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Sent.C. Cass. 18/10/1988, n. 5667

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1. Vizi e difetti - Azioni esperibili dal committente - Risarcimento del danno per le spese sostenute - là debito di valore - Sua rivalutazione monetaria - Necessità (C.c. artt. 1460, 1665, 1668)
1. In tema di appalto, con riguardo alla responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera, il committente può chiedere, in alternativa ovvero in cumulo con le azioni tese all'adempimento del contratto in via specifica ed alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, che gli venga risarcito il danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell'opera; la funzione risarcitoria della correlata obbligazione conferisce alla stessa specifica natura di debito di valore, con conseguente necessità per il giudice del merito, nel procedere alla concreta determinazione del contenuto economico dell'obbligazione medesima, di tener conto, anche d'ufficio, dell'intervenuta svalutazione monetaria, al fine di adeguare la reintegrazione patrimoniale ai valori correnti al momento della liquidazione definitiva.

1. Conf., sulla prima parte della massima, Cass. 30 luglio 1983 n. 5245[R=W30L19835245], Ved. Cass. 12 ottobre 1970 n. 1944[R=W12O701944] sulle figure contrattuali atipiche, come « do ut facias » o « facio ut facias -, Cass. 13 maggio 1980 n. 3151[R=W13MA803151] e 28 marzo 1983 n. 1934[R=W28M831934] sulla eccezione d'inadempimento rimessa alla parte interessata alla prestazione corrispettiva, Cass. 16 giugno 1980 n. 3814[R=W16G803814] e 16 maggio 1977 n. 1984[R=W16MA771984] sulla incensurabilità in Cassazione della sentenza di merito confortata da adeguata motivazione.

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