n. 128
- L. 09/12/1998, n. 426
- L. 23/12/1998, n. 448
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 21/11/2000, n. 342
- L. 23/03/2001, n. 93
- L. 28/12/2001, n. 448
- L. 27/02/2002, n. 16
- L. 01/03/2002, n. 39
- L. 06/05/2002, n. 82
- L. 31/07/2002, n. 179
- L. 13/01/2003, n. 36
- L. 03/02/2003, n. 14
- D. Leg.vo 24/06/2003, n. 182
- D.P.R. 15/07/2003, n. 254
- L. 27/02/2004, n. 47
- L. 15/12/2004, n. 308
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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione;

Viste le direttive CE 91/156,

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Titolo I - Gestione dei rifiuti
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Capo I - Principi generali


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Art. 1 (Campo d'applicazione)

1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari,

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Art. 2 (Finalità)

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

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Art. 3 (Prevenzione della produzione di rifiuti)

1. Le autorità competenti, adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie p

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Art. 4 (Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

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Art. 5 (Smaltimento dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento de

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Art. 6 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; N51

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee,

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Art. 7 (Classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quanti

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Art. 8 (Esclusioni)

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola "ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e

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Art. 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

1. É vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi "di cui all'allegato G" N21 ovvero

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Art. 10 (Oneri dei produttori e dei detentori)

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti

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Art. 11 (Catasto dei rifiuti)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della L. 23 agosto 1988, n. 400 R, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475R, e successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 70N2, utilizzando la nomenclatura prevista nel catalogo europeo dei r

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Art. 12 (Registri di carico e scarico)

1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare a fini della comunicazione annuale al Catasto. "Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

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Art. 13 (Ordinanze contingibili e urgenti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso tem

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Art. 14 (Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. É altresì vietata l'immissio

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Art. 15 (Trasporto dei rifiuti)

1. Durante il trasporto "enti o da imprese" N21 i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

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Art. 16 (Spedizioni transfrontaliere)

1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni N3.

2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubbli

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Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente"avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)"N29, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

" c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere." N24

"1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121, del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni." N22

2. Chiunque cagiona anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

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Capo II - Competenze


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Art. 18 (Competenze dello Stato)

1. Spettano allo Stato:

"a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'articolo 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59" N21;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolt

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Art. 19 (Competenze delle Regioni)

1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei princip i previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province ed i Comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

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Art. 20 (Competenze delle Province)

1. In attuazione dell'articolo 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142, alle Province competono, in particolare:

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;

c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione ", di intermediazione e di commercio" N21 dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;

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Art. 21 (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.

2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei princip i di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di

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Capo III - Piani di gestione dei rifiuti


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Art. 22 (Piani regionali)

1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto del princip i e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241R.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo cri

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Art. 23 (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

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Art. 24 (Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica)

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

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Art. 25 (Accordi e contratti di programma, incentivi)

1. Ai fini dell'attuazione dei princip i e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contatti di programma hanno ad oggetto in particolare:

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a pre

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Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti)

1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;

c) esprime il proprio parere sul programma generale di prevenzione di cui a

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Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni


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Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

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Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla Regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princip i di cui all'articolo 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

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Art. 29 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le attività di ge

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Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione)

1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441 R, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.

2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;

c) uno dal Ministro della sanità;

d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) tre dalle Regioni;

f) uno dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.

3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:

a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzio

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Capo V - Procedure semplificate


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Art. 31 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)

1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiorna

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Art. 32 (Autosmaltimento)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:

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Art. 33 (Operazioni di recupero)

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1. le quantità massime impiegabili;

2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1. le quantità massime impiegabili;

2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al t

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Titolo II - Gestione degli imballaggi


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Art. 34 (Ambito di applicazione)

1. Il Presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla co

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Art. 35 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso da

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Art. 36 (Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)

1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti princip i generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;

b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

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Art. 37 (Obiettivi di recupero e di riciclaggio)

1. Per conformarsi ai princip i di cui all'articolo 36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla L. 25 gennaio 1994, n. 70N7, i dat

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Art. 38 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)

1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generali dal consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi N48. A tal fine i produttori e gli utilizzatori " sono obbligati a partecipare al "N29 Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41." Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio". N29

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della rac

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Art. 39 (Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione)

1. La Pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:

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Art. 40 (Consorzi)

1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza

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Art. 41 (Consorzio Nazionale Imballaggi)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.

