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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 31/10/1990, n. 346
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- D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446
- D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
- L. 15/05/1997, n. 127
- D.L. 28/03/1997, n. 79 (L. 28/05/1997, n. 140)
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- L. 23/12/1996, n. 662
- D.L. 20/06/1996, n. 323 (L. 08/08/1996, n. 425)
- D.L. 29/04/1994, n. 260 (L. 27/06/1994, n. 413)
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- D.L. 23/01/1993, n. 16 (L. 24/03/1993, n. 75)
- L. 30/12/1991, n. 413
- Avviso di rettifica in G.U. 23/02/1991, n. 46
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Art. 1.1. È approvato l’unito testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponen |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Oggetto dell’imposta(Art. 1 D.P.R. n. 637/1972) 1. L’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti deriv |
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Art. 2. - Territorialità dell’imposta(Art. 2 D.P.R. n. 637/1972) 1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. |
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Art. 3. - Trasferimenti non soggetti all’imposta(Art. 3 D.P.R. n. 637/1972) 1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. N31 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non son |
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Art. 4. - Aliquote(Art. 4 D.P.R. n. 637/1972) |
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Art. 4-bis - Trust e altri vincoli di destinazione1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell’articolo 19 del te |
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Art. 6. - Ufficio competente(Art. 35 D.P.R. n. 637/1972) |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO I - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA |
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Art. 7. - Determinazione dell’imposta(Art. 6 D.P.R. n. 637/1972) 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’ |
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Art. 8. - Base imponibile(Art. 7 D.P.R. n. 637/1972) 1. Il valore netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell |
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CAPO II - BASE IMPONIBILE |
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Sezione I - ATTIVO EREDITARIO |
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Art. 9. - Attivo ereditario(Art. 8 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 5 legge n. 880/ |
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Art. 10. - Beni alienati negli ultimi sei mesi(Art. 9 D.P.R. n. 637/1972) |
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Art. 11. - Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario(Art. 10 D.P.R. n. 637/1972; Art. 25 D.L. n. 69/1989, conv. dalla legge n. 154/1989) |
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Art. 12. - Beni non compresi nell’attivo ereditario(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 D.P.R. n. 952/1977; Art. 4 legge n. 512/1982) 1. Non concorrono a formare l’attivo ereditario: |
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Art. 13. - Beni culturali(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) 1. I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista anteriormente all’apertura della s |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO II - BASE IMPONIBILE |
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Sezione II - VALORE DEI BENI E DEI DIRITTI |
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Art. 14. - Beni immobili e diritti reali immobiliari(Art. 20 D.P.R. n. 637/1972) 1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditar |
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Art. 15. - Aziende, navi e aeromoboli(Art. 21 D.P.R. n. 637/1972) 1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’attivo ere |
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Art. 16. - Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali(Art. 22 D.P.R. n. 637/1972) 1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i titoli quotati |
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Art. 17. - Rendite e pensioni(Art. 23 D.P.R. n. 637/1972) 1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) il valore pari a quaranta volte l’annualità N19, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato |
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Art. 18. - Crediti(Art. 24 D.P.R. n. 637/1972) 1. La base imponibile, relativamente ai crediti com |
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Art. 19. - Altri beni(Art. 25 D.P.R. n. 637/1972) |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO II - BASE IMPONIBILE |
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Sezione III - PASSIVITÀ DEDUCIBILI |
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Art. 20. - Passività deducibili(Art. 12 D.P.R. n. 637/1972) |
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Art. 21. - Condizioni di deducibilità dei debiti(Artt. 13, commi 1 e 2, e 14 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 7 legge n. 880/1986) 1. I debiti del defunto devono risultare da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo |
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Art. 22. - Limiti alla deducibilità dei debiti(Artt. 13, comma 4, 14 e 15 D.P.R. n. 637/1972) 1. Non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. |
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Art. 23. - Dimostrazione dei debiti(Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972) 1. La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all’art. 21, comma 1, ovvero: a) di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all’esercizio di imprese; b) di estratto notarile delle scr |
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Art. 24. - Spese mediche e spese funerarie(Art. 17 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 2, |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO III - RIDUZIONI E DETRAZIONI |
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Art. 25. - Riduzioni dell’imposta(Art. 18 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 3 legge n. 880/1986) 1. Se la successione è aperta entro cinque anni da altra successione o da una donazione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, l’imposta è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso, in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno; se nella successione non sono compresi tutti i beni e diritti oggetto della precedente successione o donazione o sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi in entrambe. 2. Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili culturali di cui all’art. 13, per i quali anteriormente all’apertura della successione non è ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 g |
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Art. 26. - Detrazione di altre imposte(Art. 19 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 3, legge n. 88 |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO IV - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA |
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Art. 27. - Procedimento e termini(Artt. 33, 34 e 41, primo comma, D.P.R. n. 637/1972) 1. La successione deve essere dichiarata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate N43, a norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito dall’art. 31. 2. L’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell’ |
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Art. 28. - Dichiarazione della successione(Artt. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986) 1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione. N83 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertur |
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Art. 29. - Contenuto della dichiarazione(Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972) 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare: a) le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ere |
