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Sent.C. Cass. 06/02/1989, n. 715

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1. Vizi e difetti - Azione del committente ex art. 1668 C.c. - Eliminazione difetti o riduzione del prezzo con eventuale risarcimento danno o risoluzione del contratto - Condizioni.
1. In tema di appalto, nel caso in cui le difformità od i vizi dell'opera, tenuto conto dell'entità e del valore di quest'ultima, siano facilmente e sicuramente eliminabili, il Committente può ottenere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 1668, 1° c., C.c., e cioè l'eliminazione delle difformità oppure la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore, mentre può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1668 cit., 2° c., quando le difformità di vizi, incidendo in modo notevole sulla struttura e funzionalità dell'opera, siano tali da rendere la stessa totalmente inidonea alla destinazione sua propria.

1. Ved. Cass. 7 maggio 1974 n. 1279, [R=W7MA741279] 14 luglio 1971 n. 2297.[R=W14L712297]
C.c. art. 1668

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