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Sent.C. Cass. 17/04/2002, n. 5496

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Mancata richiesta all'appaltatore di loro eliminazione - Richiesta di risarcimento danno - Pagamento del residuo credito dell'appaltatore - È dovuto.
1. In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo, mancato soddisfacimento dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso.

Sulle azioni che il committente può intraprendere contro l'appaltatore per difetti dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 Cod.civ. ved. Cass. 29 novembre 2001 n. 15167 (Ai sensi dell'art. 1668 Cod.civ. il committente può chiedere la risoluzione del contratto soltanto se i difetti dell'opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla Sua destinazione; negli altri casi può chiedere l'eliminazione dei difetti o la riduzione del prezzo ed anche il risarcimento del danno).
(Cod.civ. artt. 1667 e 1668)

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