2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le Regioni e con le Pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le Pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, "comma 4" N21, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

d) promuove accordi di programma con le Regioni e gli enti locali per favorire il riciclagg

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Art. 42 (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)

1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, "comma 6, e 40, comma 4" N21, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispett

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Art. 43 (Divieti)

1. É vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere confe

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Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti


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Art. 44 (Beni durevoli)

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. "Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25." N25

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, de

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Art. 45 (Rifiuti sanitari)

N56

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Art. 46 (Veicoli a motore)

1. Il proprietario di un veicolo a motore "o di un rimorchio" N21 che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore "o di un rimorchio" N21 destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo "o rimorchio" N21 per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore "o rimorchi" N21 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al com

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Art. 47 (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli grassi vegetali ed animali esausti)

1. É istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.

2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Consorzio:

a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei qual

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Art. 48 (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), b), c) e d) "i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46 "N29

N57 2. Al Consorzio partecipano:

a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;

b) i trasformatori di beni in polietilene;

c) le associazioni nazionali di cate

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55301 985291
Titolo IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani


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55301 985292
Art. 49 (Istituzione della tariffa)

1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507N12, è soppressa a decorrere "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".N32

"1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16".N32

2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'isti

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Titolo V - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali


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Capo I - Sanzioni
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55301 985295
Art. 50 (Abbandono di rifiuti)

1. "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2," N21 chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, "comma 2, 44, comma 1 e 46, commi 1 e 2" N21

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55301 985296
Art. 51 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta autorizzazione iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi 1 e 2. N29

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55301 985297
Art. 51-bis (Bonifica dei siti)

N26 1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto e attuale di inq

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Art. 52 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, "ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto" N21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. "Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000." N25

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Art. 53 (Traffico illecito di rifiuti)

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, de

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Art. 53-bis. - (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasport

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Art. 54 (Imballaggi)

1. N29" I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesion

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Art. 55 (Competenza e giurisdizione)

1. "Fatte salve le altre disposizioni della L. 24.11.1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi," N21

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Art. 55-bis (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

N26 1. I proventi delle sanzioni amminist

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Capo II - Disposizioni transitorie e finali


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Art. 56 (Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) la L. 20 marzo 1941, n. 366N16;

b) il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

c) il D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies

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Art. 57 (Disposizioni transitorie)

1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.

2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate e trasferite già conferite dalle regioni alle Province "e agli enti locali" N21 in attuazione della L. 8 giugno 1990, n. 142.

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Art. 58 (Disposizioni finali)

1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della L. 29 settembre 1964, n. 847R, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della L. 19 ottobre 1984, n. 748, N1come modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.L.vo 16 febbraio 1993, n. 161 N18, le parole: di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanit

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Allegato A (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a))


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1 - Categorie di rifiuti


Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati

Q2 Prodotti fuori norma

Q3 Prodotti scaduti

Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subìto qualunque altro incidente, compresi tu

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2 - Catalogo europeo dei rifiuti


Nota introduttiva

1. L'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine rifiuti nel modo seguente: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.

3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.

Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.

5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei rifiuti.

6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.

7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel contesto a cui si riferisce.

8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di rifiuti pericolosi disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.



