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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
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Sent.C. Cass. 20/07/2005, n. 15249
Sent.C. Cass. 20/07/2005, n. 15249
Sent.C. Cass. 20/07/2005, n. 15249
1. Appalti - Difetti dell'opera - Possibili azioni del committente.
1. In tema di appalto, la disciplina relativa alle difformità e ai vizi dell'opera dettata dall'art. 1668 C.c., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi egli può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo fermo restando il mantenimento del contratto. Qualora il committente abbia domandato il risarcimento del danno in correlazione con la domanda di risoluzione e i difetti non siano risultati tali da giustificare lo scioglimento del contratto, la domanda di risarcimento non può esser accolta, non sussistendo le circostanze poste a base della pretesa azionata, che evidentemente presuppone la stessa causa petendi che è posta a base della domanda di risoluzione.
1. Conf. Cass. 29 novembre 2001 n. 15167. R
1a. - Sulle azioni che il committente può intraprendere contro l'appaltatore per difetti dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 Cod. civ. ved. Cass. 22 dicembre 2005 n. 28417, R (Tutte le azioni connesse alla garanzia per i vizi o le difformità dell'opera, e quindi, non solo le azioni per l'eliminazione dei vizi e per la riduzione del prezzo, ma anche l'azione di risarcimento dei danni, sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti dall'art. 1667 C.c.); 29 novembre 2005 n. 25921, R (L'azione del committente per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dell'opera appaltata si aggiunge, nel caso di colpa dell'appaltatore, all'azione diretta alla eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o a quella di riduzione del prezzo); 20 luglio 2005 n. 15249, R (La disciplina relativa alle difformità e ai vizi dell'opera dettata dall'art. 1668 C.c., in deroga a quella stabilita in via generale in materia di inadempimento del contratto, concede al committente la possibilità di domandare la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, mentre negli altri casi egli può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo fermo restando il mantenimento del contratto); 15 marzo 2004 n. 5250 R (Sulle due possibili azioni del committente: eliminazione dei difetti o riduzione del prezzo); C. Conti Lombardia 26 marzo 2003 n. 374 R e C. Conti Centr. II 18 marzo 2002 n. 86 R (In caso di vizi occulti di un'opera pubblica, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta; e nei confronti del direttore dei lavori, ove sussista l'occultamento doloso da parte dell'appaltatore - essendo irrilevante il fatto che il dolo sia imputabile ad esso (cioè ad un terzo) - la prescrizione dell'azione decorre dalla scoperta del danno); Cass. 4 marzo 2003 n. 3190 R e 2 agosto 2002 n. 11602 R (Qualora l'appaltatore non elimini direttamente i difetti dell'opera il committente, ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica, può sempre chiedere il risarcimento del danno); 4 marzo 2003 n. 3190 R (Il committente che, deducendo difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 Cod. civ., ha l'onere di provare il deprezzamento, a meno che queste difformità non dipendano dall'impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o da altre cause che per la loro intrinseca natura incidono sul pregio dell'opera); 17 gennaio 2003 n. 631 R (L'azione di risarcimento ex art. 1668 Cod. civ. per i danni derivati da difettosi lavori condominiali può essere promossa da ciascuno dei condomini); 2 agosto 2002 n. 12604 [R=W2AG0212604] (Sull'azione di riduzione del prezzo ex art. 1668, 1° c., Cod. civ.); 18 aprile 2002 n. 5632 R (In caso di vizi costruttivi di un'opera il committente può, ai sensi dell'art. 1668 Cod. civ., agire contro l'appaltatore anche solo con l'azione di risarcimento del danno, senza cioè chiedere la risoluzione del contratto); 17 aprile 2002 n. 5496 R (Qualora il committente, rilevata l'esistenza di difetti nell'opera, chieda il risarcimento del danno anziché la loro eliminazione, il pagamento all'appaltatore per i lavori eseguiti va effettuato); 25 gennaio 2002 n. 886 R (Sui criteri oggettivi o soggettivi in base ai quali va fatta l'indagine circa l'esistenza di difetti nell'opera appaltata tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi da legittimare il committente a chiedere la risoluzione del contratto); 29 novembre 2001 n. 15167 R (Ai sensi dell'art. 1668 Cod. civ. il committente può chiedere la risoluzione del contratto soltanto se i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione; negli altri casi può chiedere l'eliminazione dei difetti o la riduzione del prezzo ed anche il risarcimento del danno); 2 agosto 2001 n. 10571 R (La domanda di risarcimento danni ex art. 1668 Cod. civ. è autonoma rispetto alla domanda di eliminazione difetti); C. Conti Centr. III 11 luglio 2001 n. 186 R (In un appalto di opera pubblica non si ravvisa danno ingiusto risarcibile ex art. 1668 Cod. civ. per difetti eliminabili con una spesa rientrante nell'alea normale, come può essere - ai sensi dell'art. 1660 Cod. civ. - quella non superiore ad un sesto dell'importo dell'appalto); Cass. 7 febbraio 2001 n. 1770 R (L'azione di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668, comma 1, Cod. civ. è rivalutabile in caso di svalutazione monetaria); 27 novembre 2000 n. 15247 R (L'azione di risarcimento danni per difetti dell'opera si aggiunge, in caso di colpa dell'appaltatore, all'azione per l'eliminazione dei difetti o per la riduzione del prezzo); 26 ottobre 2000 n. 14124 R (Con l'azione di risarcimento danni per difetti dell'opera, la colpa dell'appaltatore si presume fino a prova contraria); 12 luglio 2000 n. 9239 R e 22 febbraio 1999 n. 1475 R(La domanda ex art. 1668 Cod. civ., di risoluzione del contratto e quelle di riduzione del prezzo o di eliminazione dei difetti non sono incompatibili fra loro, sicché ne è ammessa la cumulativa preposizione in unico giudizio); 12 aprile 1996 n. 3454 R (Anche se vi sono i presupposti per domandare la risoluzione del contratto, il committente può limitarsi a domandare l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore pur se essa sia possibile solo con il rifacimento integrale dell'opera); 21 febbraio 1996 n. 1334 R e 25 luglio 1992 n. 9001 R [L'azione del committente per il risarcimento danni derivanti dai difetti si aggiunge alla domanda della loro eliminazione o della riduzione del prezzo; dette azioni non sono surrogabili l'una con l'altra); 10 gennaio 1996 n. 169 R (Qualora l'appaltatore non elimini i difetti, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno); 16 ottobre 1995 n. 10772 R (Le disposizioni specifiche sui difetti dell'opera ex artt. 1667 a 1669 Cod. civ. integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, in particolare sulla comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 Cod. civ., con la conseguente esperibilità contro di lui dell'azione di risarcimento danno indipendentemente da quella di risoluzione del contratto); 1° marzo 1995 n. 2346 R (Il committente può chiedere la riduzione del prezzo e, in aggiunta od in alternativa, il risarcimento del danno); 4 ottobre 1994 n. 8043 R e 24 settembre 1994 n. 7851 R; 27 febbraio 1988 n. 2073 R (Il committente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore oppure la riduzione del prezzo e in aggiunta o in alternativa, in caso di colpa dell'appaltatore, il risarcimento del danno); 4 agosto 1990 n. 7872 R e 6 febbraio 1989 n. 715 R (Quando la risoluzione del contratto ex art. 1668, 2° c., Cod. civ. non è possibile perché i difetti non sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e quando il committente non ha chiesto l'eliminazione dei difetti stessi, può disporsi solo la riduzione del prezzo); 5 agosto 1989 n. 3600 R e 10 febbraio 1987 n. 1416 R (Il risarcimento del danno - a cui il committente ha diritto, ai sensi dell'art. 1668, 1° c., Cod. civ., in caso di colpa dell'appaltatore - si aggiunge al rimedio della eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore medesimo o a quello della riduzione del prezzo, senza identificarsi con esso né avere carattere alternativo); 22 giugno 1989 n. 2974 R (Il committente può chiedere che l'appaltatore elimini i difetti oppure che paghi la somma a ciò necessaria, e l'appaltatore può eliminare i difetti prima della condanna); 18 ottobre 1988 n. 5667 R (Ai fini del risarcimento del danno richiesto dal committente, il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria); 4 agosto 1988 n. 4839 R (La somma liquidata a titolo di riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668, 1°c., Cod. civ., pur avendo natura diversa dal risarcimento dei danni previsto dalla stessa norma, è anch'essa rivalutabile).
Ved. anche «Sui difetti non gravi (artt. 1162, 1667 e 1668 Cod. civ.) dell'opera appaltata».
[Cod. civ. art. 1667 (n)] |
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