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Art. 30. - Allegati alla dichiarazione(Art. 38 D.P.R. n. 637/1972) 1. Alla dichiarazione devono essere allegati: a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta; b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale; c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; d) la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima les |
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Art. 31 - Termine per la presentazione della dichiarazione(Art. 39 D.P.R. n. 637/1972) 1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successio |
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Art. 32. - Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, |
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Art. 33. - Liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione(Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n. 637/1972) 1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’articolo 28, comma 6, e dell’articolo 31, comma 3, nonché dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitu |
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Art. 34. - Rettifica e liquidazione della maggiore imposta(Art. 26 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 8 legge n. 880/86 - Art. 12 D.L. n. 70/88 conv. legge n. 154/88) 1. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate N43, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19; l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo |
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Art. 35. - Accertamento e liquidazione d’ufficio(Art. 33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972) 1. In caso di omissione della dichiarazione della successione l’ufficio dell’Agenzia delle entrate N43 provvede all’accertamento dell’attivo ereditario e alla liquidazione dell’imposta |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO V - RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA |
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Art. 36. - Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta(Art. 46 D.P.R. n. 637/1972) 1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventar |
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Art. 37. - Pagamento dell’imposta(Artt. 41 e 42 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986 - Art. 28 D.P.R. n. 602/1973) 1. Il contribuente esegue il pagamento dell’imposta sulle successi |
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Art. 38. - Dilazione del pagamento(Art. 43 D.P.R. n. 637/1972) 1. Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero |
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Art. 39. - Pagamento dell’imposta mediante cessione di beni culturali(Art. 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Art. 6 legge n. 512/1982) 1. Gli eredi e i legatari in sede di presentazione della dichiarazione della successione possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell’imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all’art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni. N111 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l’indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e present |
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Art. 40. - Riscossione in pendenza di giudizio(Art. 44 D.P.R. n. 637/1972) 1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione dell’imposta principale. La somma che risulta pagata in più in base alla decisione della controversia deve essere rimborsata d’ufficio al contrib |
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Art. 41. - Riscossione coattiva e prescrizione(Artt. 41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972) |
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Art. 42. - Rimborso dell’imposta(Art. 47 D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986) 1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta: a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell’art. 40, commi da 1 a 3; b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per ca |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO VI - NORME PARTICOLARI PER LE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE |
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Art. 43. - Disposizioni testamentarie impugnate o modificate(Art. 28 D.P.R. n. 637/1972) |
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Art. 44. - Disposizioni testamentarie condizionali(Artt. 29 e 30 D.P.R. n. 637/1972) 1. L’imposta, se l’istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva, si applica con l’aliquota e la franchigia |
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Art. 45. - Sostituzione fedecommissaria(Art. 31 D.P.R. n. 637/1972) |
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Art. 46. - Presunzione di legato(Art. 32 D.P.R. n. 637/1972) |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 47. - Poteri dell’Amministrazione finanziaria(Art. 48 D.P.R. n. 637/1972) 1. L’ufficio competente, ai fini dell’accertamento e della riscossione, oltre ad avvalersi delle altre facoltà previste nel presente testo unico, può: |
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Art. 48. - Divieti e obblighi a carico di terzi(Art. 49 D.P.R. n. 637/1972) 1. N122 2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate |
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Art. 49. - Notificazioni(Disposizione nuova) 1. Gli avvisi previsti nel present |
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TITOLO II - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE SUCCESSIONI |
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CAPO VIII - SANZIONI |
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Art. 50. - Omissione della dichiarazione(Artt. 50 e 53 D.P.R. n. 637/1972) |
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Art. 51. - Infedeltà della dichiarazione |
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Art. 52. - Omissione e tardività del pagamento |
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Art. 53. - Altre violazioni(Art. 53 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) 1. L’erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell’articolo 1 |
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Art. 54. - Determinazione della sanzione amministrativa(Art. 54 D.P.R. n. 637/1972) |
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TITOLO III – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA ALLE DONAZIONI |
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Art. 55. - Registrazione degli atti di donazione(Art. 56 D.P.R. n. 637/1972) 1. Gli |
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Art. 56. - Determinazione dell’imposta(Art. 55 D.P.R. n. 637/1972) 1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti |
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Art. 56-bis. - Accertamento delle liberalità indirette1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di |
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Art. 57. - Donazioni anteriori(Disposizione nuova) 1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a |
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Art. 58. - Disposizioni varie(Disposizione nuova) 1. Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si c |
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Art. 59. - Applicazione dell’imposta in misura fissa(Disposizione nuova) 1. L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro: |
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Art. 59-bis. - Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articol |
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Art. 60. - Rinvio(Art. 56 D.P.R. n. 637/1972) |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 62 - Agevolazioni1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge. |
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Art. 63 - Entrata in vigore1. Il presente testo unico entra in vigore il 1’ gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partir |
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Tariffa |
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Prospetto dei coefficienti |
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