IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni, per l'acquisto di beni e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 dell