Sent.C. Cass. 01/03/1995, n. 2346 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 01/03/1995, n. 2346

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Azioni spettanti al committente - Eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore o riduzione del prezzo e risarcimento danni - Risarcimento per equivalente.
1. Nel contratto di appalto, il committente che lamenti difformità o difetti dell'opera può richiedere, a norma dell'art. 1668, 1° c., che le difformità od i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'art. 2931 C.c., oppure che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta od in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi; tale domanda risarcitoria non si identifica con quella diretta all'attribuzione del risarcimento per equivalente che il committente proponga in subordine alla mancata esecuzione specifica della condanna all'eliminazione delle difformità o dei vizi: la prima, infatti, che postula la colpa dell'appaltatore, è utilizzabile per il ristoro del pregiudizio che non sia eliminabile mediante un nuovo intervento dell'appaltatore (come nel caso di danni a persone od a cose, o di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a fare eseguire direttamente); la seconda, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore tenuto comunque alla garanzia tende a conseguire un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, della quale rappresenta il sostitutivo legale, mediante la prestazione della eadem res debita, sicché deve ritenersi ricompresa, anche se non esplicitata, nella domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi.

1. Ved. Cass. 25 luglio 1992 n. 9093 [R=W25L929093].
Cod. civ. artt. 1668, 1° comma e 2931

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