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Circ.Min. Finanze 17/02/2000, n. 25/E

Regime transitorio soppressione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
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TESTO DEL DOCUMENTO



L'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), Rha apportato rilevanti modificazioni all'art. 49 del D.Leg.vo 5 febbraio 1997, n. 22, Rconcernente l'istituzione della "tariffa Ronchi" per la gestione dei rifiuti urbani e al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,riguardante l'elaborazione del metodo normalizzato per definire detta tariffa.

In particolare, il comma 1 dell'art. 33, a modifica dell'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 22/97, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è soppressa a decorrere "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".

Il regime transitorio cui fa riferimento la norma citata è quello regolato dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 158/99, come modificato dall'art. 33, comma 6, della legge n. 488/99, che dispone l'abrogazione, tra l'altro, del secondo periodo della lettera d).

Pertanto, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operatività della "tariffa Ronchi" decorrono dalle seguenti date:

a) 1° gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;

b) 1° gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto,

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