INDICE


01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava

02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed agricoltura

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili

04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile

05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici

07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici

08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati) sigillanti, e inchiostri per stampa

09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica

10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici

11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa

12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica

13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)

14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)

15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo

17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)

18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)

19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua

20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata



01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, L'estrazione, il trattamento e L'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava


01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi


01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali

01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi

01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi


01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 01 colle

01 03 02 polvere e rifiuti polverosi

01 03 03 funghi rossi dalla produzione di allumina

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi


01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto

01 04 02 sabbia e argilla di scarto

01 04 03 polveri e rifiuti polverosi

01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma

01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali

01 04 06 rifiuti dalla lavorazione della pietra

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti


01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite

01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti


02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed agricoltura


02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti animali

02 01 03 scarti vegetali

02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)

02 01 05 rifiuti agrochimici

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti


02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti


02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco

02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti da separazione con solventi

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti


02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero

02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti


02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti


02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti


02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti



03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili


03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 02 segatura

03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti


03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici


03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone

03 03 01 corteccia

03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)

03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro

03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 06 fibra e fanghi di carta

03 03 07 fanghi del riciclaggio della carta e del cartone

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti



04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile


04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi contenenti cromo

04 01 07 fanghi non contenenti cromo

04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo

04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti


04 02 00 rifiuti dell'industria tessile

04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali, principalmente di origine vegetale

04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale

04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche

04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura

04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale

04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale

04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche

04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)

04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura

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Allegato B (Previsto dall'art. 5, comma 6)


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Operazioni di smaltimento


N.B.: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:


D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

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Allegato C Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h))


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Operazioni di recupero


N.B.: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente:


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Allegato D (Previsto dall'art. 7, comma 4)


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Rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 1, parag. 4 della direttiva 91/689/CEE


Introduzione


1. I vari tipi di rifiuti figuranti

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Elenco dei rifiuti pericolosi


Codice CER Designazione


02 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed Acquicoltura


02 01 Rifiuti delle produzioni primarie

02 01 05 rifiuti agrochimici


03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili


03 02 Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici


04 Rifiuti della produzione conciaria e tessile


04 01 rifiuti delL'industria della lavorazione della pelle

04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 02 Rifiuti delL'industria tessile

04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura


05 rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone


05 01 residui oleosi e rifiuti soliDI

05 01 03 morchie e fondi di serbatoi

05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione

05 01 05 perdite di olio

05 01 07 catrami acidi

05 01 08 altri catrami

05 04 Filtri di argilla esauriti

05 04 01 filtri di argilla esauriti

05 06 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 06 01 catrami acidi

05 06 03 altri catrami

05 07 Rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale

05 07 01 fanghi contenenti mercurio

05 08 Rifiuti della rigenerazione delL'olio

05 08 01 filtri di argilla esauriti

05 08 02 catrami acidi

05 08 03 altri catrami

05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio


06 Rifiuti da processi chimici inorganici


06 01 Soluzioni acide di scarto

06 01 01 acido solforoso e solforico

06 01 02 acido cloridrico

06 01 03 acido fluoridrico

06 01 04 acido fosforoso e fosforico

06 01 05 acido nitroso e nitrico

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 soluzioni alcaline

06 02 01 idrossido di calcio

06 02 02 soda

06 02 03 ammoniaca

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 sali e loro soluzioni

06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri

06 04 rifiuti contenenti metalli

06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00)

06 04 03 rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 07 Rifiuti da processi chimici degli alogeni

06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro

06 13 Rifiuti da altri processi chimici inorganici

06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica

06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)


07 Rifiuti Da processi chimici organici


07 01 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base

07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

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Allegato E (Previsto dall'art. 37, comma 1)


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Obiettivi di recupero e di riciclaggio


obiettivi di recupero e di riciclaggio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


entro cinque anni

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Allegato F (Previsto dall'art. 43, comma 3)


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Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi


1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

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Allegato G - Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango)
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Allegato G-1

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche

2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari

3. Prodotti per la protezione del legno

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Allegato G-2

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale

20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi

21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici

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Allegato H - Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G-2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I

Rifiuti aventi come costituenti:

C1 Berillio, composti del berillio

C2 Composti del vanadio

C3 Composti del cromo esavalente

C4 Composti del cobalto

C5 Composti del nickel

C6 Composti del rame

C7 Composti dello zinco

C8 Arsenico, composti dell'arsenico

C9 Selenio, composti del selenio

C10 Composti dell'argento

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Allegato I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

H1 "Esplosivo":sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;

H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o

- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;

H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata:

H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

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